IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art.  8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
procedura di  cui all'art.  47, comma  5, della  legge n.  428/1990 e
delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione;
  Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso  precedente ed ha preordinato allo scopo
la somma di lire 10 miliardi;
  Visto l'art. 1,  comma 4, del decreto-legge 20 gennaio  1998, n. 4,
che stabilisce  che la possibilita'  prevista dall'art. 4,  comma 25,
della  legge n.  608/1996 di  concedere i  benefici delle  assunzioni
dalle  liste  di  mobilita'  trova  applicazione  relativamente  alle
domande presentate entro il 31 dicembre 1997;
  Visto  il decreto  interministeriale  del 10  ottobre  1997 che  ha
destinato   lire  trentotto   miliardi  derivanti   dall'accertamento
definitivo per adesione  di cui all'art. 20, comma 1,  della legge n.
724/1994  alla concessione,  ai sensi  dell'art. 2,  comma 29,  della
legge n.  662/1996, dei benefici di  cui agli articoli 8,  comma 4, e
25, comma 9, della legge 223/1991;
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;
  Considerato che in data 11  aprile 1997 il Ministero dell'industria
ha  revocato l'autorizzazione  all'esercizio d'impresa  alle societa'
Filippo Fochi in  A.S., Filippo Fochi Energia in  A.S., Filippo Fochi
Petrolchimica in  A.S., Filippo  Fochi Impianti industriali  in A.S.,
Fochi Buini & Grandi in A.S., del Gruppo Fochi;
  Considerato che in  data 22 aprile 1997 al Ministero  del lavoro e'
stato  stipulato   un  accordo   per  la  salvaguardia   dei  livelli
occupazionali  delle societa'  in  amministrazione straordinaria  del
Gruppo Fochi sopra citate;
  Vista l'istanza  presentata da  FM Construction  in data  29 aprile
1997;
  Considerato che  FM Construction non  ha le caratteristiche  di cui
all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere  alla  societa'  FM Construction  i  benefici  previsti
dall'art. 8, comma 4, e dall'art.  25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, per complessive 258 unita' secondo lo schema di seguito
riportato:
  n. 23 unita' - Bologna - provenienti da Filippo Fochi Energia;
  n. 10 unita' - Brindisi - provenienti da Filippo Fochi Energia;
  n.  94 unita'  -  Montalto  di Castro  (Viterbo)  - provenienti  da
Filippo Fochi Energia;
  n. 25 unita'  - Termini Imerese (Palermo) -  provenienti da Filippo
Fochi Energia;
  n.  38 unita'  - Turbigo  (Milano) -  provenienti da  Filippo Fochi
Energia;
  n.   20  unita'   -  Bologna   -  provenienti   da  Filippo   Fochi
Petrolchimica;
  n. 8 unita' - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Filippo
Fochi Petrolchimica;
   n. 12 unita' - Bologna - provenienti da Filippo Fochi;
  n. 5 unita' - Bologna - provenienti da Fochi Buini & Grandi;
  n. 23 unita' - Montalto di  Castro (Viterbo) - provenienti da Fochi
Buini & Grandi.