IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 13 ottobre 1997 con la quale il sindaco del comune di Canistro ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "San Vito di Canistro" che sgorga dalla sorgente "San Vito" nell'ambito del permesso di ricerca ubicato in loc. Peschieta, nel territorio del comune di Canistro (L'Aquila), ai fini della bibita in situ, dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 21 gennaio 1998, favorevole all'utilizzazione della suddetta acqua minerale per l'imbottigliamento e la vendita e sospensivo all'utilizzazione della stessa per la bibita in situ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata "San Vito di Canistro", che sgorga dalla sorgente San Vito nell'ambito del permesso di ricerca in localita' Peschieta in comune di Canistro (L'Aquila).