Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai Ministeri
                                    Al  Ministero  del  tesoro,   del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica  -  Ragioneria   generale
                                  dello Stato
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                    Al  Ministero  del  tesoro,   del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica - Direzione generale  per
                                  i servizi periferici del tesoro
                                    Ai    Dipartimenti    provinciali
                                  del   tesoro,  del    bilancio    e
                                  della programmazione economica
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Ai centri autorizzati di assistenza
                                  fiscale
                                     e, per conoscenza;
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Ministero delle finanze
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al       Consorzio        nazionale
                                  concessionari
1 Adempimenti dei sostituti d'imposta
1.1 Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.
L'articolo  78,  comma  10,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni, dispone che  i  possessori  di  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma
1,  lett.  a)  d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  possono  adempiere  agli  obblighi  di  dichiarazione anche
presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti
che hanno erogato i redditi stessi.
I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono i sostituti
d'imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e cioe':
a) le persone fisiche che esercitano  imprese  commerciali  ai  sensi
dell'articolo 51 del T.U.I.R.;
b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;
c)  le  persone  fisiche  che  esercitano arti e professioni ai sensi
dell'articolo 49 del T.U.I.R.;
d)  le  societa'  di  persone  e  le  associazioni senza personalita'
giuridica costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R;
e)  gli  enti  e  le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del
T.U.I.R;
Sono  altresi'  obbligati  a   prestare   l'assistenza   fiscale   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo 29 dello stesso D.P.R n. 600 e
cioe':
a) le amministrazioni dello Stato, comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo;
b)  le  amministrazioni  della  Camera dei Deputati, del Senato della
Repubblica della Corte Costituzionale nonche' della Presidenza  della
Repubblica.
Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza
fiscale  e'  prestata  dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi
compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.
Nei confronti dei percettori dei  redditi  di  cui  all'articolo  47,
lett. d), del T.U.I.R. l'assistenza fiscale e' prestata dall'Istituto
Centrale  per  il  sostentamento  del  clero,  il  quale  effettua le
ritenute su detti redditi ai sensi dell'articolo 25  della  legge  20
maggio 1985, n. 222.
Tuttavia  i  sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un
numero di lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta'  ai  non
prestare  l'assistenza  fiscale.  Gli  enti  che  erogano trattamenti
pensionistici sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale  nei
confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti.
Ai  fini  dell'assistenza  fiscale da prestare nell'anno 1998 occorre
fare  riferimento  al  numero  totale  di  lavoratori,   compresi   i
lavoratori  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e  con
contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1997.
I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la
prestano facoltativamente  sono  tenuti  a  fornire  l'assistenza  ai
lavoratori  dipendenti  che,  presentando  il  modello  730-6,  hanno
espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio
datore di lavoro o ente pensionistico.
I sostituti d'imposta sono comunque tenuti  a  prestare  l'assistenza
fiscale qualora gli stessi per motivi organizzativi abbiano esonerato
i propri dipendenti dalla presentazione della prevista comunicazione.
1.1.a Amministrazioni dello Stato
Le  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  con ordinamento
autonomo, sono  tenute,  senza  tener  conto  del  limite  dei  cento
dipendenti,  a prestare assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno
richiesta. Di conseguenza anche le strutture periferiche o decentrate
delle Amministrazioni in argomento,  come  gli  istituti  scolastici,
costituendo  una  derivazione dell'organo di appartenenza sono tenute
al rispetto di tale obbligo.
Tali  Amministrazioni  hanno  l'obbligo   di   fornire   direttamente
l'assistenza  ai  propri dipendenti considerato che, alle stesse, non
sono date le possibilita', previste invece per i sostituti d'imposta,
di stipulare le convenzioni con i Centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale  e  di  costituire  un  CAAF.,  come  si evince dal combinato
disposto dei commi 13-bis  e  20  dell'articolo  78  della  Legge  30
dicembre 1991, n. 413
Al   riguardo  va  specificato  che  mentre  il  comma  13-bis  parla
genericamente di  sostituti  d'imposta,  il  comma  20  fa  esplicito
riferimento  ai  sostituti  d'imposta  che  effettuano le ritenute ai
sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
Pertanto, considerato che le Amministrazioni dello  Stato  effettuano
le  ritenute  ai  sensi  del successivo articolo 29, le stesse devono
necessariamente essere escluse dalla  possibilita'  di  stipulare  le
predette convenzioni e di costituire un CAAF.
Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti dal
comma  16 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come
precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868
del 9 giugno 1993.
Anche alla Camera dei Deputati,  al  Senato  della  Repubblica,  alla
Corte  Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano
detti compensi, come specificato dal Ministero del  Tesoro  con  nota
prot. N.  119283 del 22 aprile 1996.
1.2 Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale.
L'assistenza fiscale e' prestata nei confronti dei:
-  lavoratori  dipendenti  e pensionati possessori dei redditi di cui
all'articolo 46 del  T.U.I.R.  e  possessori  dei  redditi  a  questi
equiparati;
-  lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  della
piccola pesca possessori dei redditi di cui all'articolo 47, comma l,
lett. a), del T.U.I.R.;
-  sacerdoti  possessori dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
lett. d), del T.U.I.R;
- i lavoratori dipendenti e i pensionati che in aggiunta  al  reddito
di  lavoro  dipendente  o  di  pensione  hanno posseduto anche alcuni
redditi assoggettabili a tassazione separata;
-  i  produttori  agricoli,  tenuti  al  versamento  dei   contributi
previdenziali.
A  decorrere  dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1997,
possono usufruire dell'assistenza fiscale anche:
- i lavoratori che percepiscono, indennita' sostitutive  del  reddito
di   lavoro   dipendente   (quali  il  trattamento  di  integrazione,
l'indennita' di mobilita' ecc.);
- i giudici costituzionali, i  parlamentari  nazionali  e  gli  altri
titolari di cariche pubbliche elettive quali i consiglieri regionali,
provinciali, comunali.
Non  possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti
da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa  e  come
oggetto  esclusivo  del  rapporto;  cio' in quanto detti redditi sono
esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, lett. c), del T.U.I.R.
Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o
ente  pensionistico anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto
con detti sostituti d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la
dichiarazione dei redditi ovvero nei  mesi  di  gennaio,  febbraio  e
marzo dell'anno successivo.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo  determinato  per  periodo inferiore all'anno l'assistenza puo'
essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno  il
periodo  compreso  tra  il mese di marzo e quello di giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Puo'  essere  consentito ai lavoratori dipendenti assunti nel mese di
aprile  di   usufruire   dell'assistenza   fiscale   presentando   la
dichiarazione mod.  730 ad un CAAF autonomamente prescelto.
In  via  generale  possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori
dipendenti i quali hanno uno stesso sostituto d'imposta  che  sia  in
grado di gestire le varie fasi dell'assistenza.
1.3 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale
I  soggetti  individuati  nel  primo paragrafo sono tenuti a prestare
l'assistenza fiscale nei riguardi degli aventi diritto che ne abbiano
fatto richiesta entro il 15 gennaio 1998.
Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni  dello  Stato,
detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente
svolge  la  funzione  di  sostituto  d'imposta,  poiche'  e' l'unita'
operativa che rilascia la certificazione relativa agli  emolumenti  e
alle  ritenute,  a  prestare  l'assistenza  fiscale,  o altro ufficio
all'uopo designato.
Qualora il contribuente  abbia  in  corso  piu'  rapporti  di  lavoro
dipendente  e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto
d'imposta o all'ente pensionistico che eroga  la  retribuzione  o  la
pensione di importo maggiore.
La  richiesta  di  assistenza  va  effettuata  mediante  una apposita
comunicazione dalla quale  devono  risultare  i  dati  contenuti  nel
modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle Finanze del
9  gennaio  1998  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.10  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  14   serie   generale   del   9.1.1998.   La
comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della
programmazione dell'assistenza.
Sono  esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali
il rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si  instaura
successivamente alla data del 15 gennaio 1998.
Il  sostituto  d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni
modello 730-6 a lui pervenute.
Il sostituto e'  esonerato  dall'obbligo  di  assistenza  qualora  le
predette  comunicazioni  gli  siano state consegnate ovvero gli siano
comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1998.
Il lavoratore dipendente  o  pensionato,  per  ottenere  l'assistenza
fiscale,   deve  rivolgersi  al  proprio  datore  di  lavoro  o  ente
pensionistico o,  in  alternativa,  ad  un  C.A.A.F.  per  lavoratori
dipendenti e pensionati.
