IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visti gli articoli da 1 a 6,  15 e 20 della legge 10 dicembre 1993,
n.  515, sulla  disciplina delle  campagne elettorali  per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
  Rilevato  che per  il  giorno  31 maggio  1998  sono state  fissate
l'elezione  del  consiglio  regionale della  regione  autonoma  Valle
d'Aosta nonche'  l'elezione degli organi  del comune di  Ayas (Aosta)
della stessa regione;
  Ritenuti concretamente  rilevanti, ai fini delle  relative campagne
elettorali,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche  ovvero edizioni  locali di  queste, nonche'  le emittenti
radiotelevisive, che hanno diffusione nella anzidetta regione;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                         Disposizioni comuni
  1. Fatto salvo quanto precisato  nell'art. 3 del presente atto, per
l'elezione degli  organi del  comune di  Ayas della  regione autonoma
Valle d'Aosta, fissata per il giorno  31 maggio 1998, si applicano le
disposizioni  dettate per  le  elezioni dei  sindaci, dei  presidenti
delle  province, dei  consigli  comunali e  dei consigli  provinciali
fissate  per  il  giorno  24  maggio 1998  nelle  regioni  a  statuto
ordinario.
  2. Le stesse disposizioni si  applicano, in quanto compatibili, per
l'elezione  del  consiglio  regionale della  regione  autonoma  Valle
d'Aosta ugualmente  fissata per il  giorno 31 maggio  1998, dovendosi
intendere sostituite l'espressione "elezione dei consigli provinciali
o  comunali,  dei  sindaci  o dei  presidenti  della  provincia"  con
l'espressione  "elezione  del  consiglio regionale",  le  espressioni
"candidati alla  carica di sindaco  o di presidente  della provincia"
ovvero "candidati  al consiglio comunale o  al consiglio provinciale"
con  l'espressione "candidati  al consiglio  regionale". Il  richiamo
all'art.  29  della legge  25  marzo  1993,  n. 81,  deve  intendersi
sostituito con il  richiamo all'art. 2 della legge  10 dicembre 1993,
n. 515.