IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visti gli articoli da 1 a 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; Rilevato che per il giorno 14 giugno 1998 sono state fissate l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' le elezioni degli organi dei comuni di Cormons, Gorizia, Grado, Sagrado, Casarsa della Delizia, Cimolais, Maniago, Vito d'Asio, Arta Terme, Buia, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Preone, Varmo, della stessa regione; Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini delle relative campagne elettorali, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonche' le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nella anzidetta regione; Dispone: Art. 1. Disposizioni comuni 1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 3 del presente atto, per le elezioni degli organi dei comuni di Cormons, Gorizia, Grado, Sagrado, Casarsa della Delizia, Cimolais, Maniago, Vito d'Asio, Arta Terme, Buia, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Preone, Varmo, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fissate per il giorno 14 giugno 1998, si applicano le disposizioni dettate per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario. 2. Le stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ugualmente fissata per il giorno 14 giugno 1998, dovendosi intendere sostituite l'espressione "elezione dei consigli provinciali o comunali, dei sindaci o dei presidenti della provincia" con l'espressione "elezione del consiglio regionale", le espressioni "collegi" o "collegi elettorali" con l'espressione "circoscrizioni elettorali", le espressioni "candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia" ovvero "candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale" con l'espressione "candidati al consiglio regionale", l'espressione "dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81" con l'espressione "del documento di programma per la legislatura presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche e integrazioni". Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.