E'  previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti  e
pensionati  ne diana comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto
di imposta. Se il lavoratore dipendente  non  ha  prodotto,  entro  i
termini stabiliti, la predetta comunicazione puo' comunque rivolgersi
ad  un  C.A.A.F.;  anche  in  questo  caso  il  sostituto  e'  tenuto
all'effettuazione delle operazioni di  conguaglio  sulla  scorta  dei
dati comunicati dal C.A.A.F.  al quale il dipendente si e' rivolto.
La  comunicazione  di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza
fiscale non e' necessaria nei confronti delle  Amministrazioni  dello
Stato e degli enti che erogano pensioni.
Il  sostituto  d'imposta,  nell'esecuzione  delle varie operazioni di
assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di  professionisti  o  di
imprese  esterne  alla  propria organizzazione. In tali ipotesi resta
comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta stesso  per
l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata.
Il  sostituto  d'imposta  e'  esonerato  dall'obbligo  di  assistenza
fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'articolo 78,
comma 20, della legge n. 413/1991, o abbia stipulato  le  convenzioni
di  cui  al comma 13-bis dello stesso articolo 78. In entrambi i casi
e' il C.A.A.F. che assume la responsabilita' dell'assistenza  fiscale
prestata.
I  soggetti  che  hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza
fiscale  al  sostituto  d'imposta  o  all'ente  pensionistico  devono
presentare le dichiarazioni modello 730/98 entro il 31 marzo 1998.
Non  si  ritiene  invece  che detto termine vada osservato in caso di
avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore  di  lavoro,
in  quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a questo
ultimo di sottrarsi agli obblighi di assistenza,  salvo  il  caso  di
raccolta  delle  dichiara-  zioni effettuata dal datore di lavoro per
conto del C.A.A.F.; in questa ultima ipotesi, infatti,  rimane  fermo
lo stesso termine del 31 marzo.
Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad
un  C.A.A.F./dipendenti  e pensionati da lui autonomamente prescelto,
l'articolo  14,  comma  4,  del  D.P.R  4  settembre  1992,  n.  395,
sostituito  dall'articolo  5,  comma  2, lett. m) del decreto-legge 6
dicembre 1993, n. 503, non  convertito  e  da  ultimo  reiterato  dal
decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio
1994,  n  473,  stabilisce  che il modello 730 deve essere presentato
entro il mese di aprile, sempreche' sia ancora in corso  il  rapporto
di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere
alle operazioni di conguaglio.
Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli
che  si  avvalgono  della facolta' di non prestare assistenza fiscale
per avere  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  lavoratori  non
superiore  a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio
da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato  contabile
della  liquidazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi, modello 730,
presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti  e  pensionati  al
Centro   autorizzato   di   assistenza  fiscale  da  loro  prescelto,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo
il modello 730-6.
Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i
sostituti d'imposta che hanno costituito  un  C.A.A.F.  o  che  hanno
stipulato  le  apposite  convenzioni previste dall'articolo 78, comma
13-bis, della legge n.  413 del 1991 e successive modificazioni.
Tutte le operazioni  dell'assistenza  fiscale  devono  essere  svolte
secondo  le modalita' previste dal Titolo I del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 395 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Per l'assistenza fiscale prestata  ai  propri  dipendenti  spetta  ai
sostituti  d'imposta  il compenso di cui al comma 16 dell'articolo 78
della legge n.  413/91, nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni
dichiarazione elaborata.  Il compenso e' erogato secondo le modalita'
previste dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 4  settembre  1992,  n.
395.  Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,
del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo
reiterato  dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla
legge 27 luglio 1994, n. 473.
I   sostituti  d'imposta  con  un  numero  di  lavoratori  dipendenti
inferiore alle  venti  unita'  che  presentano  la  dichiarazione  di
sostituto   d'imposta,  modello  770,  su  supporto  magnetico  hanno
diritto, oltre al compenso di lire 20.000, ad un  ulteriore  compenso
di  lire  5.000  per  ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza
fiscale; resta infatti ferma anche  dopo  la  modifica  apportata  al
comma  16 dell'articolo 78 della legge n. 413/91, la maggiorazione di
lire  5.000  per  i  soli  sostituti  d'imposta  che  presentano   la
dichiarazione   di   sostituto  d'imposta  modello  770  su  supporto
magnetico, pur non essendone obbligati ai sensi del  comma  15  dello
stesso articolo 78.
