L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'11 marzo 1998,
  Premesso che:
  ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481
(di  seguito:  legge  n.   481/1995),  devono  intendersi  trasferite
all'Autorita'  per   l'energia  elettrica  e  il   gas  (di  seguito:
l'Autorita')  le "funzioni  in  materia di  energia  elettrica e  gas
attribuite  dall'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  20 aprile  1994, n.  373, al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
  tra tali funzioni vi e' la  verifica a consuntivo dei parametri per
la  determinazione dell'onere  termico  secondo  le disposizioni  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del  19 luglio  1996,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale -  serie
generale - n. 172 del 24 luglio 1996;
  a  seguito della  chiusura del  conto onere  termico, disposta  con
delibera  dell'Autorita'  26  giugno  1987,  n.  70/97,  la  suddetta
verifica  deve essere  effettuata con  riferimento al  primo semestre
gennaiogiugno 1997;
  Visti  i decreti  legislativi luogotenenziali  19 ottobre  1944, n.
377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti i  decreti legislativi  del Capo  provvisorio dello  Stato 22
aprile  1947, n.  283,  e 15  settembre 1947,  n.  896, e  successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il decreto  legislativo 26  gennaio 1948,  n. 98,  che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 4 agosto 1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;
                              Delibera
  di definire i parametri  necessari per la determinazione dell'onere
termico,  a consuntivo  per il  primo semestre  dell'anno 1997,  come
segue:
   a) consumo specifico medio:
  per  l'energia  prodotta  con l'impiego  dei  combustibili  assunti
equivalenti  all'olio  combustibile  ATZ, escluso  il  gas  naturale,
consumo specifico medio pari a  0,221 kg/kWh; per la medesima energia
prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a
0,217 kg/kWh;
  per  l'energia  prodotta  con  impiego  di  gas  naturale,  consumo
specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;
  per l'energia prodotta con  l'impiego di carbone, consumo specifico
medio  pari a  0,355  kg/kWh;  per la  medesima  energia prodotta  da
impianti  dell'Enel  S.p.a., consumo  specifico  medio  pari a  0,345
kg/kWh, fatto  salvo quanto previsto  al punto 6  del soprarichiamato
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 4 agosto 1994;
   b) prezzo del petrolio greggio importato (PGI):
  quotazione media del  prezzo del petrolio greggio  importato pari a
222,918 Lit/kg;
  c)  parametri  di correlazione  tra  prezzo  dei combustibili  (gas
naturale e olio combustibile) e quotazione media del PGI:
  parametro di correlazione del prezzo  del gas naturale pari a 1,306
volte la  quotazione media  del PGI, rettificato  nel rapporto  tra i
poteri  calorifici  del  gas  naturale  (8250  kcal/mc)  e  dell'olio
combustibile (9800 kcal/kg);
  parametro  di   correlazione  del  prezzo   dell'olio  combustibile
equivalente pari  a 0,90 volte quello  del PGI per un  consumo di oli
BTZ  e STZ  non inferiore  all'84%  del consumo  complessivo di  olio
combustibile;
  parametro  di   correlazione  del  prezzo   dell'olio  combustibile
equivalente pari  a 0,87 volte quello  del PGI per un  consumo di oli
BTZ  e STZ  non  superiore al  50% del  consumo  complessivo di  olio
combustibile;
  per consumi di  oli BTZ e STZ inferiori all'84%  e superiori al 50%
del consumo complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per
il settore elettrico procedera'  alla determinazione del parametro di
correlazione mediante interpolazione lineare.
  Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana affinche'  abbia effetto dalla  data della
sua pubblicazione.
   Milano, 11 marzo 1998
                                                 Il presidente: Ranci