IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 24
maggio  1996,   che  delega  le  funzioni   del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
8 novembre 1994, con il quale e' stato dichiarato, a far tempo dal 27
ottobre  1994 e  fino  al 31  dicembre 1995,  lo  stato di  emergenza
ambientale  nella  regione  Puglia, con  particolare  riferimento  ai
settori dei servizi di  approvvigionamento, adduzione e distribuzione
idrica,  di  fognature,  di  depurazione,  di  recapito  delle  acque
depurate e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  Vista l'ordinanza  dell'8 novembre 1994, pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n.  263 del 10 novembre  1994, con la quale  il prefetto di
Bari,  in  qualita' di  commissario  delegato,  e' stato  autorizzato
all'attuazione di  interventi necessari a fronteggiare  tale stato di
emergenza;
  Vista l'ordinanza del  Presidente del Consiglio dei  Ministri del 4
gennaio  1995,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 20  del  25
gennaio 1995, con la quale, tra  i settori di intervento del predetto
commissario, e'  stato compreso quello dello  smaltimento dei rifiuti
speciali, assimilabili  agli urbani  e industriali,  tossiconocivi ed
ospedalieri;
  Visto il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  del 1
aprile 1996, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in
ordine alla situazione socio -economicoambientale determinatasi nella
regione Puglia fino al 31 dicembre 1996;
  Vista  l'ordinanza n.  2450 del  27 giugno  1996, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 154  del  3  luglio  1996,  con la  quale  il
presidente  della  regione  Puglia   e'  stato  nominato  commissario
delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti
per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di  rifiuti
solidourbani ed il prefetto di Bari e' stato delegato a realizzare ed
attivare gli  interventi relativi alle infrastrutture  ambientali nel
settore del ciclo delle acque;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
dicembre  1996 con  il quale  lo stato  di emergenza  in ordine  alla
situazione  socioeconomico  -ambientale determinatosi  nella  regione
Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2557 del  30 aprile  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio 1997, con la quale sono state
prorogate  le  attivita'  del   presidente  della  regione  Puglia  -
Commissario delegato e  del prefetto di Bari delegato  al 31 dicembre
1997, che prevede, tra l'altro,  sia l'adeguamento del piano adottato
dal commissario delegato - Presidente della regione Puglia al decreto
legislativo 5  febbraio 1997, n. 22,  sia la verifica con  il sistema
industriale  dei  risultati  conseguibili attraverso  l'utilizzo  del
sistema industriale medesimo per  conseguire gli obiettivi in materia
di riciclaggio e di recupero;
  Visto l'art. 33, comma 9,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 che prevede la  concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative per  il recupero di energia  dai rifiuti con
particolare interesse  al recupero  energetico mediante  l'impiego di
combustibile derivato dai rifiuti;
  Vista  la nota  n. 2429/CD  del  31 ottobre  1997 con  la quale  il
prefetto di Bari  segnala la necessita' di  completare gli interventi
gia' avviati da parte  della struttura commissariale per fronteggiare
l'emergenza  nel  settore  della  gestione delle  acque  mediante  la
proroga dei poteri commissariali e l'integrazione dei finanziamenti;
  Vista  la nota  n. 1266/CD  del 18  novembre 1997  con la  quale il
commissario delegato  - Presidente  della regione Puglia  comunica di
aver provveduto alla redazione del piano d'emergenza, di aver avviato
in tutto il  territorio regionale la raccolta  differenziata, di aver
sottoscritto accordi  di programma  e convenzioni  con i  consorzi di
filiera per  il riutilizzo  delle frazioni  recuperabili e  che nello
stesso  tempo  non  ha  potuto dar  corso  alla  realizzazione  degli
impianti previsti dal piano d'emergenza  citato in precedenza a causa
della mancata disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie;
  Vista la nota  n. 02/20261/SEGR. del 22 dicembre 1997  con la quale
il  presidente   della  regione  Puglia  rappresenta   l'esigenza  di
prorogare  le  attivita'  dei   commissari  delegati  per  portare  a
compimento i programmi definiti e  gia' avviati sia nel settore delle
acque sia in materia di gestione dei rifiuti;
  Visto il decreto  del presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre  1997 con  il quale  lo stato  di emergenza  in ordine  alla
situazione  socioeconomico  -ambientale determinatasi  nella  regione
Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1998;
  Ritenuto  necessario  consentire  la  realizzazione  di  tutti  gli
interventi  elencati nei  programmi  approvati dal  prefetto di  Bari
delegato con i decreti commissariali n.  400/CD del 1 marzo 1995 e n.