Ai  sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione
dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati  contabili
da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti.
Per  il  lavoratore  dipendente  o  pensionato  l'assistenza  fiscale
prevista dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  e'
gratuita,  sia  che la stessa sia prestata direttamente dal datore di
lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.
1.4 Convenzioni di cui all'articolo 78, comma 13-bis, della legge  n.
413/91
Ai  sensi  di quanto disposto dal comma 13-bis dell'articolo 78 della
citata  legge  n.  413  del   1991,   e   successive   modificazioni,
l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e' obbligato,
puo' essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare
fra  il  medesimo  sostituto  e  uno  o  piu''  Centri Autorizzati di
Assistenza  Fiscale  per  le  imprese  costituiti   da   associazioni
sindacali  di  categoria  tra  imprenditori  presenti  nel  Consiglio
Nazionale dell'Economia e del  Lavoro  e  da  quelle  alle  quali  e'
riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro
delle Finanze.
Dette  convenzioni  possono  inoltre  essere  stipulate  con i Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati,  promossi  dalle  associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori ovvero  dalle  associazioni  di  soli  pensionati,  come
chiarito  con  circolare n. 5 prot.  IV- 7-029/94, del 25.1.1994, del
Dipartimento delle Entrate, nonche' con quelli costituiti  da  uno  o
piu' sostituti d'imposta.
E'  esclusa,  invece,  per  i sostituti d'imposta, la possibilita' di
stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle  organizzazioni
sindacali   dei   lavoratori  dipendenti  e  pensionati  anche  quali
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio  1947,  n.
804,  secondo le modifiche apportate al comma 13-bis dell'articolo 78
della legge n. 413/91,  dall'articolo  6,  comma  1,  lett.  f),  del
decreto-legge   28   febbraio   1994,   n.138,   non   convertito   e
successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994,  n.  260,
convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.
Considerato  il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel
comma 13-bis dell'articolo 78 della  legge  n  413  del  1991,  resta
conseguentemente  esclusa la possibilita' di stipulare le convenzioni
di cui al detto  comma  con  qualsiasi  altro  soggetto  diverso  dai
C.A.A.F. abilitati.
Le convenzioni, di cui sopra devono essere stipulate direttamente tra
il sostituto d'imposta ed il centro di assistenza fiscale abilitato.
Eventuali  convenzioni  stipulate in contrasto con la normativa sopra
richiamata  non  possono  essere  utilmente   considerate   ai   fini
dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente.
Stante  la  necessita'  di  assicurare uniformita' di trattamento nei
rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che  l'hanno
richiesta,  la  consegna del modello 730/98 deve avvenire entro il 31
marzo 1998 anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni,
intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni  di  controllo
formale  delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta
e degli acconti del contributo al S.S.N.
Detto  termine  deve  essere  osservato  anche  quando  il   C.A.A.F.
convenzionato   provvede   alla   raccolta  delle  dichiarazioni  non
direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.
Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno  o
piu'  C.A.A.F.,  e'  opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori
dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale  in  quanto  questi
ultimi  diversamente  dai  lavoratori  che  fruiscono dell'assistenza
fiscale  prestata  direttamente  dal  sostituto   d'imposta,   devono
indicare  nel  quadro  C  del  modello  730  anche i dati relativi ai
redditi erogati dal sostituto stesso.
Ovviamente   tale   incombenza   sussiste   per   l'assistito   anche
nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle
dichiarazioni per il tramite del sostituto.
Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle
predette  convenzioni,  la responsabilita' e' assunta interamente dal
Centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il  quale,  ai
sensi  dell'articolo  78  della  legge  n.  413 del 1991 e successive
modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21  del
medesimo  articolo  78,  e  dall'articolo  15  del  citato  D.P.R. n.
395/1992 e successive modificazioni.
Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di  cui  al
comma  13-bis del precitato articolo 78 non spetta il compenso di cui
al  successivo  comma  16.  Detto   compenso   spetta   al   C.A.A.F.
convenzionato ai sensi del comma 22 dello stesso articolo 78 anche se
le  operazioni  di  raccolta  e restituzione delle dichiarazioni sono
effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.
1.5  Adempimenti  relativi  all'assistenza   fiscale   prestata   dai
sostituti  d'imposta  che  hanno assunto tale funzione nei primi mesi
dell'anno 1998.
