Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto Alle casse pensioni INPDAP Alla direzione generale dei servizi periferici del tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministro del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Premessa. Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998 sono stati pubblicati i due decreti emanati in data 30 marzo 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, riguardanti la programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge n. 449/1997, rispettivamente dei pubblici dipendenti e del personale militare. Si evidenzia in via preliminare, coerentemente a quanto specificamente previsto nei decreti medesimi, che il decreto dei pubblici dipendenti trova applicazione, tra l'altro, nei confronti delle categorie di personale militare che conseguono il trattamento di pensione in applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997 e che il decreto del personale militare e' invece riservato esclusivamente a quelle categorie di personale militare che conseguono il trattamento di pensione in applicazione dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/1997. Tali decreti regolano i termini di accesso dei trattamenti pensionistici di anzianita', diversi da quelli di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, per i lavoratori che abbiano presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997. Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti sugli aspetti di piu' immediata attuazione dei decreti in esame. Destinatari. Sono riguardati dai decreti in esame gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano presentato domanda in data anteriore al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro l'anno 1998. Rientrano tra i destinatari anche i "dipendenti privati" iscritti a questo Istituto ma appartenenti ad enti non contemplati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, solo qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 con scadenza successiva al 1 aprile 1998; b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, per l'accesso al pensionamento di anzianita' a decorrere dal 1 gennaio 1998. Si ritiene opportuno confermare, in questa sede, le disposizioni impartite dall'INPDAP con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 (paragrafo 5.4) nella parte in cui prevedeva per i lavoratori privati - con periodo di preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 ed in possesso al 31 dicembre 1997 dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, per accedere al pensionamento di anzianita' dal 1 gennaio 1998 - la possibilita' di conseguire il trattamento di quiescenza il 1 aprile 1998, richiedendo il prolungamento dei termini del preavviso fino al 31 marzo 1998, ove inferiori. Si sottolinea che, a tali fini, la decorrenza del 1 aprile 1998 deve intendersi quale data fissa e non termine iniziale a partire dal quale l'iscritto puo' conseguire in qualsiasi momento il trattamento pensionistico. Uscite programmate. L'art. 1 del decreto riguardante i pubblici dipendenti e l'art. 1 del decreto riservato al personale militare di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997 disciplinano diversamente l'accesso al pensionamento di anzianita', a seconda che l'iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 ovvero risulti ancora in servizio il 1 gennaio 1998. Per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre 1997, il trattamento pensionistico decorre dal 1 aprile 1998, a condizione che l'iscritto abbia maturato i requisiti contributivi e/o anagrafici previsti dall'art. 1, comma 26, e comma 27, lettere a) e b), della legge n. 335/1995 alla data di cessazione dal servizio. Per il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1998, ovvero riammesso in applicazione dell'art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997, l'accesso al pensionamento anticipato viene programmato in base alle tabelle sottoriportate. Si rende opportuno precisare che i requisiti indicati in dette tabelle, da possedere al 31 dicembre 1997, vanno letti esclusivamente al fine di individuare la data di decorrenza del trattamento pensionistico e non gia' ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione di anzianita', che, per i destinatari dei decreti in esame, continua ad essere disciplinato dalla legge di riforma n. 335/1995 e per il personale militare, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal decreto legislativo n. 165/1997 e va posseduto alla data inizialmente indicata dal dipendente per la cessazione dal servizio. Requisiti al 31 dicembre 1997 per i pubblici dipendenti. Requisiti minimi di eta' Requisiti minimi Date per l'accesso di contribuzione al pensionamento -- -- -- senza limite 36 anni 1 aprile 1998 52 anni 35 anni 1 aprile 1998 inferiore a 52 anni 35 anni 1 luglio 1998 56 anni 34 anni 1 ottobre 1998 senza limite 34 anni 1 gennaio 1999 senza limite 33 anni 1 aprile 1999 senza limite 32 anni 1 luglio 1999 senza limite 31 anni 1 ottobre 1999 senza limite 30 anni 1 gennaio 2000 senza limite inferiore a 30 anni 1 aprile 2000 Requisiti al 31 dicembre 1997 per il personale militare di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997. Requisiti minimi di eta' Data per l'accesso al pensionamento -- -- 50 anni ........................... 1 aprile 1998 49 anni ........................... 1 luglio 1998 48 anni ........................... 1 ottobre 1998 47 anni ........................... 1 gennaio 1999 46 anni ........................... 1 aprile 1999 45 anni ........................... 1 luglio 1999 44 anni ........................... 1 ottobre 1999 43 anni ........................... 1 gennaio 2000 inferiore a 43 anni ............... 1 aprile 2000 Si precisa che le uscite programmate indicate nelle tabelle devono intendersi date fisse e non termini iniziali per l'accesso al pensionamento anticipato. Qualora per il diritto al trattamento pensionistico vengano utilizzati i canali previsti dall'art. 1, comma 27, lettere a) e b), legge n. 335/1995, si applicheranno le riduzioni percentuali riferite agli anni mancanti rispettivamente ai 35 e 37 di contribuzione. I requisiti minimi contributivi richiesti al 31 dicembre 1997, necessari per l'accesso al trattamento di quiescenza secondo le cadenze soprariportate, si considerano raggiunti applicando le disposizioni in materia di arrotondamenti previsti dall'art. 3 della legge n. 274/1991. Per gli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari nonche' per gli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato, il possesso dei requisiti al 31 dicembre 1997 per il diritto alle uscite programmate indicate nei decreti in esame, andra' verificato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, commi 2 e 3, del testo unico delle pensioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pertanto computando ad anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando quella uguale od inferiore a sei. Resta inteso che ai fini della misura del trattamento pensionistico di detto personale, qualora cessi in data successiva al 1 gennaio 1998, le frazioni di anno non daranno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto, in virtu' di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera b), legge n. 449/1997. In particolare il servizio complessivo utile dovra' essere arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore. Per completezza di esposizione si precisa che i lavoratori, rimasti in servizio in attesa dei decreti, qualora risultino in possesso dei nuovi requisiti contributivi e/o anagrafici previsti dall'art. 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997, potranno comunque usufruire delle decorrenze fissate dal comma 8 dello stesso articolo che, si ribadisce, sono considerate non date fisse ma termini iniziali, a partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di quiescenza anticipato. Di tale possibilita' puo' avvalersi anche il personale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997. In presenza di domande inoltrate ed accolte, ove previsto, anteriormente alla data del 3 novembre 1997, gli enti datori di lavoro sono tenuti a rispettare le uscite indicate nei decreti, in base ai requisiti posseduti al 31 dicembre 1997 dagli interessati; sara' cura di questi ultimi presentare apposita istanza qualora intendano usufruire delle decorrenze (termini iniziali) indicate nel citato comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997. Infine, allo scopo di consentire un concreto dispiegarsi delle finalita' dei decreti in esame, in fase di prima applicazione, coincidente con la prima data utile prevista (1 aprile 1998), e' consentita una tolleranza nell'accesso al pensionamento che puo' avvenire anche nel lasso di tempo intercorrente tra il 1 aprile e il 30 aprile 1998 (ultimo giorno di servizio utile). Per quanto attiene al personale del comparto scuola, riguardato dall'art. 2 del decreto dei pubblici dipendenti, si evidenzia che sono previsti termini di decorrenza del trattamento pensionistico diversi da quelli della tabella allegata al decreto medesimo. Pertanto, tale personale non e' interessato ai chiarimenti forniti con la presente circolare. La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP. Il presidente: Seppia