IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 2, comma 3-bis, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie; Ritenuta l'urgenza di dare prima attuazione al richiamato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, attraverso la realizzazione di elisuperfici da realizzare nelle isole Eolie; Vista la nota della Presidenza della regione Sicilia n. 7259/5.4/6 del 15 dicembre 1997, con la quale si chiede di emanare in applicazione della citata legge 31 dicembre 1996, n. 677, apposita ordinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per rendere esecutivo il piano eliportuale nelle isole Eolie; Sentiti i soggetti interessati tra i quali la prefettura, la regione, il comune, i vigili del fuoco ed il comitato regionale della Croce rossa italiana; Considerato che la realizzazione delle elisuperfici e' finanziata dalla regione Siciliana ai sensi delle leggi regionali 28 febbraio 1986, n. 8, articoli 4 e 7 e 7 agosto 1997, n. 30; nonche' con il contributo di eventuali somme integrative degli enti locali; Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. Natura degli interventi 1. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie, ad alto rischio sismico e vulcanico, e' autorizzata, in via d'urgenza, la realizzazione di elisuperfici nelle isole di Lipari, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Ginostra e Panarea. 2. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza gravano sugli stanziamenti di cui alle leggi della regione Siciliana del 28 febbraio 1986, n. 8 e 7 agosto 1997, n. 30, nonche' con il contributo di eventuali somme integrative degli enti locali. A tal fine la regione Siciliana e' tenuta a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi al prefetto di Messina.