IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 23 dicembre 1997, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996; Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997; Vista l'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998; Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche e Umbria non si applicano per l'anno in corso i limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'art. 48 della stessa legge n. 449/1997.