IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista la  domanda in data 13  ottobre 1997 con la  quale il sindaco
del  comune  di  Canistro  ha chiesto  il  riconoscimento  dell'acqua
minerale naturale denominata "San Vito  di Canistro" che sgorga dalla
sorgente "San  Vito" nell'ambito del  permesso di ricerca  ubicato in
loc. Peschieta, nel territorio del  comune di Canistro (L'Aquila), ai
fini della bibita in situ, dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto  il  parere della  III  sezione  del Consiglio  superiore  di
sanita'  espresso  nella  seduta  del  21  gennaio  1998,  favorevole
all'utilizzazione     della    suddetta     acqua    minerale     per
l'imbottigliamento e la vendita  e sospensivo all'utilizzazione della
stessa per la bibita in situ;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1,
del decreto legislativo  25 gennaio 1992, n.  105, l'acqua denominata
"San  Vito  di   Canistro",  che  sgorga  dalla   sorgente  San  Vito
nell'ambito del permesso di ricerca  in localita' Peschieta in comune
di Canistro (L'Aquila).