L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 79, lettere r) e s), e l'art. 80, lettere i) e l), recanti nuove norme sulla certificazione del bilancio che sostituiscono quelle dettate dagli artt. 62 e 103 del decreto legislativo n. 174/1995 e dagli articoli 73 e 117 del decreto legislativo n. 175/1995; Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a), del suddetto decreto n. 173/1997 che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato nel decreto stesso; Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore; Dispone: Art. 1. Conferimento dell'incarico all'attuario revisore 1. La comunicazione all'ISVAP del conferimento dell'incarico all'attuario revisore e' effettuata dalla societa' di revisione entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto l'incarico. Nella comunicazione sono indicati il nominativo dell'attuario revisore, l'onorario e l'area di intervento in conformita' alle disposizioni di cui al successivo art. 2 nonche' gli eventuali ulteriori ambiti di verifica. 2. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico da parte della societa' di revisione l'attuario revisore e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione trasmettono all'ISVAP la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilita' redatta in conformita' agli schemi di cui all'allegato 1 del presente provvedimento. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la societa' di revisione, tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, da' notizia all'ISVAP del nominativo e dell'area d'intervento dell'attuario chiamato a rilasciare la relazione di cui al successivo art. 2, comma 3.