Al  Ministero  per   le politiche
                                  agricole  -    Direzione   generale
                                  delle   politiche   comunitarie   -
                                  Ufficio cereali
                                    Agli    assessorati     regionali
                                  dell'agricoltura       ed      alle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla C.I.A.
                                  Alla Copagri
                                  All'A.I.S.O.
                                  All'Assitol
I. Premessa.
  Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97,
D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalita' di partecipazione
al  regime   di  sostegno   a  favore   dei  coltivatori   di  taluni
"seminativi".
  Il  produttore che  voglia richiedere  la compensazione  al reddito
deve  presentare all'A.I.M.A.  una  richiesta  formulata sul  modello
messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa.
  I  coltivatori  di   grano  duro  possono  ottenere   una  quota  o
incrementare la quota relativa  all'anno di riferimento aggiungendovi
quelle  appartenenti  ad  altri  produttori  che,  congiuntamente  al
diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento
del  grano duro  per,  al massimo,  lo stesso  numero  di ettari  (in
pratica,   il   trasferimento   delle  quote   puo'   avvenire   solo
congiuntamente  alla  cessione,  alla successione  o  all'affitto  di
terreni per una superficie corrispondente).
  Di  tale trasferimento  va  data  notizia all'A.I.M.A.  utilizzando
l'apposito modulo che deve essere compilato  in ogni sua parte con le
indicazioni  del produttore  cedente  e  dell'acquirente, firmato  da
ambedue  i  produttori  e  presentato dal  produttore  acquirente  in
apposita busta.
  Ogni   acquirente  deve   presentare   un   modello  per   ciascuna
acquisizione effettuata.
  La circolare A.I.M.A.  24 marzo 1997, prot. n. 42,  espone le norme
di compilazione  e presentazione  dei modelli di  trasferimento quota
grano duro.
  Con la  presente circolare,  l'A.I.M.A. intende  fornire istruzioni
per   una   corretta   compilazione  della   domanda   onde   evitare
l'inserimento  di dati  non corretti  che nel  corso dell'istruttoria
possano  essere d'impedimento  ad un  sollecito pagamento  dell'aiuto
richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto.
II. Controlli amministrativi.
  L'A.I.M.A.  sottopone a  controllo  amministrativo (come  richiesto
dall'art.  8,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CEE) n.  3508/92  del
Consiglio  e  dall'art. 6  del  regolamento  (CEE) n.  3887/92  della
Commissione) tutte le domande di  compensazione in modo da assicurare
il   rispetto  delle   condizioni  previste   dalla  regolamentazione
comunitaria per la concessione  dell'aiuto (titolo II del regolamento
(CEE)  n. 2294/92  della  Commissione e  successive modificazioni  ed
integrazioni),  assicurandosi, attraverso  verifiche incrociate,  che
uno stesso  aiuto non venga concesso  due o piu' volte  per la stessa
campagna e per la medesima superficie.
  In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:
  sia stata debitamente  compilata in tutte le sue  parti e corredata
con la documentazione richiesta;
   sia stata firmata dal titolare della domanda;
   sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato;
  sia ritenuta ammissibile, tenuto  conto in particolare del rapporto
che  deve esistere  tra  la  superficie coltivata  e  quella messa  a
riposo, per le domande aderenti al regime generale.
 Controlli formali.
  I  controlli  formali riguardano  la  verifica  del rispetto  della
normativa  comunitaria  e nazionale  in  termini  di ricevibilita'  e
completezza della domanda ed in particolare:
  presenza  della certificazione  antimafia prevista  dalla normativa
nazionale;
   verifica della presenza della firma del richiedente;
   verifica della presenza della autentica della firma;
   verifica della data di ricezione della domanda.
 Controlli anagrafici.
  E' necessario indicare gli  estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda pertanto  di riportare  i dati  indicati sul  tesserino di
attribuzione  del  codice  fiscale   o  della  partita  IVA,  facendo
particolare attenzione all'esatta  denominazione dell'azienda stessa;
in  particolare, tutti  i soggetti  che, sulla  base della  normativa
fiscale, hanno l'obbligo  della partita IVA sono  tenuti ad indicarla
nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.
  I dati  anagrafici del richiedente e  dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.
 Controlli sulle particelle.
  I controlli  sulle particelle sono finalizzati  alla verifica della
esistenza  e  della estensione  delle  superfici  dichiarate ed  alla
individuazione  dell'esatta ubicazione  delle  superfici  in modo  da
consentire la corretta imputazione  (particella per particella) degli
importi da corrispondere in funzione  di quanto previsto dal piano di
regionalizzazione.
  Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad
es. il mancato  riscontro presso il catasto terreni o  un supero), la
superficie dichiarata  per quella  particella non potra'  entrare nel
computo  della superficie  amministrativamente  accertata sulla  base
della quale verra' stabilita l'entita' della superficie liquidabile.
