IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visti gli articoli da 1 a 6,  15 e 20 della legge 10 dicembre 1993,
n.  515, sulla  disciplina delle  campagne elettorali  per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
  Rilevato  che per  il  giorno  14 giugno  1998  sono state  fissate
l'elezione   del   consiglio   regionale   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia nonche' le elezioni  degli organi dei comuni di
Cormons, Gorizia,  Grado, Sagrado,  Casarsa della  Delizia, Cimolais,
Maniago, Vito d'Asio, Arta Terme,  Buia, Cividale del Friuli, Lignano
Sabbiadoro, Preone, Varmo, della stessa regione;
  Ritenuti concretamente  rilevanti, ai fini delle  relative campagne
elettorali,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche  ovvero edizioni  locali di  queste, nonche'  le emittenti
radiotelevisive, che hanno diffusione nella anzidetta regione;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                         Disposizioni comuni
  1. Fatto salvo quanto precisato  nell'art. 3 del presente atto, per
le  elezioni degli  organi  dei comuni  di  Cormons, Gorizia,  Grado,
Sagrado, Casarsa della Delizia,  Cimolais, Maniago, Vito d'Asio, Arta
Terme, Buia, Cividale del  Friuli, Lignano Sabbiadoro, Preone, Varmo,
della regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, fissate  per il giorno
14 giugno 1998, si applicano  le disposizioni dettate per le elezioni
dei sindaci, dei  presidenti delle province, dei  consigli comunali e
dei consigli provinciali  fissate per il giorno 24  maggio 1998 nelle
regioni a statuto ordinario.
  2. Le stesse disposizioni si  applicano, in quanto compatibili, per
l'elezione   del   consiglio   regionale   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia ugualmente  fissata  per il  giorno 14  giugno
1998,  dovendosi  intendere  sostituite l'espressione  "elezione  dei
consigli provinciali o  comunali, dei sindaci o  dei presidenti della
provincia" con  l'espressione "elezione del consiglio  regionale", le
espressioni  "collegi"  o   "collegi  elettorali"  con  l'espressione
"circoscrizioni elettorali", le espressioni "candidati alla carica di
sindaco  o  di  presidente  della  provincia"  ovvero  "candidati  al
consiglio  comunale o  al  consiglio  provinciale" con  l'espressione
"candidati  al  consiglio  regionale", l'espressione  "dei  programmi
amministrativi  presentati ai  sensi del  comma 5  dell'art. 3  della
legge  25 marzo  1993, n.  81"  con l'espressione  "del documento  di
programma  per  la  legislatura  presentato  ai  sensi  del  comma  5
dell'art. 6 della legge regionale 27  marzo 1968, n. 20, e successive
modifiche e  integrazioni". Il  richiamo all'art.  29 della  legge 25
marzo  1993,  n.  81,  deve intendersi  sostituito  con  il  richiamo
all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.