IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di lire 10 miliardi; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, che stabilisce che la possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilita' trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997; Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 1997 che ha destinato lire trentotto miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato; Considerato che in data 11 aprile 1997 il Ministero dell'industria ha revocato l'autorizzazione all'esercizio d'impresa alle societa' Filippo Fochi in A.S., Filippo Fochi Energia in A.S., Filippo Fochi Petrolchimica in A.S., Filippo Fochi Impianti industriali in A.S., Fochi Buini & Grandi in A.S., del Gruppo Fochi; Considerato che in data 22 aprile 1997 al Ministero del lavoro e' stato stipulato un accordo per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle societa' in amministrazione straordinaria del Gruppo Fochi sopra citate; Vista l'istanza presentata da FM Construction in data 29 aprile 1997; Considerato che FM Construction non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' FM Construction i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per complessive 258 unita' secondo lo schema di seguito riportato: n. 23 unita' - Bologna - provenienti da Filippo Fochi Energia; n. 10 unita' - Brindisi - provenienti da Filippo Fochi Energia; n. 94 unita' - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Filippo Fochi Energia; n. 25 unita' - Termini Imerese (Palermo) - provenienti da Filippo Fochi Energia; n. 38 unita' - Turbigo (Milano) - provenienti da Filippo Fochi Energia; n. 20 unita' - Bologna - provenienti da Filippo Fochi Petrolchimica; n. 8 unita' - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Filippo Fochi Petrolchimica; n. 12 unita' - Bologna - provenienti da Filippo Fochi; n. 5 unita' - Bologna - provenienti da Fochi Buini & Grandi; n. 23 unita' - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Fochi Buini & Grandi.