Alle amministrazioni regionali Alla Direzione generale dell'ANAS - Ente nazionale strade Alle amministrazioni provinciali Alle amministrazioni comunali Alle concessionarie autostradali All'AISCAT All'ANCI All'UPI Alle prefetture Alle sezioni circolazione e sicurezza stradale c/o le amministrazioni centrale e periferi- che del Ministero dei lavori pubblici e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi Al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - Servizio di polizia stradale Al Ministero dei trasporti Al Ministero delle finanze Al Ministero dell'ambiente Al Ministero per i beni culturali ed ambientali Al Comando generale dell'Arma dei carabi- nieri Al Comando generale della Guardia di finanza La pubblicita' stradale e' disciplinata dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che nel prosieguo sara' indicato conil termine codice e dagli articoli da 47 a 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, modificati dagli articoli da 37 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1997, n. 610, che nel prosieguo sara' indicato con il termine Regolamento. Le relative norme transitorie sono fissate dall'art. 234 del gia' citato decreto legislativo n. 285/1992, modificato dall'art. 127 del decreto legislativo n. 360/1993 e dall'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modifiche, in legge 4 dicembre 1996, n. 611. Il comma 10 dell'art. 23 del codice da' al Ministro dei lavori pubblici la potesta' di impartire, agli enti proprietari delle strade, direttive per l'applicazione delle disposizioni dello stesso art. 23 e delle norme di attuazione del Regolamento. Il Ministro dei lavori pubblici puo' altresi' disporre il controllo dell'osservanza delle disposizioni a mezzo dei propri organi, in particolare del personale abilitato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), del codice, ad espletare il servizio di polizia stradale. Cio' premesso si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni e gli enti in indirizzo sulla disposizione del comma 4 dell'art. 23 che subordina la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade al rilascio di una autorizzazione. Detta autorizzazione e' rilasciata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada, ed entro i centri medesimi dal comune, previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, se la strada non e' comunale. Anche il precedente testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in vigore fino al 31 dicembre 1992, assoggettava la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Cio' nonostante, a tutt'oggi, viene denunciata dagli organi di informazione, dall'opinione pubblica, dalle associazioni di tutela dell'ambiente e del territorio e dagli stessi operatori del settore pubblicitario, la presenza di un numero rilevantissimo di cartelli publicitari collocati senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 23 del codice e dalle previgenti disposizioni. La presenza lungo e in vista delle strade di un cosi' elevato numero di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati, oltre a penalizzare, anche sotto il profilo economico, l'attivita' di coloro che nel rispetto delle norme richiedono le prescritte autorizzazioni, rappresenta una forma di evasione delle relative imposte con un rilevante minore introito per le finanze locali e costituisce un grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale. Infatti una rilevante parte dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oggi collocati abusivamte si trovano in posizioni non ammissibili in base alle vigenti disposizioni del codice e del regolamento e quindi contrastanti con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale tutelate dalle stesse disposizioni. Si rende pertanto necessario e con la presente direttiva si dispone che tutti gli enti proprietari di strade, e per le autostrade in concessione i concessionari, procedano al censimento, sulle strade di propria competenza, dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati ai sensi dell'art. 23 del codice o delle previgenti disposizioni, predisponendo il rapporto sulla densita' pubblicitaria previsto dall'art. 53, comma 10, del regolamento. Si rileva al riguardo che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non puo' essere ricompresa tra le attivita' che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attivita'. Le suddette rilevazioni potranno essere effettuate in base al comma 10 dell'art. 23 del codice, anche dalle sezioni circolazione e sicurezza stradale costituite presso le amministrazioni centrali e periferiche di questo Ministero, avvalendosi del personale abilitato all'espletamento del servizio di polizia stradale, ed assumendo le opportune intese con gli enti proprietari delle strade che ricadono nel territorio di rispettiva competenza. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a fornire alle suddette sezioni, su richiesta delle stesse, tutti i dati relativi alle posizioni pubblicitarie autorizzate, rilevandoli dal registro delle autorizzazioni che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a mantenere ai sensi dell'art. 53, comma 9, del regolamento. E' opportuno che le verifiche siano effettuate sull'intero tracciato di ciascuna strada presa in esame in modo da avere utili indicazioni sull'estensione e sulla densita' del fenomeno. Il comma 11 dell'art. 23 del codice prevede in caso di installazione di impianti pubblicitari non autorizzati, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. A detta sanzione consegue, ai sensi del successivo comma 13, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi da applicare secondo la procedura prevista dall'art. 211 del codice che richiede tempi lunghi e molteplici passaggi. In attesa di una revisione normativa che renda piu' tempestivo ed efficace il ripristino dello stato dei luoghi, le prefetture in indirizzo dovranno emanare, ai sensi dello stesso art. 211, con ogni sollecitudine possibile l'ordine di adempimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e dovranno con pari sollecitudine esaminare gli eventuali ricorsi. Fermo restando che tutte le installazioni pubblicitarie non autorizzate rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, quelle collocate in corrispondenza o in immediata prossimita' delle intersezioni, nonche' quelle che impediscono o limitano la tempestiva visibilita' e leggibilita' della segnaletica stradale, costituiscono immediato pericolo per la circolazione e ricorrono le circostanze previste dal comma 6 dell'art. 211, pertanto l'agente accertatore deve trasmettere immediatamente al prefetto il verbale di contestazione. Il prefetto puo disporre l'intervento diretto dell'ente proprietario con recupero delle spese sostenute a mezzo di ordinanzaingiunzione di pagamento emessa dallo stesso prefetto. In merito al termine di adeguamento fissato dall'art. 234 del codice alla data del 31 dicembre 1998 si precisa che lo stesso e' applicabile unicamente alle installazioni pubblicitarie regolarmente autorizzate ai sensi della normativa antecedente al codice e che non rispettano le nuove disposizioni introdotte dallo stesso codice e dal regolamento in relazione ai luoghi ove sono ammesse le installazioni ed alle distanze che le stesse devono rispettare. Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati senza le prescritte autorizzazioni sono abusivi rispetto alle norme del codice e sono immediatamente sanzionabili ai sensi dell'art. 23, commi 11 e 13, del codice in quanto non rientrano nel regime transitorio stabilito dall'art. 234. In base a quanto previsto dall'art. 58 del regolamento, per le installazioni pubblicitarie gia' autorizzate prima dell'entrata in vigore del codice e con scadenza antecedente al 31 dicembre 1998, l'adeguamento previsto dall'art. 234 del codice deve realizzarsi all'atto del rinnovo dell'autorizzazione anche se antecedente al 31 dicembre 1998. Infine, sempre in relazione all'adeguamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, il cui termine, come detto in precedenza, e' fissato al 31 dicembre 1998, gli enti proprietari di strade sono invitati a sollecitare i titolari delle posizioni pubblicitarie con scadenza successiva al 31 dicembre 1998 e che necessitano di adeguamento a presentare una richiesta in tal senso fissando un termine non successivo al 30 giugno 1998. Gli stessi enti proprietari, nel caso in cui le richieste di nuove posizioni non risultino compatibili tra loro o comunque non rispondenti alle disposizioni, dovranno predisporre entro il 31 ottobre 1998 un piano di adeguamento ed invitare contestualmente i soggetti interessati ad effettuare gli spostamenti previsti entro il 31 dicembre 1998. Decorso tale termine i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non saranno stati ricollocati nelle posizioni assentite dall'ente proprietario della strada, su richiesta dei soggetti interessati, o nelle posizioni previste dal piano di adeguamento, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 23, commi 11 e 13, del codice. Si confida nella massima collaborazione possibile da parte dei Ministeri in indirizzo al fine di una completa diffusione ed attuazione della presente direttiva, tenuto anche conto della rilevanza che l'argomento trattato ha nell'ambito delle competenze dei suddetti Ministeri. Si confida inoltre in una efficace e tempestiva azione di accertamento delle violazioni inerenti l'abusivismo pubblicitario da parte di tutti gli organi di polizia stradale, d'intesa con gli enti prorietari di strade e con i concessionari autostradali. Parimenti le sezioni circolazione e sicurezza stradale di questa amministrazione sono tenute non solo all'azione di accertamento quali organi di polizia stradale ma anche alla verifica degli adempimenti previsti con la presente direttiva a carico degli enti proprietari di strade e dei concessionari autostradali. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1998 Il Ministro: Costa Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1994 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 105