IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo,  del  suddetto  decreto
presidenziale,  come  sostituito  dall'art.  5,  comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le  dichiarazioni
devono  essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai
modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e  le  attribuzioni
dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  7,
comma  1,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
le modalita' di presentazione delle dichiarazioni;
  Visti  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, come sostituto dall'art. 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
l'art. 12, comma 3, dello stesso  decreto  legislativo,  in  base  al
quale  i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano la
dichiarazione all'amministrazione finanziaria in via telematica;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
  Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 in
base al quale per il primo periodo di imposta e'  dovuto  un  acconto
determinato  secondo  le  disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello
stesso decreto legislativo e  risultante  da  un  apposito  prospetto
redatto  su  stampato  conforme  al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze  da  allegare  alla  prima  dichiarazione  dei
redditi da presentare a decorrere dalla data in entrata in vigore del
medesimo  decreto  legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla
presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione,  redatta
e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo,
da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  concernente
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
  Visto  il  decreto  25  marzo  1998,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario - serie generale - n. 54, alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28  marzo  1998, con il quale e' stato approvato il modello 760 e, in
particolare, l'art. 1, comma 3 dello stesso decreto  ministeriale  in
base  al  quale  con  successivo  decreto  deve  essere  approvato il
prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per  l'anno  1998
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
  Visto   il  decreto  30  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario - serie generale - n. 59, alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello UNICO e, in
particolare, l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale  in
base  al  quale  con  successivo  decreto  deve  essere  approvato il
prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per  l'anno  1998
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
  Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale e' stato approvato
il  modello  750  e,  in particolare, l'art. 1, comma 2, dello stesso
decreto ministeriale in base al quale  con  successivo  decreto  deve
essere  approvato  il  prospetto  per  la determinazione dell'acconto
dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP);
  Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale e' stato approvato
il modello 760-bis e, in particolare, l'art. 1, comma 2, dello stesso
decreto ministeriale in base al quale  con  successivo  decreto  deve
essere  approvato  il  prospetto  per  la determinazione dell'acconto
dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP);
  Esaminata, in particolare,  la  normativa  contenente  agevolazioni
agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  a  seguito  di calamita'
naturali o di altri  eventi  eccezionali  ovvero  la  concessione  di
speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Attesa,  l'opportunita'  di  prevedere  modalita' che consentano di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria,
dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate,  anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato  che  occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la stampa dei  modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati,  con  le relative istruzioni, gli annessi Mod.
750/RQ, Mod. 760/RQ, Mod. 760-bis/RQ e Quadro IQ, da  utilizzare  per
la  determinazione  dell'acconto  dovuto  per  l'anno  1998  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
  2. I modelli ed il quadro di cui al comma 1 devono essere  prodotti
in  due  esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con i
modd. 750, 760, 760-bis e UNICO.
  3. I soggetti obbligati alla presentazione della  dichiarazione  ai
fini  delle imposte sui redditi devono presentare i modelli di cui al
comma 1 contestualmente a queste ultime.
  4. I soggetti non obbligati alla presentazione della  dichiarazione
ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i modelli di cui
al  comma  1  nel  mese  di  giugno  unendoli  al  frontespizio   del
corrispondente  modello di dichiarazione. Nel frontespizio che dovra'
essere  interamente  compilato   e   firmato   andra'   barrata,   in
particolare, la casella IRAP nella sezione "tipo di dichiarazione".