  Salvo  in  caso di  forza  maggiore,  la superficie  effettivamente
determinata  verra'  ridotta,  per  ciascun  utilizzo  dichiarato  in
domanda, a seconda della percentuale  di scostamento calcolata tra la
superficie dichiarata  e la superficie accertata,  secondo i seguenti
criteri previsti dalla normativa comunitaria:
Esito del controllo         % Scostamento      Superficie ammissibile
        -                         -                       -
Assoluta concordanza        0                  Quella dichiarata
In tolleranza               (0-3) o al mas-    Quella accertata
                             simo 2 ha
In tolleranza               (3-20)             Quella accertata meno
                                                due volte la diffe-
                                                renza riscontrata
Fuori tolleranza            oltre 20           Nessuna
  La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
((superficie dichiarata - superficie accertata)/superficie accertata)
* 100.
 Domande multiple.
  Sara' verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu'
volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.
  Sara'  inoltre  verificato  che   non  venga  eluso  l'obbligo  del
Set-Aside,   attraverso  la   presentazione   di   piu'  domande   di
compensazione  al reddito  per una  medesima azienda,  frazionando la
stessa in  porzioni con  produttivita' pari  al massimo  a 92  ton (e
quindi rendendole ammissibili al regime semplificato).
  Conseguentemente  si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita'  di
presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione
dall'aiuto delle domande  fraudolentemente presentate nell'ambito del
regime semplificato.
III. Controlli a campione delle dichiarazioni.
  I   controlli  amministrativi   saranno  completati   da  controlli
oggettivi effettuati  tramite controlli in contraddittorio  presso le
aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.
  Tali  controlli  saranno  effettuati  su  un  campione  di  aziende
selezionato secondo un piano di campionatura.
  I sopralluoghi  aziendali sono programmati attraverso  le procedure
previste dalle  disposizioni contenute nel regolamento  del Consiglio
(CEE) n. 3508/92 e in  quello di applicazione della Commissione (CEE)
n.   3887/92  e   successive   modifiche   e  integrazioni   relativi
all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni  regimi  di aiuti  comunitari  e,  in particolare,  secondo  i
criteri contemplati dall'art.  6, paragrafi 3 e 4  del regolamento n.
3887/92.
  Qualora si  constati che la superficie  effettivamente accertata e'
superiore a quella  dichiarata nella domanda d'aiuto,  per il calcolo
dell'importo dell'aiuto  viene presa in considerazione  la superficie
dichiarata.
  In  tutti  gli   altri  casi,  i  criteri  presi  a   base  per  la
determinazione    delle    superfici    ammissibili    sono    quelli
precedentemente      indicati      nel      paragrafo      "controlli
amministrativicontrolli sulle particelle".
  In   caso  di   falsa   dichiarazione  formulata   deliberatamente,
l'imprenditore  e' escluso  dal  beneficio del  regime  di aiuto  per
l'anno considerato e per l'anno civile successivo.
  Nel  caso  di  negligenza  grave,  l'imprenditore  e'  escluso  dal
beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato.
  Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto che  i  dati  delle  domande
riferite  ad  aziende  selezionate  per i  controlli  oggettivi,  non
potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli
stessi sono effettuati  sui dati indicati in domanda e  non su quelli
che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
IV. Anomalie formali.
IV.I. Termine di presentazione.
  Con  delibera  n. 467  adottata  dal  commissario straordinario  di
Governo dell'A.I.M.A.  il termine  di presentazione delle  domande e'
stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998.
  Pertanto:
  Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la
campagna 1998 sono:
   1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998;
  2)  domande di  variazione al  piano  colturale (per  le colture  a
semina primaverile): 15 maggio 1998;
  3) domande di variazione al piano  colturale per soia, mais o sorgo
(nelle  zone consentite  ex  circolare Miraaf  28  novembre 1995,  n.
D/1289) e risone: 1 giugno 1998;
  4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno
1998.
  Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza
di  venticinque   giorni  solari;  pertanto  il   termine  ultimo  di
presentazione e' fissato al 25 maggio 1998.
  Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce
la  decurtazione del  premio dell'1%  per ogni  giorno lavorativo  di
ritardo.
  Il ritardato  deposito oltre il  25 maggio  1998 non e'  sanabile e
comporta la irricevibilita' della domanda.
  Per le domande di  variazione di cui ai punti 2 e  3 non e' ammessa
alcuna tolleranza nella data di presentazione.
  Le  domande di  rettifica di  cui al  punto 1,  pervenute oltre  il
termine  del   25  maggio  1998  sono   considerate  irricevibili  ma
comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.
  Le  domande di  variazione, di  cui  ai punti  2, 3  e 4  pervenute
rispettivamente oltre  il termine  del 15 maggio  1998, del  1 giugno
1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano
l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.
  Resta inteso  che, successivamente a tali  termini, potranno essere
presentate istanze documentate  volte a dimostrare le  cause di forza
maggiore che  hanno generato l'impossibilita' di  rispettare il piano
di coltivazione dichiarato nella domanda di compensazione.
IV.II. Finalita' di presentazione della domanda.
  E'  indispensabile indicare  la  finalita'  di presentazione  della
domanda indicando se trattasi di domanda iniziale ovvero di rettifica
ovvero di variazione al piano colturale.
  Nei casi di  domanda di rettifica o di  variazione e' assolutamente
necessario  indicare nell'apposito  spazio  previsto  nel modello  di
domanda  il  numero  della   domanda  seminativi  iniziale  cui  fare
riferimento.
