IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'ar. 9 del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre,
29 dicembre 1997, 26 gennaio, 23  febbraio 1998, con i quali e' stata
disposta l'emissione  delle prime dodici tranches  dei certificati di
credito  del  Tesoro  al  portatore,  della durata  di  7  anni,  con
godimento 1 settembre 1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione   di  una  tredicesima  tranche   dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli  di Stato",  individuati a  termini del  medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le  modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
tredicesima  tranche  dei  certificati   di  credito  del  Tesoro  al
portatore con godimento 1 settembre 1997, della durata di sette anni,
fino all'importo massimo  di nominali lire 3.500 miliardi,  di cui al
decreto  ministeriale  del  25  agosto 1997  citato  nelle  premesse,
recante  l'emissione della  prima e  seconda tranche  dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 25
agosto 1997.
  La prima cedola dei certificati  emessi con il presente decreto, di
scadenza 1 marzo 1998, non  verra' corrisposta, dal momento che, alla
data del regolamento dei titoli, e pervenuta a scadenza.