IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, che detta norme per l'edilizia scolastica e, in particolare: Visto l'art. 3, che definisce le rispettive competenze degli enti locali in materia, attribuendo alle province gli oneri relativi al funzionamento degli istituti e delle scuole secondarie superiori, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i convitti e le istituzioni educative statali; Visto l'art. 8, che prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, il trasferimento alle province in uso gratuito ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprieta' con vincolo di destinazione ad uso scolastico, degli immobili adibiti a tale uso di proprieta' dello Stato nonche' il trasferimento in proprieta' a titolo non oneroso, sempre alle province, degli immobili di proprieta' delle Istituzioni scolastiche statali, al fine di consentire alle province medesime il corretto assolvimento delle competenze loro assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23; Visto l'art. 9, comma 3, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, la determinazione degli oneri sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato ovvero, se proprietarie dell'immobile, delle istituzioni scolastiche per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi del citato art. 3; Visto l'art. 9, comma 4, il quale prevede che, in relazione ai citati oneri come sopra determinati, sostenuti dallo Stato e dalle istituzioni scolastiche proprietarie dell'immobile per il settore passato alla competenza delle province in forza della nuova normativa, si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province medesime mediante convenzione tra gli enti interessati; Premesso che, con note 23 settembre 1996, n. 2369/VI e 18 ottobre 1996, n. 1811/V (Istruzione classica), 30 settembre 1996, n. 3641 e 18 aprile 1997, n. 1576 (Istruzione tecnica), 3 aprile 1997, n. 5153/B/1/A (Istruzione professionale) nonche' 24 settembre 1996, n. 2567 e 28 marzo 1997, n. 861 (Istruzione artistica), i competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione hanno rispettivamente provveduto, al fine di quantificarne gli importi, alla rilevazione degli oneri di funzionamento degli edifici scolastici sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995, dallo Stato o dalle Istituzioni scolastiche ove proprietarie degli immobili, per quelle fattispecie per le quali le nuove disposizioni contemplate, in particolare, dall'art. 3 della legge di riferimento, comportino il trasferimento degli oneri dal precedente titolare alla competente provincia; Vista la nota n. 4120 del 14 giugno 1997 e relativi allegati, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato gli importi come sopra determinati; Considerata l'opportunita' di procedere, ai sensi del citato art. 9, alla determinazione delle spese di parte corrente sostenute, mediamente dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie della sede, nel suindicato triennio 1993, 1994 e 1995, sulla base delle dichiarazioni positive pervenute a seguito della predetta rilevazione, al fine di consentire la tempestiva stipulazione delle convenzioni previste dal prefato art. 9, comma 4, con riserva di un'eventuale, successiva, emanazione di disposizioni integrative, ove tale circostanza dovesse rendersi necessaria; Visto il parere reso in data 24 aprile 1997, n. 831/97, dalla Seconda sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale, fermo restando disposto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, gli edifici di diretta proprieta' delle istituzioni educative sono assoggettabili alla disciplina contemplata dal terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 23/1996; Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 340, recante norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica; Decreta: Art. 1. 1. Gli oneri di parte corrente sostenuti, in media, negli anni 1993, 1994 e 1995 dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie degli immobili per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono determinati nella misura indicata negli allegati elenchi (all. A, B, e C), che fanno parte integrante del presente decreto.