IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge 11  gennaio  1996,  n.  23,  che detta  norme  per
l'edilizia scolastica e, in particolare:
  Visto l'art. 3,  che definisce le rispettive  competenze degli enti
locali in  materia, attribuendo alle  province gli oneri  relativi al
funzionamento  degli istituti  e delle  scuole secondarie  superiori,
compresi i  licei artistici, gli  istituti d'arte, i  conservatori di
musica,  le  accademie,  gli  istituti  superiori  per  le  industrie
artistiche, i convitti e le istituzioni educative statali;
  Visto l'art.  8, che prevede,  rispettivamente ai  commi 1 e  2, il
trasferimento  alle  province in  uso  gratuito  ovvero, in  caso  di
accordo tra  le parti, in  proprieta' con vincolo di  destinazione ad
uso scolastico, degli immobili adibiti a tale uso di proprieta' dello
Stato nonche'  il trasferimento in  proprieta' a titolo  non oneroso,
sempre alle province, degli  immobili di proprieta' delle Istituzioni
scolastiche statali, al fine di  consentire alle province medesime il
corretto assolvimento  delle competenze  loro assegnate  dall'art. 3,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
  Visto  l'art. 9,  comma  3,  che demanda  ad  apposito decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della
pubblica istruzione, la determinazione degli oneri sostenuti, esclusi
quelli  di   manutenzione  straordinaria,  dallo  Stato   ovvero,  se
proprietarie  dell'immobile,  delle  istituzioni scolastiche  per  il
funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere
spetta alle province ai sensi del citato art. 3;
  Visto l'art.  9, comma  4, il  quale prevede  che, in  relazione ai
citati oneri  come sopra determinati,  sostenuti dallo Stato  e dalle
istituzioni  scolastiche proprietarie  dell'immobile  per il  settore
passato  alla   competenza  delle  province  in   forza  della  nuova
normativa, si provvede al  trasferimento delle corrispondenti somme a
favore  delle province  medesime  mediante convenzione  tra gli  enti
interessati;
  Premesso che, con  note 23 settembre 1996, n. 2369/VI  e 18 ottobre
1996, n. 1811/V  (Istruzione classica), 30 settembre 1996,  n. 3641 e
18  aprile 1997,  n. 1576  (Istruzione  tecnica), 3  aprile 1997,  n.
5153/B/1/A (Istruzione  professionale) nonche' 24 settembre  1996, n.
2567 e  28 marzo  1997, n. 861  (Istruzione artistica),  i competenti
uffici del Ministero della  pubblica istruzione hanno rispettivamente
provveduto, al  fine di  quantificarne gli importi,  alla rilevazione
degli oneri  di funzionamento degli edifici  scolastici sostenuti nel
triennio  1993,  1994  e  1995,   dallo  Stato  o  dalle  Istituzioni
scolastiche ove  proprietarie degli immobili, per  quelle fattispecie
per  le  quali le  nuove  disposizioni  contemplate, in  particolare,
dall'art. 3  della legge di riferimento,  comportino il trasferimento
degli oneri dal precedente titolare alla competente provincia;
  Vista la nota  n. 4120 del 14 giugno 1997  e relativi allegati, con
la quale  il Ministero  della pubblica  istruzione ha  comunicato gli
importi come sopra determinati;
  Considerata l'opportunita'  di procedere, ai sensi  del citato art.
9,  alla  determinazione delle  spese  di  parte corrente  sostenute,
mediamente dallo  Stato o dalle istituzioni  scolastiche proprietarie
della sede,  nel suindicato  triennio 1993, 1994  e 1995,  sulla base
delle  dichiarazioni  positive  pervenute a  seguito  della  predetta
rilevazione, al  fine di consentire la  tempestiva stipulazione delle
convenzioni  previste dal  prefato art.  9, comma  4, con  riserva di
un'eventuale, successiva, emanazione di disposizioni integrative, ove
tale circostanza dovesse rendersi necessaria;
  Visto  il parere  reso in  data 24  aprile 1997,  n. 831/97,  dalla
Seconda  sezione del  Consiglio  di Stato,  secondo  il quale,  fermo
restando disposto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, gli
edifici  di  diretta  proprieta'  delle  istituzioni  educative  sono
assoggettabili alla disciplina contemplata  dal terzo comma dell'art.
8 della citata legge n. 23/1996;
  Vista la legge 2 ottobre 1997,  n. 340, recante norme in materia di
organizzazione scolastica e di edilizia scolastica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli oneri  di parte  corrente sostenuti,  in media,  negli anni
1993,  1994  e  1995  dallo Stato  o  dalle  istituzioni  scolastiche
proprietarie  degli  immobili  per  il  funzionamento  degli  edifici
scolastici, la  cui competenza a  provvedere spetta alle  province ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  b), della legge 11 gennaio 1996,
n. 23, sono determinati nella  misura indicata negli allegati elenchi
(all. A, B, e C), che fanno parte integrante del presente decreto.