IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993 relativo alla nuova tabella VI dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienza dei materiali; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XXVI-bis dell'ordinamento didattico del corso di laurea in informatica; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XXVI-ter dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in informatica; Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1996 relativo alla nuova tabella XXV-ter dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di analisi chimicobiologiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/96; Viste le proposte di istituzione dei nuovi corsi di laurea in scienza dei materiali e in informatica e dei nuovi corsi di diploma universitario in informatica e in analisi chimicobiologiche formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 aprile 1997; del senato accademico del 19 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 2 dicembre 1997; Vista la deliberazione n. 4 del 3 febbraio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato le risorse necessarie gia' disponibili nella facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Visto che il comitato universitario di coordinamento della regione Campania nell'adunanza del 9 ottobre 1997, con deliberazione n. 3, nell'aggiornare ed integrare il piano di sviluppo per il triennio 1994/96, ha deliberato l'istituzione dei sopracitati corsi di laurea e corsi di diploma universitario; Visto l'art. 17, commi 95 e 101, della legge del 15 maggio 1997, n. 127; Considerata la necessita' di istituire i predetti nuovi corsi di laurea e di diploma universitario; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come apresso: nella sezione VII relativa alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono inseriti i seguenti nuovi corsi di laurea e di diploma universitario: Corso di laurea in scienza dei materiali Art 1. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dagli organi accademici competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il corso di laurea si articola negli indirizzi di cui al successivo art. 5.