1143/CD  del  21  ottobre  1995,  provvedendo  all'adeguamento  degli
scarichi dei medesimi alle  condizioni di massima sicurezza sanitaria
e  di  tutela ambientale  nonche'  alla  connessione dei  sistemi  di
depurazione  compresi nei  programmi approvati  con le  reti fognarie
comunali  in modo  da  concorrere al  superamento dell'emergenza  nel
settore del ciclo delle acque;
  Ritenuto  necessario assicurare  che gli  stessi adeguamenti  degli
scarichi alle condizioni di massima  sicurezza e di tutela ambientale
siano  applicati agli  impianti  di depurazione  finanziati con  vari
provvedimenti  che hanno  impiegato  risorse comunitarie,  nazionali,
regionali  e  locali,  anche  in attesa  della  revisione  del  piano
regionale di risanamento delle acque prevista dall'art. 1 della legge
17 maggio 1995, n. 172;
  Considerato  che   l'emergenza  socioeconomico   -ambientale  nella
regione Puglia  non potra'  essere superata,  per quanto  riguarda il
ciclo  delle   acque,  se  non  realizzando   impianti  destinati  al
trattamento delle acque che  prevedano l'affinamento delle stesse per
consentirne,  nel  rispetto  delle condizioni  di  massima  sicurezza
sanitaria nonche'  di tutela ambientale, l'utilizzo  in agricoltura e
nell'industria ovvero il recapito in  corpi idrici superficiali o, in
caso di impossibilita'  di riutilizzo e mancanza  di corpo recettore,
lo  spandimento sul  suolo e,  per  quanto riguarda  la gestione  dei
rifiuti,  attraverso   lo  sviluppo   delle  attivita'   di  raccolta
differenziata  e di  valorizzazione delle  frazioni per  le quali  e'
consentito  il recupero  di  materia,  avviando, inoltre,  iniziative
industriali  in grado  di  ricevere ed  utilizzare  i rifiuti  solidi
urbani,  a valle  della raccolta  differenziata, prodotti  nei comuni
della regione Puglia per produrre combustibile derivato dai rifiuti e
di utilizzare il medesimo per la produzione di energia;
  Acquisita  l'intesa   del  Ministro   dell'ambiente  con   nota  n.
5644/ARS/M/DI/UDA del 26 marzo 1998;
  Acquisita l'intesa del presidente della  regione Puglia con nota n.
01/3153/GAB del 26 marzo 1998;
  Sentito  il   Ministero  del  tesoro,  bilancio   e  programmazione
economica;
  Sentito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I  poteri conferiti al  commissario delegato -  presidente della
regione  Puglia con  l'art. 1  dell'ordinanza n.  2557 del  30 aprile
1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998;
  2. All'art.  1 dell'ordinanza n. 2557  del 30 aprile 1997,  i punti
4.1, 4.2,  4.6, 4.8  e 4.10  del comma  4 e i  commi 5,  6 e  11 sono
soppressi e sostituiti dai seguenti:
  "4.1)  l'accelerazione degli  interventi da  parte dei  comuni, nei
bacini  identificati con  legge regionale  13  agosto 1993,  n. 17  e
successive integrazioni e modificazioni, della raccolta differenziata
della carta,  plastica, vetro, metalli, legno,  frazione organica, al
fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20
percento  entro  il  31  dicembre  1998  e  la  programmazione  degli
interventi   per   realizzare    l'obiettivo   minimo   di   raccolta
differenziata del  35 percento nei  successivi due anni,  nonche' dei
rifiuti ingombranti, dei  beni durevoli bianchi, bruni e  grigi e dei
rifiuti urbani  pericolosi. In  caso di  inadempienza dei  comuni del
bacino,  il commissario  delegato -  Presidente della  regione Puglia
provvede attraverso la nomina dei sindaci dei comuni quali commissari
ad acta;
  4.2) l'attivazione  entro novanta giorni  da parte dei  comuni, nei
bacini  identificati con  legge regionale  13  agosto 1993,  n. 17  e
successive integrazioni e modificazioni, della raccolta differenziata
degli imballaggi  primari, in  aggiunta agli  obblighi in  materia di
raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 4.1,
al fine di  conseguire per gli imballaggi primari  l'obiettivo del 20
per cento  in peso da  destinarsi al riciclaggio  ed il 40  per cento
complessivo, comprensivo della quota  destinata al recupero, entro il
31 dicembre  1998, ponendo l'onere  del servizio a carico  del CONAI,
con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel
caso tale convenzione  non venga stipulata entro la  data fissata, il
commissario delegato  - presidente della regione  Puglia, dispone che
la  raccolta  differenziata  degli imballaggi  primari  sia  eseguita
direttamente dal CONAI con i  medesimi obblighi di risultato. Qualora
il CONAI  non attivi  la raccolta  entro i  successivi 90  giorni, il
commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone che i
soggetti responsabili della  distribuzione delle merci e  dei beni di
consumo   applichino  il   deposito  cauzionale   obbligatorio  sugli
imballaggi primari;
  4.6) l'accelerazione: in comuni singoli o aggregati con popolazione
superiore  ai 5.000  abitanti, di  piazzole per  lo stoccaggio  delle
frazioni raccolte  separatamente; in  ciascun bacino, di  impianti di
selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno,
per  la   produzione  di   compost  da  frazione   organica  raccolta
separatamente, di  impianti per  il recupero  di inerti;  in ciascuna
provincia,  di impianti  per la  produzione di  combustibile derivato
dalle restante  frazione dei rifiuti  di impianti di  trattamento dei
rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei
beni durevoli  bianchi, bruni  e grigi. In  caso di  inadempienza dei
soggetti  individuati  come  attuatori   il  commissario  delegato  -
presidente  della regione  Puglia provvede  attraverso la  nomina dei
presidenti delle provincie quali commissari ad acta;
  4.8)   le  misure   per   favorire  il   recupero  delle   frazioni
valorizzabili da parte  del sistema industriale e  la definizione dei
contratti della durata  massima di cinque anni  per l'utilizzo finale
delle frazioni recuperate;
  4.10) la  realizzazione, di sistemi  di trasporto dei  rifiuti agli
impianti  di produzione  del  combustibile derivato  dai rifiuti  che
consentano la massima economicita' e  il minore inquinamento. In caso
di  inadempienza,   dei  soggetti  individuati  come   attuatori,  il
commissario  delegato  -  Presidente della  regione  Puglia  provvede
attraverso la nomina dei  presidenti delle provincie quali commissari
ad acta;
  5.  Il  commissario  delegato  - Presidente  della  regione  Puglia
stipula entro 120  giorni dalla data di  pubblicazione della presente
ordinanza, a seguito di procedure  di gara comunitarie, contratti per
la durata massima  di dieci anni, di conferimento  dei rifiuti solidi
urbani,  a valle  della  raccolta differenziata  prodotti nei  comuni
della regione  Puglia, con operatori  industriali che si  impegnino a
realizzare  impianti per  la produzione  di combustibile  derivato da
rifiuti  da  porre  in  esercizio  entro  il  31  dicembre  1998,  ad
utilizzare detto  combustibile in impianti esistenti  nonche', per la
parte residuale, a realizzare impianti  dedicati per la produzione di
energia mediante  l'impiego di  combustibile derivato dai  rifiuti da
porre in esercizio  entro il 31 dicembre  2000 assicurando, comunque,
nelle more  della messa in  esercizio di detti impianti  dedicati, il
recupero  energetico  del  combustibile   prodotto.  La  stipula  dei
contratti  per l'utilizzo  del  combustibile derivato  da rifiuti  e'
subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori
industriali,  il  commissario  delegato -  Presidente  della  regione
Puglia,  il Ministro  dell'ambiente  ed  il Ministro  dell'industria,
commercio e  artigianato. Gli impianti di  produzione di combustibile
derivato dai rifiuti, e quelli dedicati di produzione di energia sono
localizzati in siti anche in  variante al piano regionale di gestione
dei  rifiuti   ed  al   programma  di  interventi   per  fronteggiare
l'emergenza  rifiuti  nella  regione Puglia,  approvato  con  decreto
commissariale n.  70 del  28 luglio  1997, in  modo da  assicurare la
maggior protezione ambientale e  garantire la massima economicita' di
gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli
interventi in materia  di raccolta differenziata in  modo da favorire
il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.
  6.  Il   Ministro  dell'industria   e  l'autorita'   per  l'energia
autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per la cessione di energia
elettrica, alle  condizioni di cui  al provvedimento CIP  6/1992, con
operatori industriali  che sottoscrivano  gli accordi di  programma e
stipulino  con il  commissario  delegato -  Presidente delle  regione
Puglia i contratti di cui al precedente comma 5. Le nuove convenzioni
dovranno essere stipulate in luogo  di iniziative, ammesse fino al 30
giugno 1995,  che non  hanno trovato  concretezza. Tali  incentivi si
applicano alla  produzione di energia elettrica  mediante combustione
di CDR  ottenuto trattando fino  al 50  percento in peso  dei rifiuti
urbani totali della Regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.
  11.  Il  commissario delegato  -  Presidente  della regione  Puglia
concorre con le  risorse di cui alle ordinanze n.  2557 del 30 aprile
1997 e n.  2701 del 29 ottobre 1997 agli  interventi necessari per la
raccolta  differenziata,  selezione,  valorizzazione,  produzione  di
compost  derivato dalla  frazione umida  raccolta separatamente  e di
combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti, al fine di
realizzare  il  raggiungimento  degli obiettivi  alle  condizioni  di
massima economicita'.".
  3. Il  commissario delegato -  presidente della regione  Puglia per
l'espletamento   delle   indagini   e   delle   ricerche   necessarie
all'attivita'   di   progettazione   dispone  l'accesso   alle   aree
interessate  in deroga  all'art. 16,  comma 9,  della legge  2 giugno
1995,  n.  216, per  le  occupazioni  d'urgenza  e per  le  eventuali
espropriazioni delle  aree occorrenti per l'esecuzione  delle opere e
degli interventi,  emette il decreto  di occupazione e  provvede alla
redazione dello stato  di consistenza e del verbale  di immissione in
possesso  dei suoli,  anche con  la  sola presenza  di due  testimoni
nonche'  al  pagamento delle  relative  indennita'  nei limiti  delle
risorse assegnate.
  4. Il  commissario delegato  - Presidente  della regione  Puglia si
avvale,  per la  valutazione  degli aspetti  ambientali dei  progetti
degli impianti  dedicati di  utilizzazione del  combustibile derivato
dai  rifiuti  con  recupero  di energia,  della  commissione  di  cui
all'art.  18, comma  5, della  legge  11 marzo  1988, n.  67, che  si
esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta.