IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo,  del  suddetto  decreto
presidenziale,  come  sostituito  dall'art.  5,  comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le  dichiarazioni
devono  essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai
modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e  le  attribuzioni
dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  7,
comma  1,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
le modalita' di presentazione delle dichiarazioni;
  Visti  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
l'art. 12, comma 3, dello stesso  decreto  legislativo,  in  base  al
quale  i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano la
dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
  Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge n. 41 del 1995,  il
quale  dispone  che  le societa' e i soci, i titolari dell'impresa, i
familiari  coadiuvanti  del  titolare,   i   familiari   partecipanti
all'impresa   familiare,   esercenti   attivita'  commerciale  ovvero
artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica   30   giugno   1965,  n.  1124,  devono  indicare,  nella
dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce  il  premio
assicurativo,  la  base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti
effettuati in acconto e a saldo,  anche  ai  fini  della  prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358, che ha
riordinato le imposte sui  redditi  applicabili  alle  operazioni  di
cessione  e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  466,  che  ha
riordinato  le  imposte  personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione delle finanza pubblica;
  Visto il decreto 30  marzo  1998,  concernente  l'approvazione  del
modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998;
  Esaminata,  in  particolare,  la  normativa contenente agevolazioni
agli effetti  delle  imposte  sui  redditi  a  seguito  di  calamita'
naturali  o  di  altri  eventi  eccezionali  ovvero la concessione di
speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Attesa l'opportunita' di  prevedere  modalita'  che  consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato che occorre stabilire le modalita'  di  predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato che occorre stabilire le caratteristiche  tecniche  per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi  modelli
750,  750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RD, 750/RE, 750/RF, 750/RG, 750/RH,
750/RI, 750/RJ,  750/RM,  750/RN,  750/RP,  750/RR,  750/RS,  750/RU,
750/RX,  750/RY,  concernenti  la  dichiarazione  unica  agli effetti
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche, dell'imposta locale sui redditi,
nonche' il modello 750/RK, concernente la dichiarazione agli  effetti
dell'imposta  sul  patrimonio netto delle imprese, del modello 750/RW
concernente i trasferimenti da e per l'estero  di  denaro,  titoli  e
valori  mobiliari,  il  modello  750/RT concernente l'indicazione dei
dati relativi  ai  premi  assicurativi  dovuti  dai  soggetti  tenuti
all'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e dei prospetti relativi  alle  operazioni  di
fusione  e  di  scissione da presentare nell'anno 1998 dalle societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed  equiparate
di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.
  2.  Con  successivo  decreto  sara'  approvato  il prospetto per la
determinazione  dell'acconto  dovuto  per   l'anno   1998   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).