IV.III. Regime.
  Il  pagamento compensativo  puo' essere  richiesto in  uno dei  due
regimi:
   1) generale;
   2) semplificato.
  Il regime generale e' accessibile  a tutti i produttori; coloro che
aderiscono a tale regime hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione
(destinare a Set-Aside) una  parte dei terreni dell'azienda destinati
a  seminativi  e  per  i  quali e'  stata  presentata,  dal  medesimo
produttore, richiesta di compensazione  al reddito nelle due campagne
precedenti fatti salvi i casi di deroga.
  La percentuale di  superficie da destinare a  Set-Aside deve essere
pari almeno  al 5%  (parte obbligatoria) ed  estensibile sino  al 10%
delle superfici aziendali  (fatti salvi i casi di  deroga previsti al
successivo paragrafo VII.V).
  Per maggior chiarimento si precisa che la superficie da destinare a
riposo deve essere almeno pari  ai cinque novantacinquesimi di quella
investita  a  seminativi per  la  quale  si  richiede l'aiuto  e  non
superiore ai dieci novantesimi della stessa come risulta dall'esempio
seguente.
    ettari seminati a mais ....................   7,5
    ettari seminati a girasole ................   2,5
    ettari seminati a grano duro ..............   5,0
    totale superfici seminate .................  15,0
  Superficie minima da lasciare a riposo = 5/95 * 15 = 0,79 Ha.
  Superficie massima da lasciare a riposo = 10/90 * 15 = 1,67.
  Il  regime   semplificato  e'  riservato  ai   piccoli  produttori;
rientrano  in  questa  categoria   tutti  coloro  che  richiedono  la
compensazione su una superficie  investita a seminativi equivalente a
una  produttivita', calcolata  sulle  rese medie  storiche annue  dei
cereali, non superiore a 92 tonnellate.
  Tale   produttivita'   puo'   essere   calcolata   dal   produttore
moltiplicando   le   superfici   investite  alle   diverse   colture,
nell'ambito di  ogni particella per  cui si richiede l'aiuto,  per le
corrispondenti   rese  medie   regionali   previste   nel  piano   di
regionalizzazione, e sommando le produttivita' standard delle singole
particelle.
  Qualora un'azienda con una  produttivita' superiore a 92 tonnellate
(e  quindi   ricadente  nel  regime  generale)   richieda  il  regime
semplificato, viene  liquidata una  superficie corrispondente  ad una
produttivita' pari a 92 tonnellate.
  Non  concorrono   al  computo  della  produttivita'   le  superfici
investite a risone e leguminose da granella.
  Coloro che aderiscono  a tale regime non  sono soggetti all'obbligo
della messa a  riposo dei terreni e hanno  diritto alla compensazione
riservata ai cereali, qualunque sia il tipo di coltura effettuato.
  La  corretta indicazione  del regime  e' fondamentale  ai fini  del
calcolo del  premio erogabile;  eventuali variazioni alla  scelta del
regime potranno  essere effettuate unicamente nel  rispetto del piano
di coltivazione dichiarato.
IV.IV. Certificato antimafia.
  I  produttori  che richiedono  una  compensazione  superiore ai  50
milioni devono presentare il certificato antimafia per poter ricevere
l'aiuto ed indicare  la data di rilascio (legge n.  575 del 31 maggio
19 65,  art. 10, commi  3, 4,  5, 5 -ter  e art. 10-quater,  comma 2;
decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4).
  Se il produttore  e' esente ai sensi dell'art.  10-sexies, comma 8,
della legge n. 575/1965, aggiunta  dell'art. 7 della legge n. 55/1990
e seguenti, deve presentare la dichiarazione di esenzione.
  Se  nessuna  certificazione  e'   allegata  oppure  il  certificato
antimafia e' stato  rilasciato in data anteriore al  1 febbraio 1998,
la domanda non viene liquidata per importi superiori ai 50 milioni.
  Se  l'importo richiesto  supera  i 300  milioni,  sara' cura  della
OO.PP.  per il  tramite della  quale la  domanda e'  stata presentata
richiedere  il certificato  antimafia; per  i produttori  che non  si
avvalgono delle OO.PP. per la presentazione della domanda la suddetta
richiesta verra' effettuata direttamente dall'A.I.M.A.
  Le anomalie  descritte sono  correggibili con la  presentazione del
certificato antimafia.
IV.V. Firma.
  La  sottoscrizione della  domanda  e l'autentica  della firma  sono
requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'aiuto.
  La  mancata apposizione  della  firma comporta  la reiezione  della
domanda.
  La firma del produttore,  apposta nell'apposito spazio previsto nel
modello  di  domanda,  deve   essere  autenticata  secondo  le  norme
stabilite dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
  E'  consentita  in  alternativa   l'apposizione  della  firma  alla
presenza  del  rappresentante  della   OO.PP.  tramite  la  quale  il
produttore presenta la  domanda PAC seminativi 1998; a  tale scopo le
OO.PP.  comunicheranno  formalmente  all'A.I.M.A.  i  nominativi  dei
propri   funzionari  ai   quali  avranno   conferito  l'incarico   di
presenziare  all'apposizione della  firma  del produttore  associato,
apponendo a tal fine sulla  domanda, nell'apposito spazio, il proprio
timbro nominativo e la firma.
