IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di presentazione delle dichiarazioni; Visti l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'amministrazione finanziaria in via telematica; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 in base al quale per il primo periodo di imposta e' dovuto un acconto determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello stesso decreto legislativo e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data in entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 54, alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale e' stato approvato il modello 760 e, in particolare, l'art. 1, comma 3 dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 59, alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello UNICO e, in particolare, l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello 750 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello 760-bis e, in particolare, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Attesa, l'opportunita' di prevedere modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi Mod. 750/RQ, Mod. 760/RQ, Mod. 760-bis/RQ e Quadro IQ, da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. I modelli ed il quadro di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con i modd. 750, 760, 760-bis e UNICO. 3. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i modelli di cui al comma 1 contestualmente a queste ultime. 4. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i modelli di cui al comma 1 nel mese di giugno unendoli al frontespizio del corrispondente modello di dichiarazione. Nel frontespizio che dovra' essere interamente compilato e firmato andra' barrata, in particolare, la casella IRAP nella sezione "tipo di dichiarazione".