IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo,  del  suddetto  decreto
presidenziale,  come  sostituito  dall'art.  5,  comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le  dichiarazioni
devono  essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai
modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e  le  attribuzioni
dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461, istitutiva dell'imposta sul patriomonio netto delle imprese.
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  7,
comma  1,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
le modalita' di presentazione delle dichiarazioni;
  Visti  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
l'art. 12, comma 3, dello stesso  decreto  legislativo,  in  base  al
quale  i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano la
dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
  Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge n. 41 del 1995,  il
quale   dispone  che  le  societa'  e  i  soci,  esercenti  attivita'
commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  devono
indicare,  nella  dichiarazione  dei  redditi  dell'anno  al quale si
riferisce il premio assicurativo,  la  base  retributiva,  il  premio
dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini
della   prevenzione  delle  cure  e  della  riabilitazione  a  carico
dell'Istituto;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358, che ha
riordinato le imposte sui  redditi  applicabili  alle  operazioni  di
cessione  e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  466,  che  ha
riordinato  le  imposte  personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto il decreto 30  marzo  1998,  concernente  l'approvazione  del
modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998;
  Esaminata,  in  particolare,  la  normativa contenente agevolazioni
agli effetti  delle  imposte  sui  redditi  a  seguito  di  calamita'
naturali  o  di  altri  eventi  eccezionali  ovvero la concessione di
speciali crediti d'imposta per determinare categorie di contribuenti;
  Attesa l'opportunita' di  prevedere  modalita'  che  consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato che occorre stabilire le modalita'  di  predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato che occorre stabilire le caratteristiche  tecniche  per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi  modelli
760-bis,  760-bis/RA, 760-bis/RC, 760-bis/RD, 760-bis/RE, 760-bis/RF,
760-bis/RG,  760-bis/RH,  760-bis/RI,  760-bis/RL,  760-bis/RM,  760-
bis/RN,  760-bis/RO,  760-bis/RP, 760-bis/RR, 760-bis/RS, 760-bis/RU,
760-bis/RV,  concernenti  la   dichiarazione   unica   agli   effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta  locale  sui  redditi,
nonche'  del  modello  760-bis/RK  concernente  la dichiarazione agli
effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del  modello
760-bis/RW  concernente  i trasferimenti da e per l'estero di denaro,
titoli  e  valori  mobiliari,  il  modello   760-bis/RT   concernente
l'indicazione  dei  dati  relativi  ai  premi assicurativi dovuti dai
soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni
sul  lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle
operazioni di fusione e di scissione  da  presentare  nell'anno  1998
dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai
soggetti  non  residenti equiparati. I modelli devono essere prodotti
in due esemplari identici.
  2.  Con  successivo  decreto  sara'  approvato  il prospetto per la
determinazione  dell'acconto  dovuto  per   l'anno   1998   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).