  Si rammenta che tale procedura  di autentica della firma presuppone
l'acquisizione  da parte  della  OO.PP. di  una  delega formale  alla
stessa conferita dal produttore associato.
  E'  necessario  pertanto  che  alla domanda  di  compensazione  sia
allegata una fotocopia  di detta delega e non  l'originale cosi' come
indicato  nel  modello  di  domanda,  atteso  che  l'originale  viene
conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP.
IV.VI. Modello di trasferimento setaside.
  Qualora un  produttore abbia  trasferito l'obbligo del  setaside ad
altro  produttore  deve allegare  in  domanda  l'apposito modello  di
trasferimento.
  L'assenza  del modello  comporta  il  mancato riconoscimento  delle
superfici messe a riposo dal  produttore al quale e' stato trasferito
l'obbligo.
IV.VII. Grano duro supplementare.
  Il premio supplementare per gli  ettari investiti a grano duro puo'
essere richiesto, se  in possesso di una pari  quota, dai coltivatori
di  varieta' di  grano  duro riportate  nella  tabella allegata  alla
circolare ministeriale  n. D  1119/97, per  le superfici  situate nel
territorio delle seguenti regioni:  Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,
Sardegna.
  Pertanto non  e' possibile  ottenere l'aiuto supplementare  per una
superficie superiore  alla quota posseduta e  risultante dal registro
grano duro.
  E'  possibile   incrementare  la  quota  posseduta   attraverso  un
trasferimento di quota da altro produttore che risulti averne diritto
tramite  iscrizione  al  registro  grano  duro;  in  questo  caso  il
trasferimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo in
cui  sia indicata  la  quota  trasferita e  nel  quale  la firma  del
produttore  cedente  la  quota  e quella  del  produttore  acquirente
(cessionario)  siano autenticate  nei  modi  di legge  (n.  15 del  4
gennaio 1968).
  La firma del produttore cedente puo' essere omessa solo nel caso di
trasferimento  per  successione; in  questo  caso  va allegata  copia
dell'atto  di successione  ed in  presenza di  coeredi e'  necessario
presentare,  contestualmente al  modello  di  trasferimento, un  atto
notorio  nel quale  indichino il  coerede al  quale va  attribuita la
quota.  Soltanto  in  presenza   della  documentazione  richiesta  il
trasferimento potra' avere efficacia.
  Non   puo'  essere   trasferita  una   quota  superiore   a  quella
effettivamente  posseduta;  se  la  quota  oggetto  di  trasferimento
risulta  superiore al  diritto riconosciuto  al cedente  nel registro
grano  duro, il  trasferimento non  puo' avere  luogo neppure  per la
quota posseduta dal cedente.
  Se il  produttore cedente  non risulta  iscritto al  registro grano
duro il trasferimento non ha luogo.
  Si  richiama   l'attenzione  sulla  necessita'  di   compilare  con
attenzione tutti i campi contenuti nel modello di trasferimento ed in
particolare   quello  relativo   alla  cessione   del  diritto   alla
utilizzazione di una superficie almeno pari alla quota che si intende
trasferire.
  La mancata  indicazione di  tale superficie  o la  sua incongruenza
rispetto  alla  quota trasferita  comporta  il  non accoglimento  del
trasferimento.
  E' indispensabile indicare  il motivo del trasferimento;  se non e'
indicato  il  motivo  del  trasferimento oppure  se  le  informazioni
fornite risultano  insufficienti o  incongruenti, lo stesso  non puo'
essere accolto.
  In  particolare occorre  indicare se  la quota  viene trasferita  a
titolo definitivo o temporaneo ed  in quest'ultimo caso e' necessario
indicare la data di scadenza del trasferimento stesso.
  Si richiama l'attenzione sulla  necessita' di presentare il modello
di trasferimento  quota grano  duro entro  e non  oltre il  25 maggio
1998; non sara' possibile acquisire in nessun caso tale modello oltre
la suddetta data.
  In tutti i casi, non  e' possibile percepire un aiuto supplementare
per una superficie superiore a  quella ritenuta ammissibile al premio
compensativo nelle zone vocate per tale coltura.
  L'erogazione  del premio  e' comunque  subordinata all'utilizzo  di
sementi certificate,  per le  quali e'  necessario allegare  la copia
delle fatture di acquisto.
  La  mancanza  di  tali  fatture produce  il  blocco  del  pagamento
dell'aiuto supplementare.
  Il quantitativo  di sementi indicato  in domanda (semente  di base,
prima e  seconda riproduzione)  deve corrispondere a  quelli riferiti
alle fatture di acquisto allegate  alla domanda stessa, fatti salvi i
casi di reimpiego aziendale, e deve essere almeno pari a 180 kg/ha.
  Qualora il quantitativo di  sementi certificate indicato in domanda
risulti  inferiore  a quello  risultante  dalle  fatture allegate  si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo indicato e non a quello fatturato.
  Qualora il quantitativo di  sementi certificate indicato in domanda
risulti  superiore  a quello  risultante  dalle  fatture allegate  si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo fatturato e  non a quello indicato, fatto  salvo il caso
di reimpiego aziendale previsto dalla normativa.
