IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di presentazione delle dichiarazioni; Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), e l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Visto l'art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo; Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le societa' e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attivita' commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'istituto; Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attivita' di lavoro autonomo e ai produttori agricoli; Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalita' per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalita' di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che ha riordinato le imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni; Visto il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che ha riordinato le imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Attesa l'opportunita' di prevedere modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Decreta: Art. 1. 1. E approvato, con le relative istruzioni, il modello UNICO persone fisiche da presentare nell'anno 1998. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, e' composto dai moduli base e dai seguenti quadri: a) quadri RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RO, RQ, RS, RT, RU, RV, RY, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche' il quadro RK, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e il quadro RR, concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, di particolari categorie di soggetti che svolgono attivita' di lavoro autonomo e dei produttori agricoli e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) quadri VA, VE, VF, VG, VH, VL, VM, VO e VU, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; c) quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SK, SL, e SM, concernenti la dichiarazione dei sostituti di imposta i quali nell'anno 1997 hanno effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni, ad un massimo di dieci soggetti, nonche' il modulo per la consegna alle banche convenzionate e agli uffici postali dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte del quattro e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai dipendenti che hanno fruito dell'assistenza fiscale. 2. Qualora per il contribuente risulti piu' agevole, in luogo dei quadri indicati alle lettere b) e c) del comma recedente, possono anche essere utilizzati i corrispondenti quadri dei modelli IVA-98 e 770-98. 3. Con successivo decreto sara' approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). 4. Sono altresi' approvate le schede da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.