Il comma 15 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
dispone  che  i  sostituti  d'imposta  che  hanno prestato assistenza
fiscale ai propri  dipendenti  devono  indicare  nella  dichiarazione
modello  770  anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello
730   presentate   dai   dipendenti   e   provvedere    ad    inviare
all'Amministrazione  finanziaria  le  buste  modello  730-1, ricevute
dagli assistiti.
I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste successivamente al
31 dicembre 1997 e che hanno prestato assistenza  fiscale  ai  propri
dipendenti,  non  essendo  tenuti  a  presentare  la dichiarazione di
sostituto d'imposta modello 770/98, per il  periodo  d'imposta  1997,
non  sono  in  grado  di  inviare all'Amministrazione finanziaria nei
termini previsti le dichiarazioni  modello  730/98,  i  prospetti  di
liquidazione  modello  730-3,  le  buste  modello  730-1  e  le altre
indicazioni  relative  ai conguagli per l'assistenza fiscale prestata
nel primo anno di attivita' di sostituto d'imposta.
Pertanto le dichiarazioni modello 730/98, sia su  supporto  magnetico
che  cartaceo  nonche'  le indicazioni relative ai conguagli dovranno
essere trasmesse nell'anno 1999 unitamente alla  prima  dichiarazione
modello 770 che il sostituto d'imposta e' tenuto a presentare.
Le  buste  modello 730-1 devono essere consegnate all'Amministrazione
finanziaria nei modi e nei termini indicati dallo specifico decreto.
1.6 Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate  a  titolo
di acconto.
La   certificazione  relativa  ai  redditi  erogati  nell'anno  1997,
rilasciata agli interessati entro il  mese  di  febbraio  1998,  deve
contenere  ai fini della compilazione della dichiarazione modello 730
le indicazioni relative agli  importi  del  primo,  secondo  o  unico
acconto  per  IRPEF  e per contributo al SSN trattenuti ai lavoratori
dipendenti e pensionati che si sono avvalsi  dell'assistenza  fiscale
nel precedente periodo d'imposta nonche' i crediti non rimborsati dal
sostituto d'imposta.
Nella  stessa  certificazione e' data facolta' ai datori di lavoro di
indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano
che pervengano le comunicazioni  da  parte  dei  C.A.A.F.  che  hanno
prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti.
La   sottoscrizione   della   predetta   certificazione  puo'  essere
effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica
1.7 Pagamenti rateali
A partire dalla dichiarazione dei redditi  da  presentarsi  nell'anno
1998  anche  i  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza fiscale
possono, ai sensi dell'articolo 20  del  Decreto  legislativo  del  9
luglio  1997,  n.  241,  richiedere la suddivisione in rate di uguale
importo, del saldo e del  primo  acconto  IRPEF,  del  saldo  CSSN  e
dell'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione
separata.  Non  e'  possibile,  invece, chiedere il pagamento rateale
della seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF Detta richiesta deve
essere espressa dal contribuente indicando nella Sezione IIL  colonna
F4,  casella  3  del  mod.  730  il  numero delle rate in cui intende
frazionare il debito.  Il  numero  delle  rate  mensili  puo'  essere
compreso  da  un  minimo  di  due  a un massimo di sei. La scelta del
pagamento  rateale  si  intende  effettuata  per  le  imposte  e   il
contributo, risultati globalmente a debito.
L'importo  delle  singole  rate  sara' sempre calcolato dal sostituto
d'imposta che effettua il conguaglio, anche nei  casi  di  assistenza
fiscale  prestata  da  un  CAAF.  Lo  stesso  sostituto calcolera' il
previsto interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile.
Nei casi in cui la retribuzione mensile o la rata di pensione risulti
insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato,  il  sostituto
d'imposta che effettua il conguaglio applichera', oltre all'interesse
dello  0,50  per  cento mensile riferito alla dilazione di pagamento,
anche l'interesse previsto  dall'articolo  3,  comma  8,  del  D.P.R.
395/92,  nella  misura  dello  0,50  per  cento mensile come disposto
dall'articolo 21, comma 5, del Decreto  legislativo  9  luglio  1997,
n.241.
In  caso  di  cessazione  del  rapporto di lavoro, di aspettativa con
assenza di retribuzione o analoga posizione, il  sostituto  d'imposta
comunichera'   all'interessato   l'importo   delle  rate  non  ancora
trattenute. Il contribuente provvedera' a versare direttamente,  alle
scadenze delle singole rate, quanto ancora dovuto.
