Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto
                                  Alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                    Ai commissari  di  Governo  delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza  del Consiglio  dei
                                  Ministri  -  Dipartimento    per la
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero del lavoro  e    della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al Ministro del tesoro -  Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
 Premessa.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale n.  75  del  31  marzo 1998  sono  stati
pubblicati i due  decreti emanati in data 30 marzo  1998 dal Ministro
del lavoro  e della previdenza  sociale, di concerto con  il Ministro
del tesoro,  del bilancio e  della programmazione economica e  con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, riguardanti
la  programmazione dell'accesso  al  pensionamento  di anzianita'  ai
sensi   dell'art.   59,   comma   55,  della   legge   n.   449/1997,
rispettivamente dei pubblici dipendenti e del personale militare.
  Si   evidenzia  in   via   preliminare,   coerentemente  a   quanto
specificamente  previsto nei  decreti  medesimi, che  il decreto  dei
pubblici dipendenti  trova applicazione,  tra l'altro,  nei confronti
delle categorie  di personale militare che  conseguono il trattamento
di  pensione  in  applicazione  dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n.  165/1997 e che  il decreto del personale  militare e'
invece  riservato  esclusivamente  a quelle  categorie  di  personale
militare che  conseguono il  trattamento di pensione  in applicazione
dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/1997.
  Tali  decreti  regolano  i   termini  di  accesso  dei  trattamenti
pensionistici di anzianita', diversi da quelli di cui ai commi da 6 a
9 dell'art. 59 della legge n.  449/1997, per i lavoratori che abbiano
presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997.
  Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti
sugli aspetti di piu' immediata attuazione dei decreti in esame.
 Destinatari.
  Sono riguardati  dai decreti  in esame gli  iscritti alle  forme di
previdenza  esclusive dell'assicurazione  generale obbligatoria,  che
abbiano  presentato domanda  in data  anteriore al  3 novembre  1997,
accettata  ove  previsto  dall'amministrazione di  appartenenza,  per
accedere al pensionamento entro l'anno 1998.
  Rientrano tra i destinatari anche i "dipendenti privati" iscritti a
questo Istituto ma appartenenti ad  enti non contemplati dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, solo qualora
sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
  a) preavviso  in corso alla data  del 3 novembre 1997  con scadenza
successiva al 1 aprile 1998;
  b) possesso  dei requisiti  previsti dall'art.  1, comma  29, della
legge n.  335/1995, per  l'accesso al  pensionamento di  anzianita' a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
  Si ritiene  opportuno confermare,  in questa sede,  le disposizioni
impartite  dall'INPDAP  con  circolare  n.   14  del  16  marzo  1998
(paragrafo 5.4) nella parte in cui prevedeva per i lavoratori privati
- con periodo di preavviso in corso  alla data del 3 novembre 1997 ed
in possesso al  31 dicembre 1997 dei requisiti  previsti dall'art. 1,
comma 29, della  legge n. 335/1995, per accedere  al pensionamento di
anzianita'  dal 1  gennaio 1998  - la  possibilita' di  conseguire il
trattamento  di   quiescenza  il   1  aprile  1998,   richiedendo  il
prolungamento dei  termini del preavviso  fino al 31 marzo  1998, ove
inferiori.
  Si sottolinea  che, a tali  fini, la  decorrenza del 1  aprile 1998
deve intendersi quale data fissa e non termine iniziale a partire dal
quale l'iscritto puo' conseguire  in qualsiasi momento il trattamento
pensionistico.
 Uscite programmate.
  L'art. 1 del  decreto riguardante i pubblici dipendenti  e l'art. 1
del decreto riservato al personale  militare di cui all'art. 6, comma
2,  del decreto  legislativo  n.  165/1997 disciplinano  diversamente
l'accesso al  pensionamento di  anzianita', a seconda  che l'iscritto
abbia risolto il rapporto di lavoro  entro il 31 dicembre 1997 ovvero
risulti ancora in servizio il 1 gennaio 1998.
  Per i casi  di definitiva estinzione del rapporto  di lavoro, entro
il  31 dicembre  1997,  il trattamento  pensionistico  decorre dal  1
aprile 1998, a  condizione che l'iscritto abbia  maturato i requisiti
contributivi e/o anagrafici  previsti dall'art. 1, comma  26, e comma
27, lettere a) e b), della  legge n. 335/1995 alla data di cessazione
dal servizio.
  Per il personale  in servizio alla data del 1  gennaio 1998, ovvero
riammesso  in applicazione  dell'art. 59,  comma 54,  della legge  n.
449/1997, l'accesso al pensionamento  anticipato viene programmato in
base alle tabelle sottoriportate.
  Si  rende opportuno  precisare che  i requisiti  indicati in  dette
tabelle, da possedere al 31 dicembre 1997, vanno letti esclusivamente
al  fine  di  individuare  la  data  di  decorrenza  del  trattamento
pensionistico  e non  gia' ai  fini dell'acquisizione  del diritto  a
pensione di anzianita', che, per  i destinatari dei decreti in esame,
continua ad essere disciplinato dalla  legge di riforma n. 335/1995 e
per  il personale  militare,  con  effetto dal  1  gennaio 1998,  dal
decreto legislativo n. 165/1997 e va posseduto alla data inizialmente
indicata dal dipendente per la cessazione dal servizio.
 Requisiti al 31 dicembre 1997 per i pubblici dipendenti.