V. Anomalie anagrafiche.
  E' necessario  indicare con  precisione gli  estremi identificativi
dell'azienda  e dell'eventuale  rappresentante  legale, riportando  i
dati  indicati sul  tesserino di  attribuzione del  codice fiscale  o
della  partita  IVA  e facendo  attenzione  all'esatta  denominazione
dell'azienda; in particolare, tutti i  soggetti che, sulla base della
normativa fiscale e di quella contenuta nella legge n. 662/1997 hanno
l'obbligo della  partita IVA  sono tenuti ad  indicarla nell'apposito
spazio previsto sul modello di domanda.
  In tutti i casi in cui  una determinata azienda abbia modificato la
propria  partita IVA  e' tenuta  a riportarla  nella domanda  PAC '98
nell'apposito spazio, indicando altresi' il numero di domanda PAC '97
riferito alla stessa azienda.
  Nel  caso in  cui  la  partita IVA  sia  rimasta  invariata ma  sia
cambiata la  ragione sociale,  sara' comunque necessario  indicare il
numero della domanda riferita alla campagna 1997.
  In tutti  i casi in  cui le variazioni  di partita IVA  e/o ragione
sociale  siano intervenute  a seguito  dell'applicazione delle  norme
previste  nella  legge n.  662/1997  e  tali variazioni  non  abbiano
comportato   modifiche   nella   struttura  economica   e   giuridica
dell'azienda  come esistente  in data  anteriore al  30 giugno  1992,
occorre  barrare la  casella n.  1 riportata  nell'ultima pagina  del
modello di domanda.
  In tutti  i casi in  cui le variazioni  di partita IVA  e/o ragione
sociale  abbiano  comportato  effettive  variazioni  nella  struttura
economica e giuridica  dell'azienda, come esistente alla  data del 30
giugno 1992,  dovranno essere  barrate le  caselle n.  2 oppure  n. 3
oppure n. 4  a seconda dei casi e qualora  tali variazioni comportino
il passaggio di quote e diritti di coltivazione del grano duro dovra'
essere compilato e presentato, secondo quanto riportato al precedente
paragrafo   "grano  duro   supplementare",   l'apposito  modello   di
trasferimento quota grano duro.
V.I. Produttore.
  Vengono verificate la presenza e  la correttezza del codice fiscale
e/o della partita IVA del dichiarante.
  Se  entrambe  non  sono   indicate  oppure  risultano  errate  (non
appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti  ad  un
soggetto diverso  da quello indicato),  la domanda viene  bloccata ai
fini del pagamento del premio.
  I  dati di  domicilio  o sede  legale  devono essere  correttamente
indicati   nella   domanda,   per  rendere   possibile   l'invio   di
comunicazioni e/o  l'erogazione stessa del premio  richiesto nel caso
di invio di assegno non trasferibile.
V.II. Rappresentante legale.
  Nel caso in cui il richiedente  l'aiuto non sia una persona fisica,
saranno verificati la  presenza e la correttezza  dei dati anagrafici
del rappresentante legale.
  Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del
codice  fiscale;  se  non  e' indicato  oppure  risulta  errato  (non
appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto diverso  da quello indicato),  la domanda viene  bloccata ai
fini del pagamento del premio.
VI. Anomalie nelle modalita' di pagamento.
  Il  produttore   deve  indicare  la  modalita'   secondo  la  quale
preferisce  ricevere la  compensazione al  reddito. Se  non e'  stata
indicata  alcuna modalita'  di  pagamento, oppure  il  numero di  c/c
bancario, il  codice ABI, il  codice CAB o  il numero di  c/c postale
sono  assenti o  errati, si  attribuisce in  automatico la  modalita'
"emissione di assegno non trasferibile" .
  Sarebbe preferibile  che il  produttore, per ottenere  il pagamento
dell'aiuto con  certezza e tempestivita', privilegiasse,  nel proprio
interesse,  il pagamento  tramite  accreditamento  sul proprio  conto
corrente bancario  o postale  indicando con  chiarezza il  numero del
proprio conto e delle coordinate bancarie.
VII. Anomalie particellari.
  Il presupposto per la presentazione di una domanda di compensazione
al reddito  e' la  coltivazione a seminativo  di porzioni  di terreno
identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano
di  utilizzazione  delle  superfici  aziendali  dettagliando  ciascun
utilizzo/varieta' coltivato  per particella catastale (o  porzione di
essa) impiegata.
VII.I. Codice utilizzo/varieta'.
  L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede la compensazione e'
fondamentale per l'erogazione del premio stesso.
  Se nell'ambito  delle particelle  dichiarate non viene  indicato il
codice  e  la descrizione  dell'utilizzo  effettuato  la domanda  non
potra' essere liquidata, pur  in presenza della corretta compilazione
del quadro "C" della domanda.
  Non  sara'  consentito  in  nessun  modo  correggere  gli  utilizzi
dichiarati nei quadri "B" della domanda.
  Le varieta' indicate per  ciascuna coltura devono essere congruenti
con gli utilizzi richiesti, secondo quanto pubblicato nella circolare
ministeriale di  attuazione; in particolare si  richiama l'attenzione
sulla necessita' di indicare in domanda il numero corrispondente alle
varieta' di  colza ammesse  all'aiuto e  cio' deve  essere dimostrato
allegando fotocopia delle fatture di acquisto semente.
  Se  la particella  dichiarata con  il  codice utilizzo  6 (colza  o
ravizzone) presenta una varieta' incongruente o non dichiarata, viene
bloccata ai fini del pagamento del premio.
  Se  la particella  dichiarata  nell'ambito di  una  domanda con  il
codice utilizzo  2 (grano duro)  e ubicata  in una delle  zone vocate
alla coltivazione di grano duro  presenta una varieta' incongruente o
non  dichiarata, viene  bloccata  ai fini  del  pagamento del  premio
supplementare.
  Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9 o 24 (setaside
ordinario o nofood) presenta un codice delle colonne A e/o B quadro B
delle domande incongruente o non dichiarata, viene bloccata.
VII.II. Tipo di conduzione.
  E'  assolutamente  necessario  indicare correttamente  il  tipo  di
conduzione  di  ciascuna  particella indicata  nella  domanda,  anche
perche'  tale informazione  sara'  tenuta in  considerazione ai  fini
della risoluzione di eventuali superi.
  L'assenza   di  tale   indicazione   comporta  l'esclusione   della
superficie   della  particella   ai  fini   del  calcolo   dell'aiuto
ammissibile ivi incluse le  penalita'; l'assenza di tale informazione
non potra' essere  sanata ne' i dati indicati  sulla domanda potranno
essere variati.
VII.III. Ubicazione.
  Poiche'  l'entita'  del  premio   compensativo  varia  in  funzione
dell'ubicazione  della  parcella   di  terreno,  riveste  particolare
importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della
particella stessa.
  Viene controllata la  congruenza tra i valori del  codice ISTAT del
comune e la denominazione dichiarata.
  L'incongruenza tra il  codice ISTAT e la  denominazione del comune,
oppure  la  mancata  o  errata   indicazione  di  un  comune  rendono
impossibile l'effettuazione  del pagamento di quanto  richiesto sulla
particella stessa.
  Altro  elemento identificativo  e' la  sezione censuaria,  che deve
essere impostata correttamente  per quei comuni che  la prevedono; la
mancata  o  errata indicazione  della  sezione  censuaria produce  il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio.
  La  mancanza del  numero di  foglio della  mappa catastale  e/o del
numero della particella catastale  produce il blocco della particella
ai  fini del  pagamento del  premio, ad  esclusione delle  particelle
contrassegnate come "casi particolari".
  Si ricorda  a tal  fine che per  ogni particella  contrassegnata da
"casi particolari" e' necessario  produrre la relativa documentazione
giustificativa.
  Qualora  vengano  riscontrate  anomalie riferite  alla  ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite  non saranno  prese in  considerazione ai  fini del  calcolo
della  superficie ammissibile  e  verranno  applicate le  conseguenti
penalita'.
  Le    anomalie    relative   all'ubicazione,    all'esistenza    ed
all'estensione  della   particella  possono  essere  sanate   con  la
presentazione  di una  visura o  certificato catastale  rilasciato in
data non anteriore al 1 gennaio 1998.
  Il produttore  ha la possibilita'  di rinunciare alla  richiesta di
premio  per una  specifica  particella per  causa  di forza  maggiore
(documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio
per la superficie in questione.
  La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella
o  parte  di  essa  senza  alcuna  giustificazione,  comporta  invece
l'esclusione dal pagamento del premio  per la superficie in questione
e l'applicazione delle penalita'.
  Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in
utilizzi  non  compatibili con  la  compensazione  al reddito  per  i
seminativi  viene  esclusa  dal   pagamento  del  premio  e  verranno
applicate le penalizzazioni previste.
VII.IV. Superi.
  La superficie  utilizzata viene sottoposta ad  ulteriori controlli,
per verificare che essa sia  stata dichiarata correttamente e che non
ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.
  Una  particella  (identificata  da: codice  ISTAT  comune,  sezione
censuaria, numero  del foglio di  mappa, numero di  particella) viene
definita  "in  supero" quando  la  somma  delle superfici  utilizzate
supera la superficie catastale.
  Supero nell'ambito di una stessa domanda.
  Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si
effettua  un confronto  tra la  somma delle  superfici dichiarate  ai
diversi utilizzi e la superficie catastale.
  Il  superamento  della  superficie  dichiarata  rispetto  a  quella
catastale, produce il  blocco della particella ai  fini del pagamento
del premio  e l'applicazione delle penalita'  previste (ad esclusione
delle particelle sottoposte  ai controlli oggettivi, per  le quali il
termine di confronto e' la superficie accertata in loco).
  Supero nell'ambito di piu' domande.
  Per ciascuna  particella dichiarata  da due  o piu'  produttori, si
effettua  un  confronto  tra  la  somma  delle  superfici  dichiarate
utilizzate e la superficie catastale.
  Nel  calcolo  dei  superi  non vengono  considerate  le  particelle
dichiarate a "Pascolo" nell'ambito delle "altre utilizzazioni".
  Il   superamento  della   superficie  complessivamente   dichiarata
rispetto a  quella catastale, produce  il blocco della  particella ai
fini  del  pagamento  del  premio e  l'applicazione  delle  penalita'
previste.
