L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 18, paragrafo B), della direttiva 10 novembre 1992, n. 96 mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le assicurazioni dirette sulla vita nei paesi aderenti all'Unione europea; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazionc della direttiva 92/96/CEE, secondo il quale le ipotesi attuariali poste a base del calcolo dei premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo, devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo; Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, che pone a carico dell'ISVAP l'obbligo di procedere all'individuazione di un tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse; Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE che consente all'ISVAP di stabilire, in deroga al tasso massimo di cui al comma 1, per specifiche categorie contrattuali valori diversi del tasso massimo di interesse; Considerata l'esigenza di apportare modifiche al provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, in particolare per cio' che attiene alle disposizioni sul tasso massimo di interesse da adottare per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili; Dispone: Art. 1. Al provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente articolo: "Articolo 2-bis. In deroga a quanto stabilito al precedente art. l, per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili, il tasso d'interesse annuo posticipato non puo' superare il valore del 4%"; b) nell'art. 6, comma 1, viene eliminata la locuzione: "e concernenti posizioni assicurative di eta' non inferiore a quella di pensionamento nel regime obbligatorio"; c) nell'art. 10, le parole: "nei citati articoli 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 1, 2-bis e 3".