IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 novembre 1994, con il quale e' stato dichiarato, a far tempo dal 27 ottobre 1994 e fino al 31 dicembre 1995, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia, con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Vista l'ordinanza dell'8 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1994, con la quale il prefetto di Bari, in qualita' di commissario delegato, e' stato autorizzato all'attuazione di interventi necessari a fronteggiare tale stato di emergenza; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1995, con la quale, tra i settori di intervento del predetto commissario, e' stato compreso quello dello smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossiconocivi ed ospedalieri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 1996, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio -economicoambientale determinatasi nella regione Puglia fino al 31 dicembre 1996; Vista l'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, con la quale il presidente della regione Puglia e' stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di rifiuti solidourbani ed il prefetto di Bari e' stato delegato a realizzare ed attivare gli interventi relativi alle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socioeconomico -ambientale determinatosi nella regione Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1997, con la quale sono state prorogate le attivita' del presidente della regione Puglia - Commissario delegato e del prefetto di Bari delegato al 31 dicembre 1997, che prevede, tra l'altro, sia l'adeguamento del piano adottato dal commissario delegato - Presidente della regione Puglia al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sia la verifica con il sistema industriale dei risultati conseguibili attraverso l'utilizzo del sistema industriale medesimo per conseguire gli obiettivi in materia di riciclaggio e di recupero; Visto l'art. 33, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per il recupero di energia dai rifiuti con particolare interesse al recupero energetico mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti; Vista la nota n. 2429/CD del 31 ottobre 1997 con la quale il prefetto di Bari segnala la necessita' di completare gli interventi gia' avviati da parte della struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza nel settore della gestione delle acque mediante la proroga dei poteri commissariali e l'integrazione dei finanziamenti; Vista la nota n. 1266/CD del 18 novembre 1997 con la quale il commissario delegato - Presidente della regione Puglia comunica di aver provveduto alla redazione del piano d'emergenza, di aver avviato in tutto il territorio regionale la raccolta differenziata, di aver sottoscritto accordi di programma e convenzioni con i consorzi di filiera per il riutilizzo delle frazioni recuperabili e che nello stesso tempo non ha potuto dar corso alla realizzazione degli impianti previsti dal piano d'emergenza citato in precedenza a causa della mancata disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie; Vista la nota n. 02/20261/SEGR. del 22 dicembre 1997 con la quale il presidente della regione Puglia rappresenta l'esigenza di prorogare le attivita' dei commissari delegati per portare a compimento i programmi definiti e gia' avviati sia nel settore delle acque sia in materia di gestione dei rifiuti; Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socioeconomico -ambientale determinatasi nella regione Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1998; Ritenuto necessario consentire la realizzazione di tutti gli interventi elencati nei programmi approvati dal prefetto di Bari delegato con i decreti commissariali n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, provvedendo all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza sanitaria e di tutela ambientale nonche' alla connessione dei sistemi di depurazione compresi nei programmi approvati con le reti fognarie comunali in modo da concorrere al superamento dell'emergenza nel settore del ciclo delle acque; Ritenuto necessario assicurare che gli stessi adeguamenti degli scarichi alle condizioni di massima sicurezza e di tutela ambientale siano applicati agli impianti di depurazione finanziati con vari provvedimenti che hanno impiegato risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche in attesa della revisione del piano regionale di risanamento delle acque prevista dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172; Considerato che l'emergenza socioeconomico -ambientale nella regione Puglia non potra' essere superata, per quanto riguarda il ciclo delle acque, se non realizzando impianti destinati al trattamento delle acque che prevedano l'affinamento delle stesse per consentirne, nel rispetto delle condizioni di massima sicurezza sanitaria nonche' di tutela ambientale, l'utilizzo in agricoltura e nell'industria ovvero il recapito in corpi idrici superficiali o, in caso di impossibilita' di riutilizzo e mancanza di corpo recettore, lo spandimento sul suolo e, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, attraverso lo sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali e' consentito il recupero di materia, avviando, inoltre, iniziative industriali in grado di ricevere ed utilizzare i rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Puglia per produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 5644/ARS/M/DI/UDA del 26 marzo 1998; Acquisita l'intesa del presidente della regione Puglia con nota n. 01/3153/GAB del 26 marzo 1998; Sentito il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; Sentito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato; Dispone: Art. 1. 1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998; 2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, i punti 4.1, 4.2, 4.6, 4.8 e 4.10 del comma 4 e i commi 5, 6 e 11 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "4.1) l'accelerazione degli interventi da parte dei comuni, nei bacini identificati con legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, al fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20 percento entro il 31 dicembre 1998 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35 percento nei successivi due anni, nonche' dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi e dei rifiuti urbani pericolosi. In caso di inadempienza dei comuni del bacino, il commissario delegato - Presidente della regione Puglia provvede attraverso la nomina dei sindaci dei comuni quali commissari ad acta; 4.2) l'attivazione entro novanta giorni da parte dei comuni, nei bacini identificati con legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 4.1, al fine di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, entro il 31 dicembre 1998, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi 90 giorni, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari; 4.6) l'accelerazione: in comuni singoli o aggregati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in ciascun bacino, di impianti di selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente, di impianti per il recupero di inerti; in ciascuna provincia, di impianti per la produzione di combustibile derivato dalle restante frazione dei rifiuti di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei soggetti individuati come attuatori il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede attraverso la nomina dei presidenti delle provincie quali commissari ad acta; 4.8) le misure per favorire il recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate; 4.10) la realizzazione, di sistemi di trasporto dei rifiuti agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicita' e il minore inquinamento. In caso di inadempienza, dei soggetti individuati come attuatori, il commissario delegato - Presidente della regione Puglia provvede attraverso la nomina dei presidenti delle provincie quali commissari ad acta; 5. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia stipula entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata prodotti nei comuni della regione Puglia, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonche', per la parte residuale, a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e' subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Puglia, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al programma di interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Puglia, approvato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicita' di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili. 6. Il Ministro dell'industria e l'autorita' per l'energia autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - Presidente delle regione Puglia i contratti di cui al precedente comma 5. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino al 50 percento in peso dei rifiuti urbani totali della Regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati. 11. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia concorre con le risorse di cui alle ordinanze n. 2557 del 30 aprile 1997 e n. 2701 del 29 ottobre 1997 agli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente e di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicita'.". 3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 2 giugno 1995, n. 216, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni nonche' al pagamento delle relative indennita' nei limiti delle risorse assegnate. 4. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia si avvale, per la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta.