IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale del  21 aprile  1993 relativo  alla
nuova tabella  VI dell'ordinamento didattico  del corso di  laurea in
scienza dei materiali;
  Visto il  decreto ministeriale  del 30  ottobre 1992  relativo alla
nuova tabella XXVI-bis dell'ordinamento didattico del corso di laurea
in informatica;
  Visto il  decreto ministeriale  del 30  ottobre 1992  relativo alla
nuova  tabella  XXVI-ter  dell'ordinamento  didattico  del  corso  di
diploma universitario in informatica;
  Visto  il decreto  ministeriale del  17 maggio  1996 relativo  alla
nuova tabella XXV-ter dell'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di analisi chimicobiologiche;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
relativo  al piano  triennale di  sviluppo delle  universita' per  il
triennio 1994/96;
  Viste  le proposte  di istituzione  dei  nuovi corsi  di laurea  in
scienza dei materiali  e in informatica e dei nuovi  corsi di diploma
universitario in informatica e in analisi chimicobiologiche formulate
dalle   autorita'  accademiche   di   questo  Ateneo   di  cui   alle
deliberazioni del  consiglio della  facolta' di  scienze matematiche,
fisiche e naturali  del 21 aprile 1997; del senato  accademico del 19
maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 2 dicembre 1997;
  Vista la  deliberazione n. 4  del 3 febbraio  1998 con la  quale il
consiglio di amministrazione ha  approvato le risorse necessarie gia'
disponibili  nella   facolta'  di  scienze  matematiche,   fisiche  e
naturali;
  Visto che il comitato  universitario di coordinamento della regione
Campania nell'adunanza  del 9 ottobre  1997, con deliberazione  n. 3,
nell'aggiornare ed  integrare il  piano di  sviluppo per  il triennio
1994/96, ha deliberato l'istituzione  dei sopracitati corsi di laurea
e corsi di diploma universitario;
  Visto l'art. 17, commi 95 e 101, della legge del 15 maggio 1997, n.
127;
  Considerata la  necessita' di istituire  i predetti nuovi  corsi di
laurea e di diploma universitario;
  Visto  che lo  statuto  di autonomia  dell'Universita' degli  studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 233  del  5
ottobre 1995,  non contiene gli  ordinamenti didattici e che  il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto, contenente  gli ordinamenti  didattici dei corsi  di laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'universita' degli  studi "Federico II"  di Napoli,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come apresso:
  nella sezione  VII relativa  alla facolta' di  scienze matematiche,
fisiche e naturali  sono inseriti i seguenti nuovi corsi  di laurea e
di diploma universitario:
              Corso di laurea in scienza dei materiali
                               Art 1.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
  Il numero  degli iscritti sara' stabilito  annualmente dagli organi
accademici  competenti, nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti  e
sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
  Il corso di laurea si articola negli indirizzi di cui al successivo
art. 5.