L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita e le successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e le successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia  di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 79, lettere
r) e  s), e  l'art. 80, lettere  i) e l),  recanti nuove  norme sulla
certificazione del  bilancio che  sostituiscono quelle  dettate dagli
artt. 62 e  103 del decreto legislativo n. 174/1995  e dagli articoli
73 e 117 del decreto legislativo n. 175/1995;
  Visto in  particolare l'art. 6,  comma 1, lettera a),  del suddetto
decreto n.  173/1997 che attribuisce  all'ISVAP il potere  di emanare
istruzioni  di   carattere  esplicativo  ed  applicativo   di  quanto
disciplinato nel decreto stesso;
  Ritenuta  la  necessita'  di   impartire  istruzioni  di  carattere
esplicativo  ed applicativo  al  fine di  assicurare  la corretta  ed
uniforme applicazione delle disposizioni relative alla certificazione
del bilancio  delle imprese  di assicurazione  per la  parte relativa
agli adempimenti dell'attuario revisore;
                              Dispone:
                               Art. 1.
           Conferimento dell'incarico all'attuario revisore
  1.  La  comunicazione   all'ISVAP  del  conferimento  dell'incarico
all'attuario revisore e' effettuata dalla societa' di revisione entro
quindici  giorni dalla  data  in cui  ha  ricevuto l'incarico.  Nella
comunicazione  sono indicati  il  nominativo dell'attuario  revisore,
l'onorario e l'area di intervento in conformita' alle disposizioni di
cui al  successivo art. 2  nonche' gli eventuali ulteriori  ambiti di
verifica.
  2. Entro  quindici giorni  dal conferimento dell'incarico  da parte
della societa' di revisione  l'attuario revisore e gli amministratori
che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione trasmettono
all'ISVAP   la  dichiarazione   di  insussistenza   delle  cause   di
incompatibilita'   redatta  in   conformita'  agli   schemi  di   cui
all'allegato 1 del presente provvedimento.
  3.  Entro lo  stesso termine  di  cui al  comma 1,  la societa'  di
revisione,  tra  i  cui  amministratori  figuri  almeno  un  attuario
iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n.
194, da'  notizia all'ISVAP  del nominativo e  dell'area d'intervento
dell'attuario chiamato a rilasciare la relazione di cui al successivo
art. 2, comma 3.