L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 18, paragrafo B), della direttiva 10 novembre 1992, n.
96 mediante la quale  vengono coordinate le disposizioni legislative,
regolamentari e  amministrative riguardanti le  assicurazioni dirette
sulla vita nei paesi aderenti all'Unione europea;
  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, di  attuazionc della  direttiva 92/96/CEE,  secondo il  quale le
ipotesi attuariali poste  a base del calcolo dei  premi applicati per
le  assicurazioni e  per le  operazioni  indicate al  punto A)  della
tabella di cui  all'allegato 1 al citato  decreto legislativo, devono
essere fissate nel rispetto dei  limiti indicati nel provvedimento di
cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo;
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  di attuazione  della  direttiva 92/96/CEE,  che  pone a  carico
dell'ISVAP  l'obbligo di  procedere  all'individuazione  di un  tasso
massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in
lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;
  Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, di  attuazione della direttiva 92/96/CEE  che consente all'ISVAP
di  stabilire, in  deroga al  tasso massimo  di cui  al comma  1, per
specifiche categorie contrattuali valori diversi del tasso massimo di
interesse;
  Considerata  l'esigenza  di  apportare modifiche  al  provvedimento
ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, in particolare per cio' che attiene
alle disposizioni  sul tasso massimo  di interesse da adottare  per i
contratti di assicurazione di  puro rischio senza partecipazione agli
utili;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Al provvedimento ISVAP  n. 79 del 21 novembre  1995, sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente articolo:
 "Articolo 2-bis.
  In deroga a quanto stabilito al  precedente art. l, per i contratti
di assicurazione di puro rischio  senza partecipazione agli utili, il
tasso d'interesse annuo  posticipato non puo' superare  il valore del
4%";
  b)  nell'art.  6,  comma  1,   viene  eliminata  la  locuzione:  "e
concernenti posizioni assicurative di eta'  non inferiore a quella di
pensionamento nel regime obbligatorio";
  c)  nell'art. 10,  le  parole: "nei  citati articoli  1  e 3"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli 1, 2-bis e 3".