IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
11  e  23  dicembre  1997,  concernente la  proroga  dello  stato  di
emergenza  nel territorio  della provincia  di Crotone  colpita dalle
avversita'  atmosferiche  e  dagli  eventi alluvionali  del  mese  di
ottobre 1996;
  Vista  l'ordinanza n.  2589 del  26 maggio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2590 del  26 maggio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997;
  Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2728 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2729 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2742  del 6  febbraio 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 33 del  10 febbraio
1998;
  Sentiti i  Ministeri delle finanze,  del lavoro e  della previdenza
sociale;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Ai  pagamenti a carico del  bilancio dello Stato a  favore delle
regioni e  degli enti locali delle  Marche e Umbria non  si applicano
per l'anno in  corso i limiti previsti  dai commi 1 e  2 dell'art. 47
della legge 27 dicembre 1997,  n. 449. Fermo restando il monitoraggio
degli andamenti  della spesa dei  suddetti enti territoriali  per gli
stessi non si  applica inoltre la sospensione  dei pagamenti prevista
dal comma 5 dell'art. 48 della stessa legge n. 449/1997.