IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile di  cui alla legge n. 225 del  24 febbraio 1992, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 2,  comma 3-bis, della legge del 31  dicembre 1996, n.
677, con  la quale  il Ministro dell'interno  e per  il coordinamento
della  protezione civile  e' autorizzato  a disciplinare  con propria
ordinanza, emanata ai  sensi dell'art. 5 della legge  del 24 febbraio
1992,  n.  225,  le   procedure  per  l'esecuzione  degli  interventi
infrastrutturali necessari  per garantire i soccorsi  e l'evacuazione
delle  popolazioni in  caso di  emergenza, tra  l'altro, nelle  isole
Eolie;
  Ritenuta l'urgenza di dare  prima attuazione al richiamato disposto
dell'art.  2, comma  3-bis, della  legge  31 dicembre  1996, n.  677,
attraverso la realizzazione di elisuperfici da realizzare nelle isole
Eolie;
  Vista la nota della Presidenza  della regione Sicilia n. 7259/5.4/6
del  15  dicembre  1997,  con  la  quale  si  chiede  di  emanare  in
applicazione della  citata legge 31  dicembre 1996, n.  677, apposita
ordinanza ai sensi dell'art. 5 della  legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per rendere esecutivo il piano eliportuale nelle isole Eolie;
  Sentiti  i  soggetti interessati  tra  i  quali la  prefettura,  la
regione, il comune, i vigili del fuoco ed il comitato regionale della
Croce rossa italiana;
  Considerato che  la realizzazione delle elisuperfici  e' finanziata
dalla regione  Siciliana ai sensi  delle leggi regionali  28 febbraio
1986, n.  8, articoli 4 e  7 e 7 agosto  1997, n. 30; nonche'  con il
contributo di eventuali somme integrative degli enti locali;
  Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Natura degli interventi
  1. Per  garantire i soccorsi  e l'evacuazione delle  popolazioni in
caso  di emergenza  nelle  isole  Eolie, ad  alto  rischio sismico  e
vulcanico,  e' autorizzata,  in  via d'urgenza,  la realizzazione  di
elisuperfici  nelle isole  di Lipari,  Stromboli, Alicudi,  Filicudi,
Ginostra e Panarea.
  2.  Gli oneri  per la  realizzazione degli  interventi di  cui alla
presente ordinanza gravano sugli stanziamenti di cui alle leggi della
regione Siciliana del 28 febbraio 1986, n.  8 e 7 agosto 1997, n. 30,
nonche' con il  contributo di eventuali somme  integrative degli enti
locali. A  tal fine la  regione Siciliana  e' tenuta a  trasferire le
somme occorrenti per la realizzazione degli interventi al prefetto di
Messina.