  Supero rispetto all'accertato.
  Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo
oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente
dichiarata  ad  un determinato  utilizzo  e  la superficie  accertata
relativamente allo stesso utilizzo.
  Il superamento  della superficie complessivamente dichiarata  ad un
determinato  utilizzo  rispetto  a quella  effettivamente  accertata,
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
VII.V. Setaside.
  Le domande  di compensazione  al reddito  che aderiscono  al regime
generale  saranno sottoposte  ai  controlli  amministrativi volti  ad
accertare il rispetto dell'obbligo della messa a riposo dei terreni.
  Per ritiro  dei seminativi  dalla produzione  s'intende la  messa a
riposo di una superficie che nell'anno precedente sia stata coltivata
per ottenere un raccolto, fatte salve le disposizioni descritte nella
circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.
  I  terreni ritirati  dalla produzione  devono avere  una superficie
minima di ettari 0,30 (3.000  metri quadrati) con larghezza di almeno
20  metri,  fatte salve  le  disposizioni  descritte nella  circolare
ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.
  Le superfici  "messe a riposo"  devono restare tali per  il periodo
che va dal  15 gennaio al 31  agosto di ogni anno ed  in tale periodo
non possono essere oggetto di qualsivoglia fine lucrativo, agricolo e
non (ad  esempio pascolo, raccolta  di fieno, ecc.),  fatta eccezione
delle superfici destinate alle produzioni nofood. L'indicazione della
codifica   agronomica    per   ogni   singola    particella   risulta
indispensabile ai fini del controllo.
  Prendendo in  considerazione sia la distribuzione  geografica delle
particelle  costituenti l'azienda,  sia  le deroghe  e le  tolleranze
ammesse   come  previsto   dalla  normativa,   viene  verificata   la
correttezza  delle proporzioni  tra  le  superfici seminate  (esclusi
lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo (cod.
utilizzo 9 e/o 24) per ciascuna zona agraria interessata.
  Le  superfici  messe  a   riposo  devono  essere  state  dichiarate
nell'ambito  degli  utilizzi ammessi  al  regime  di sostegno  e/o  a
seminativo  dichiarato dal  medesimo produttore  per le  due campagne
precedenti, fatti salvi  i casi di deroga  (circolare ministeriale n.
D/478 del 10 agosto 1994, titolo VII, par. 1).
  Le superfici  messe a riposo devono  rispettare la proporzionalita'
con  le superfici  seminate per  ogni "zona"  fatti salvi  i seguenti
principi di deroga:
   1) aziende su piu' zone contigue;
   2) piu' zone di una stessa provincia;
   3) zone con obbligo di setaside minore o uguale a 2 ha;
   4) trasferimenti di setaside a zone con resa maggiore o uguale;
   5) trasferimenti di setaside a zone con resa minore;
   6) tolleranza e quota volontaria.
  Se la  percentuale di  superfici messe a  riposo e'  inferiore alla
percentuale  minima richiesta  dalla normativa  (5%), si  effettua il
riproporzionamento  delle superfici  a premio  per ciascuna  zona del
piano di regionalizzazione e ciascuna coltura.
  Se la  percentuale di  superfici messe  a riposo  risulta superiore
alla percentuale  massima ammessa dalla  normativa (5% + 5%  di quota
volontaria)   delle    superfici   a    premio,   si    effettua   il
riproporzionamento  delle superfici  lasciate a  riposo per  ciascuna
zona del  piano di  regionalizzazione (la superficie  ammissibile per
ciascuna zona non potra' comunque essere inferiore a 3.000 metri).
  Tuttavia, per  le aziende  che hanno assunto  l'impegno pluriennale
della messa a riposo di una determinata superficie, il limite massimo
della superficie liquidabile a setaside  sara' comunque pari a quella
dell'impegno assunto.
  Le  anomalie riscontrate  sulle percentuali  di superficie  messa a
riposo non potranno essere sanate in alcun modo.
VIII. - Anomalie di superficie.
  La  domanda   di  "variazione   del  piano  colturale   per  semina
primaverile"  puo' essere  presentata  in  totale sostituzione  della
domanda precedente.
  Tale domanda  di variazione  non puo' comportare  in alcun  modo un
aumento della superficie dichiarata.
IX. Messa a riposo non alimentare.
  In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore aderente
al regime generale puo' destinare  una parte o l'intera superficie da
lasciare a  riposo alla  coltivazione di  prodotti da  destinare alla
trasformazione  finalizzata all'ottenimento  di prodotti  ad uso  non
alimentare, ne' umano ne' animale.
  Le superfici investite  a tali colture devono  essere dichiarate in
domanda con codice utilizzo = "24".
  Il produttore  che dichiari  di coltivare  specie/varieta' indicate
con il codice utilizzo 24, limitatamente alle varieta' elencate nella
tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di
compensazione al reddito,  deve avere stipulato uno  o piu' contratti
di  coltivazione (una  copia di  ciascuno deve  essere allegata  alla
domanda  di compensazione)  con un  collettore o  primo trasformatore
riconosciuti dall'A.I.M.A.
