IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il  decreto ministeriale  30 settembre 1971  con il  quale e'
stata  approvata   la  deliberazione   del  18  gennaio   1971  della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Brescia;
  Vista  la  deliberazione del  19  novembre  1996 della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   con   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Brescia, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta  nella   deliberazione  datata   19  novembre   1996  della
commissione  provinciale per  la manodopera  agricola di  Brescia, ai
sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15,  della legge 28 novembre 1996,
n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 marzo 1998
                                                    Il Ministro: Treu
  Valori medi di  impiego di manodopera per le singole  colture e per
ciascun capo  di bestiame  ai sensi del  comma 15,  art. 9-quinquies,
legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Brescia.