IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare gli articoli 1 e 6; Considerato che nella riunione del 29 agosto 1997 il CIPE ha adottato una delibera, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, riguardante il riparto delle risorse di cui all'art. 1 della citata legge n. 135/1997, destinate ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale; Considerato che, a seguito della citata ripartizione, il Ministero dell'ambiente deve individuare interventi urgenti e cantierabili per risorse pari complessivamente a 800 miliardi di cui 600 miliardi per l'obiettivo 1 e 200 per l'obiettivo 2 e 5 b; Considerato che, con nota del 9 ottobre, e' stato richiesto al CIPE di utilizzare 260 miliardi dei 600 sopra indicati, destinati all'obiettivo 1, a garanzia delle risorse di pari importo richieste sui ribassi d'asta degli interventi gia' finanziati nell'ambito del programma multiregionale "risorse idriche", al fine di attivare con immediatezza interventi che, a seguito di valutazione tecnica, risultano cantierabili; Visto il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue adottato dal Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Considerato opportuno individuare gli interventi considerati prioritari da finanziare con le somme destinate al Ministero dell'ambiente; Decreta: Art. 1. Ai fini della attivazione dei mutui previsti dall'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, secondo il riparto di risorse disposto dalla delibera CIPE del 29 agosto 1997 nella misura di 340 miliardi per l'obiettivo 1 e 200 per l'obiettivo 5 b, sono individuati gli interventi e le relative dotazioni finanziarie di cui all'allegato 1.