In  caso  di  decesso  dovranno  essere seguite, invece, le modalita'
indicate al punto 1.12 - Casi particolari.
1.8 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod. 730/98.
I  lavoratori  dipendenti  possono   adempiere   agli   obblighi   di
dichiarazione  presentando,  entro  il  31  marzo  1998, al sostituto
d'imposta o all'ente che eroga la pensione  l'apposita  dichiarazione
dei  redditi redatta su stampato conforme al modello 730/98 approvato
con decreto del Ministro delle Finanze del 9 gennaio 1998, pubblicato
sul S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n 14 del 19 gennaio 1998
Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei  termini
per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  per il
versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano
trovare applicazione per  quanto  concerne  spostamenti  dei  termini
previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di
taLi  proroghe,  infatti,  non  e' attuabile in un sistema complesso,
quale  quello  dell'assistenza,   che   vede   coinvolti   oltre   al
contribuente  e all'Amministrazione finanziaria altri soggetti, quali
i sostituti d'imposta ed i CAAF.
I contribuenti che intendono  avvalersi  della  proroga  dei  termini
potranno  usufruire  presentando l'ordinario modello di dichiarazione
nei nuovi termini previsti.
I modelli 730/98 e le buste modello 730-1,  possono  essere  ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali.
La  dichiarazione  dei  redditi mod. 730/98 e la busta, contenente la
scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto per
mille dell'Irpef e la scheda per la scelta della destinazione  del  4
per mille dell'Irpef, devono essere consegnate al soggetto che presta
l'assistenza.
Le  schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del
4 per mille dell'IRPEF vanno compilate dal  lavoratore  dipendente  o
pensionato  in  totale  autonomia  e  riservatezza  anche nel caso di
predisposizione   meccanografica   del   modello,    alla    presenza
dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.
Il  sostituto  che  riceve  la dichiarazione, anche se non richiesto,
deve rilasciare apposita ricevuta contenente  gli  elementi  indicati
nel  modello  730-2, approvato con decreto del Ministro delle Finanze
del 9 gennaio 1998.
In base all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 30  agosto  1993,
n.  331,  convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta
delle dichiarazioni modello 730 puo' essere effettuata  dal  C.A.A.F.
convenzionato  o  da  quello costituito dal sostituto d'imposta anche
per il tramite del sostituto  stesso.  In  questo  caso  la  ricevuta
modello   730-2   e'   sottoscritta  dal  sostituto  d'imposta  quale
incaricato della raccolta.
Prima  di  rilasciare  la  ricevuta,  modello  730-2,  il   sostituto
d'imposta  verifichera'  che  la  dichiarazione  sia sottoscritta dal
contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge
dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta modello  730-1.
Le  dimensioni  della  busta,  in  conformita'  al  citato decreto di
approvazione del  modello  730,  possono  variare  entro  i  seguenti
limiti:  larghezza  da cm. 23 a cm. 25, altezza da cm. 11 a cm 16. La
busta modello 730-1 va consegnata  chiusa  e  siglata  sui  lembi  di
chiusura.
Le  dichiarazioni  non  sottoscritte  e  non accompagnate dalle buste
modello 730-1 non possono essere accettate.
1.9 Prospetto di liquidazione della dichiarazione.
Il sostituto d'imposta che  presta  l'assistenza,  deve  integrare  i
redditi  esposti  dall'assistito  riportando  nel  quadro  C  i  dati
relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora  in  sede  di
ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore
dipendente,  delle  somme  corrisposte  e  delle  ritenute operate da
precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza  deve
tener  conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro C.
I sostituti che hanno trattenuto gli importi  relativi  agli  acconti
per il 1997 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro F.
