IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto  l'art.  8,  primo  comma,  primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale;
Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16  del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni
dei dirigenti generali;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita'
di presentazione delle dichiarazioni;
Visto  l'art.  7,  comma  2,  lettera  d),  e l'art. 12, comma 3, del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale i centri
autorizzati   di   assistenza  fiscale  presentano  la  dichiarazione
all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
Visto  l'art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438,  come  sostituito  dall'art.  46,  comma 1, del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995,  n.  85,  il  quale dispone che, a decorrere dal 1994, i
soggetti  iscritti  alle  gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali   degli   artigiani   e   degli   esercenti   attivita'
commerciali,  titolari,  coadiuvanti  e  coadiutori, devono indicare,
nella  dichiarazione  dei  redditi  dell'anno  al quale il contributo
previdenziale  si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al
contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;
Visto  il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41
del  1995,  il  quale  dispone  che  le societa' e i soci, i titolari
dell'impresa,  i  familiari  coadiuvanti  del  titolare,  i familiari
partecipanti  all'impresa  familiare, esercenti attivita' commerciale
ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, devono indicare, nella
dichiarazione  dei  redditi dell'anno al quale si riferisce il premio
assicurativo,  la  base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti
effettuati  in  acconto  e  a  saldo, anche ai fini della prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'istituto;
Visto  il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41
del  1995,  il  quale  prevede l'estensione delle disposizioni di cui
all'art. 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n.  384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti
che svolgono attivita' di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;
Visto  l'art.  1,  comma  3,  del  regolamento  recante  norme per la
determinazione  delle  modalita'  per  la scelta, da parte di ciascun
contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche ai movimenti e partiti politici,
approvato  con  decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n.
231,  il quale dispone che le modalita' di effettuazione della scelta
sono   definite   nei   decreti   di   approvazione  dei  modelli  di
dichiarazione dei redditi;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto  il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme
in  materia  di  armonizzazione,  razionalizzazione e semplificazione
delle  disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro  dipendente  e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro;
Visto  il  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358,  che  ha
riordinato  le  imposte  sui  redditi  applicabili alle operazioni di
cessione  e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni;
Visto  il  Regolamento  emanato  con  il decreto del Presidente della
Repubblica  10  novembre  1997, n. 442, recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette;
Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, che ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466, che ha
riordinato  le  imposte  personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la
riforma  delle  sanzioni  tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
Visto  il  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Esaminata,  in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte  a  seguito  di calamita' naturali o di altri
eventi   eccezionali   ovvero  la  concessione  di  speciali  crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
Attesa  l'opportunita'  di  prevedere  modalita'  che  consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei
dati   delle   dichiarazioni   da   trasmettere   all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la
stampa   dei   modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  E approvato, con le relative istruzioni, il modello UNICO persone
fisiche  da  presentare  nell'anno  1998. Il modello, che deve essere
prodotto in due esemplari identici, e' composto dai moduli base e dai
seguenti quadri:
a) quadri RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RO, RQ, RS, RT, RU, RV,
RY,  concernenti  la  dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per
il  contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche' il quadro RK,
concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio
netto  delle  imprese, il modulo RW, concernente i trasferimenti da e
per  l'estero  di  denaro, titoli e valori mobiliari, e il quadro RR,
concernente   l'indicazione   dei   dati   relativi   ai   contributi
previdenziali   dovuti   dai  soggetti  iscritti  alle  gestioni  dei
contributi  e  delle prestazioni previdenziali degli artigiani, degli
esercenti attivita' commerciali, di particolari categorie di soggetti
che svolgono attivita' di lavoro autonomo e dei produttori agricoli e
di  quelli  relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti
all'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b)  quadri  VA,  VE,  VF,  VG,  VH,  VL,  VM, VO e VU, concernenti la
dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
c)  quadri  SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SK, SL, e SM, concernenti
la  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta i quali nell'anno 1997
hanno  effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e a questi
assimilati,  di lavoro autonomo e provvigioni, ad un massimo di dieci
soggetti, nonche' il modulo per la consegna alle banche convenzionate
e  agli  uffici  postali  dei modelli 730 e delle buste contenenti le
scelte  del  quattro e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai
dipendenti che hanno fruito dell'assistenza fiscale.
2.  Qualora  per  il  contribuente risulti piu' agevole, in luogo dei
quadri  indicati  alle  lettere  b) e c) del comma recedente, possono
anche  essere utilizzati i corrispondenti quadri dei modelli IVA-98 e
770-98.
3.  Con  successivo  decreto  sara'  approvato  il  prospetto  per la
determinazione   dell'acconto   dovuto   per   l'anno  1998  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).
4.  Sono  altresi'  approvate  le  schede da utilizzare ai fini della
scelta   della   destinazione  dell'otto  e  del  quattro  per  mille
dell'IRPEF  da  parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma,
lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.