  Il contratto in originale, a modifica della circolare A.I.M.A. n. 4
del 12 febbraio 1998, deve essere  depositato in A.I.M.A. entro e non
oltre  la  data  di  scadenza  della  domanda  PAC  seminativi,  pena
l'irricevibilita' dello stesso.
  Per  la compilazione  dei  contratti si  rimanda alle  prescrizioni
contenute nella circolare A.I.M.A. n. 19 del 1 dicembre 1997.
  Si  richiama in  particolare  l'attenzione sul  fatto  che dopo  la
presentazione  dei  contratti  non sara'  consentito  correggere  e/o
integrare i dati  risultati mancanti ed il  contratto medesimo dovra'
ritenersi nullo.
  Qualora le  parti contraenti  modifichino o risolvano  il contratto
dopo che  il richiedente  ha presentato  domanda di  compensazione al
reddito ed  entro la data prevista  per il deposito delle  domande di
variazione,  il richiedente  conserva il  diritto alla  compensazione
soltanto  se   informa  l'A.I.M.A.  della   modifica/risoluzione  del
contratto e  presenta una domanda  di variazione per la  richiesta di
compensazione al reddito (le superfici non piu' oggetto del contratto
devono  essere  messe a  riposo  e  le  materie prime  devono  essere
distrutte  o   interrate,  cio'  dovra'  essere   dimostrato  da  una
attestazione  rilasciata da  un  funzionario  regionale operante  nel
settore   agricolo   o   sanitario   e   trasmessa   dal   produttore
all'A.I.M.A.).
  Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'A.I.M.A.
la copia del  contratto modificato o rescisso  utilizzando il modello
riportato  nell'allegato IV  della circolare  D/686/97 (Contratto  di
coltivazione  e di  acquisto  di materia  prima  ottenuta su  terreni
ritirati dalla produzione utilizzata per la fabbricazione di prodotti
non  destinati,  in  via   principale,  all'alimentazione  umana  e/o
animale) prima della  data prevista per il  deposito delle variazioni
alla domanda di compensazione.
  Le  domande  con presenza  di  particelle  messe  a riposo  per  la
produzione di  prodotti da  non destinarsi all'alimentazione  umana o
animale  (codice utilizzo  24) per  le quali  si rileva  l'assenza di
contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Tale anomalia
non e' correggibile.
  Per  tutte  le  domande  per  le  quali  sia  stato  depositato  il
contratto, invece,  si sospende il pagamento  della compensazione per
le  sole superfici  messe  a  riposo, in  attesa  della verifica  del
rispetto degli adempimenti contrattuali.
  La compensazione per  i terreni messi a riposo  puo' essere versata
prima della trasformazione della materia prima, se:
  1) e'  stata consegnata la  quantita' di  materia prima per  cui il
produttore si era impegnato;
  2) e'  stata presentata all'A.I.M.A. la  dichiarazione di raccolta,
di consegna e  di presa in consegna della materia  prima (entro il 15
ottobre per le colture a semina  autunnale e entro il 15 dicembre per
le colture a semina primaverile);
  3) e' stata  fornita la prova della costituzione  della cauzione da
parte del primo trasformatore o del collettore;
  4) e'  stata riscontrata la sussistenza  degli elementi costitutivi
del contratto (presenza delle  anagrafiche dei contraenti, durata del
contratto, specie e superficie  di ciascuna materia prima, condizioni
di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare
la  eventuale  destinazione  in   altri  Paesi  della  Comunita',  le
utilizzazioni  finali delle  materie prime,  la specificazione  della
quantita' prevedibile  di sottoprodotti nel  caso di semi  oleosi, la
presentazione di un contratto per ciascuna materia).
  In casi di mancato rispetto  di tali adempimenti, viene bloccato il
pagamento delle superfici messe a riposo.
  Qualora si verifichi una  riduzione della produzione prevista della
materia prima  oggetto di  contratto e tale  riduzione non  sia stata
giustificata   preventivamente,   nei   confronti   del   coltivatore
interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 2 dell'art. 9
del  regolamento  CEE  n.   3887/92  (riduzione  proporzionale  delle
superfici ammissibili alla compensazione prevista per il riposo delle
terre).
  Le  rese  cui fare  riferimento  per  il calcolo  della  produzione
prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate
nelle circolari  A.I.M.A. n. 19  dell'1 dicembre 1997  e n. 4  del 12
febbraio 1998.
  Si  richiama l'attenzione  sul  fatto che  la produzione  prevista,
ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve
essere espressa in quintali.
  Si  evidenzia  inoltre che,  qualora  durante  il ciclo  colturale,
sopravvengano  andamenti  climatici  sfavorevoli  o  cause  di  forza
maggiore (danni  causati da  calamita' naturali, animali  od uccelli)
tali da far  prevedere una riduzione delle  produzioni, il produttore
puo'  comunicare all'A.I.M.A.  per mezzo  di un  modello "lettera  di
variazione" la nuova quantita' per  cui si impegna a consegnare. Tale
variazione  produttiva  deve   essere  supportata  da  certificazione
probante, rilasciata dall'Ispettorato regionale  o provinciale e/o da
perizia giurata di parte.
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                       Il direttore generale reggente
                                                 Lazzareschi