Nelle  ipotesi  in  cui  il sostituto d'imposta si avvalga al proprio
interno di una struttura articolata, ad esempio sezione  retribuzioni
distinta  dalla  sezione  assistenza  fiscale,  e  quest'ultima debba
integrare i dati esposti dal lavoratore nel quadro C del modello  730
e  debba  tenere  conto  di  eventuali  acconti  trattenuti,  dovendo
attingere i dati dall'altra sezione, e'  necessario  che  vi  sia  un
opportuno  coordinamento  fra  le stesse, al fine di garantire sia la
corretta redazione della dichiarazione modello 730, e  del  prospetto
di  liquidazione  sia  la  regolare effettuazione dei conguagli sulle
retribuzioni.   Comunque,   qualora   all'interno   della   struttura
articolata  si  dovesse  verificare un ritardo nelle comunicazioni, i
conguagli dovranno essere effettuati nel primo periodo di paga  utile
successivo  a  quello  di  ricezione  dei  dati  occorrenti,  purche'
compreso nello stesso anno d'imposta.
Nella   redazione   del   prospetto   di   liquidazione,   ai    fini
dell'indicazione  degli  acconti  il  sostituto d'imposta deve tenere
conto  di  eventuali  minori  importi  che  il  contribuente  intende
versare.  Pertanto  se  l'assistito ritiene di dover corrispondere un
minore importo per l'acconto dell'IRPEF  deve  comunicare,  sotto  la
propria   responsabilita',   al   datore   di   lavoro   o   all'ente
pensionistico,  il  minore  acconto  utilizzando  l'apposito   spazio
previsto  nel  modello  730. Se, invece, non intende effettuare alcun
versamento l'assistito dovra' barrare le apposite caselle del rigo F4
del modello 730/98.
La ripartizione fra primo e  secondo  acconto  sara'  effettuata  dal
datore  di  lavoro  (o  dal  C.A.A.F.)  ed  indicata sul prospetto di
liquidazione modello 730-3.
Il lavoratore  dipendente  puo'  comunque  richiedere,  entro  il  30
settembre   1998,  con  apposita  comunicazione  diretta  al  proprio
sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare  a
novembre  o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento,
affinche' il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del  conseguente
conguaglio  da  effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre.
Anche nei casi di assistenza  fiscale  prestata  dal  C.A.A.F.  detta
comunicazione va presentata al datore di lavoro.
Nel  caso  in  cui  nello svolgimento delle operazioni di controllo e
liquidazione delle  dichiarazioni  modello  730  vengano  riscontrate
anomalie  e/o incongruenze, che comportano la non effettuazione delle
operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o
da rimborsare, le stesse  devono  essere  tempestivamente  comunicate
all'assistito.
Cio'  determina  l'interruzione  dell'assistenza  fiscale  e comporta
l'obbligo da parte del contribuente di  presentare  la  dichiarazione
utilizzando  il  modello ordinario nei termini previsti dall'articolo
9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,  n  600,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
Dopo   aver   eseguito  le  operazioni  di  controllo  formale  e  di
liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali  correzioni,  il
sostituto  deve  consegnare  al  contribuente o ad un suo incaricato,
entro il termine del 15 maggio 1998, in unico esemplare, copia  della
dichiarazione,  corredata  del  relativo  prospetto  di  liquidazione
modello 730-3 nel quale sono indicati gli importi dovuti per Irpef  e
relativi  acconti,  contributo  al S.S.N., ed eventualmente il numero
delle rate mensili richieste.
Il prospetto di liquidazione deve essere sottoscritto dal sostituto e
la  sottoscrizione  puo'   avvenire   anche   mediante   sistemi   di
elaborazione automatica.
Il  rispetto  del termine del 15 maggio e' necessario onde consentire
all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel  modello
730  e  nel prospetto di liquidazione, al fine di segnalare eventuali
errori  commessi  dal  sostituto  d'imposta  onde  permettergli,  nei
successivi   trenta   giorni,   di   poter   rettificare   i  modelli
precedentemente elaborati, nonche' di valutare la  propria  posizione
tributaria  anche  ai fini della presentazione, nei termini previsti,
di un eventuale modello ordinario di dichiarazione,  integrativo  del
modello  730 gia' presentato, come previsto dall'articolo 2, comma 8,
del D.P.R. n. 395/92.
Il modello ordinario di dichiarazione, integrativo del mod. 730, puo'
essere  presentato  sia  per  indicare  redditi  non   dichiarati   o
dichiarati  in  misura inferiore, sia per indicare o modificare oneri
deducibili o detraibili. In  tal  caso  il  lavoratore  dipendente  o
pensionato   dovra'   provvedere   ad   effettuare  autonomamente  il
versamento  delle  maggiori  imposte  o  del  maggior  contributo  al
Servizio  Sanitario  Nazionale  eventualmente  dovuti,  o  in caso di
eccedenza d'imposta e/o contributo potra' optare tra la richiesta  di
rimborso  ed  il  riporto  dell'eccedenza  d'imposta nella successiva
dichiarazione.