Requisiti minimi di eta'     Requisiti minimi  Date per l'accesso
                             di contribuzione   al pensionamento
          --                        --                 --
senza limite                     36 anni           1 aprile 1998
52 anni                          35 anni           1 aprile 1998
inferiore a 52 anni              35 anni           1 luglio 1998
56 anni                          34 anni          1 ottobre 1998
senza limite                     34 anni          1 gennaio 1999
senza limite                     33 anni           1 aprile 1999
senza limite                     32 anni           1 luglio 1999
senza limite                     31 anni          1 ottobre 1999
senza limite                     30 anni          1 gennaio 2000
senza limite               inferiore a 30 anni     1 aprile 2000
  Requisiti  al 31  dicembre 1997  per il  personale militare  di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997.
   Requisiti minimi di eta'          Data per l'accesso
                                      al pensionamento
              --                             --
50 anni ...........................      1 aprile 1998
49 anni ...........................      1 luglio 1998
48 anni ...........................     1 ottobre 1998
47 anni ...........................     1 gennaio 1999
46 anni ...........................      1 aprile 1999
45 anni ...........................      1 luglio 1999
44 anni ...........................     1 ottobre 1999
43 anni ...........................     1 gennaio 2000
inferiore a 43 anni ...............      1 aprile 2000
  Si precisa che le uscite  programmate indicate nelle tabelle devono
intendersi  date  fisse  e  non termini  iniziali  per  l'accesso  al
pensionamento anticipato.
  Qualora  per  il  diritto   al  trattamento  pensionistico  vengano
utilizzati i canali previsti dall'art. 1,  comma 27, lettere a) e b),
legge n. 335/1995, si applicheranno le riduzioni percentuali riferite
agli anni mancanti rispettivamente ai 35 e 37 di contribuzione.
  I  requisiti minimi  contributivi  richiesti al  31 dicembre  1997,
necessari  per  l'accesso al  trattamento  di  quiescenza secondo  le
cadenze  soprariportate,  si   considerano  raggiunti  applicando  le
disposizioni in materia di  arrotondamenti previsti dall'art. 3 della
legge n. 274/1991.
  Per gli  iscritti alla Cassa pensioni  ufficiali giudiziari nonche'
per gli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato,
il possesso  dei requisiti al  31 dicembre  1997 per il  diritto alle
uscite programmate  indicate nei decreti in  esame, andra' verificato
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, commi 2 e 3, del testo
unico  delle pensioni,  approvato  con decreto  del Presidente  della
Repubblica 29  dicembre 1973,  n. 1092,  pertanto computando  ad anno
intero la frazione di anno superiore  a sei mesi e trascurando quella
uguale od inferiore a sei.
  Resta inteso che ai fini della misura del trattamento pensionistico
di detto  personale, qualora  cessi in data  successiva al  1 gennaio
1998, le  frazioni di  anno non daranno  luogo ad  arrotondamenti per
eccesso o  per difetto,  in virtu' di  quanto disposto  dall'art. 59,
comma 1, lettera b), legge n. 449/1997.
  In  particolare   il  servizio  complessivo  utile   dovra'  essere
arrotondato  a mese  intero,  trascurando la  frazione  del mese  non
superiore  a  quindici  giorni  e   computando  per  un  mese  quella
superiore.
  Per completezza di esposizione si precisa che i lavoratori, rimasti
in servizio in attesa dei  decreti, qualora risultino in possesso dei
nuovi requisiti  contributivi e/o  anagrafici previsti  dall'art. 59,
commi 6  e 7,  della legge n.  449/1997, potranno  comunque usufruire
delle decorrenze  fissate dal comma  8 dello stesso articolo  che, si
ribadisce, sono  considerate non  date fisse  ma termini  iniziali, a
partire dai quali  gli iscritti possono conseguire  il trattamento di
quiescenza anticipato.
  Di  tale possibilita'  puo'  avvalersi anche  il  personale di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997.
  In  presenza  di  domande   inoltrate  ed  accolte,  ove  previsto,
anteriormente  alla data  del 3  novembre  1997, gli  enti datori  di
lavoro sono  tenuti a rispettare  le uscite indicate nei  decreti, in
base ai  requisiti posseduti al  31 dicembre 1997  dagli interessati;
sara'  cura  di questi  ultimi  presentare  apposita istanza  qualora
intendano usufruire delle decorrenze  (termini iniziali) indicate nel
citato comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997.
  Infine,  allo scopo  di  consentire un  concreto dispiegarsi  delle
finalita'  dei  decreti in  esame,  in  fase di  prima  applicazione,
coincidente  con la  prima data  utile prevista  (1 aprile  1998), e'
consentita  una tolleranza  nell'accesso  al  pensionamento che  puo'
avvenire anche nel lasso di tempo  intercorrente tra il 1 aprile e il
30 aprile 1998 (ultimo giorno di servizio utile).
  Per  quanto attiene  al personale  del comparto  scuola, riguardato
dall'art. 2  del decreto  dei pubblici  dipendenti, si  evidenzia che
sono  previsti termini  di decorrenza  del trattamento  pensionistico
diversi da quelli della tabella allegata al decreto medesimo.
  Pertanto, tale personale non  e' interessato ai chiarimenti forniti
con la presente circolare.
  La presente circolare viene diramata  d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
                                                Il presidente: Seppia