La  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  non  interrompe
l'assistenza  fiscale  e, pertanto, il sostituto d'imposta procedera'
nella  gestione  della  dichiarazione  modello  730   a   suo   tempo
presentata, senza tenere in alcun conto la dichiarazione integrativa,
ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia.
In  sede  di  controllo  delle  dichiarazioni e di liquidazione delle
imposte, ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre  1973,
n. 600, l'Amministrazione finanziaria provvedera' ad unificare le due
dichiarazioni   presentate   per  lo  stesso  periodo  d'imposta  dal
contribuente.
1.10  Effettuazione  del  conguaglio  relativo  alle  imposte  e   al
contributo risultanti dal prospetto di liquidazione.
L'articolo  3,  comma  5,  del  D.P.R.  4  settembre  1992,  n.  395,
modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge  6
dicembre  1993,  n.  503,  non  convertito  e da ultimo reiterato dal
decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio
1994, n.473, dispone che l'importo dell'imposta,  degli  acconti  per
IRPEF  e  del  contributo  risultante  dal prospetto di liquidazione,
modello 730-3 e, nei casi di  assistenza  prestata  da  un  C.A.A.F.,
l'analogo  importo  risultante dal modello 730-4, e' trattenuto dalla
retribuzione o dalla rata di pensione erogata  nel  mese  di  giugno.
Sempre  nel mese di giugno e' trattenuta la prima rata dei versamenti
a saldo e degli eventuali acconti dovuti, qualora il contribuente  ne
abbia fatto richiesta
Si  precisa  che  per  i  pensionati  dell'INPS,  che percepiscono la
pensione in rate bimestrali anticipate, le operazioni  di  conguaglio
sono  effettuate  nel  mese  di luglio o di agosto. Qualora sia stata
richiesta la rateizzazione il termine di pagamento della  prima  rata
coincidera' con tali mesi.
Per  la  legittima  effettuazione dei conguagli e per la salvaguardia
della posizione dichiarativa degli  assistiti  e'  opportuno,  che  i
sostituti   d'imposta   prima   di   effettuare   i  conguagli  sulle
retribuzioni, verifichino la regolare provenienza del mod. 730-4.
Le  eventuali  comunicazioni  modello  730-4  relative  a  lavoratori
dipendenti  con  i quali il sostituto d'imposta non ha mai instaurato
un rapporto di lavoro, devono  essere  restituite  sollecitamente  al
C.A.A.F.  che  le  ha  inviate, affinche' quest'ultimo possa porre in
essere le opportune iniziative dirette ad individuare tempestivamente
il sostituto d'imposta che deve effettuare i relativi conguagli.
L'importo dell'imposta e del relativo acconto e'  versato  unitamente
alle  ritenute  d'acconto  relative  allo  stesso  mese. Pertanto, il
sostituto  d'imposta,  nello  stesso  termine  di  versamento   delle
ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando
l'apposito   codice   tributo   stabilito   per   i   versamenti   al
concessionario della riscossione. I soggetti  indicati  nell'articolo
29  del  D.P.R.  n. 600 del 1973, che versano le ritenute relative ai
redditi di lavoro dipendente alle sezioni  di  Tesoreria  Provinciale
dello  Stato,  devono indicare l'apposito capitolo anziche' il codice
tributo.
L'importo  relativo  all'acconto  sull'imposta  dovuta  sui   redditi
soggetti   a   tassazione  separata,  trattenuto  dalla  retribuzione
corrisposta nel mese  di  giugno,  deve  essere  versato  utilizzando
l'apposito codice tributo.
L'importo  del  contributo  al  Servizio  Sanitario  Nazionale dovra'
essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese  di  giugno
1998 e versato alla Regione territorialmente competente nei termini e
con   le  modalita'  previste  per  tutte  le  contribuzioni  per  le
prestazioni  del  S.S.N.     relative   alle   retribuzioni   erogate
utilizzando il modello DM/10/S.
Qualora  il  sostituto d'imposta, a seguito dei conguagli effettuati,
non  esegua,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti  degli  importi
trattenuti   alle   prescritte   scadenze,   e'  soggetto,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.  471,  a  sanzione  pecuniaria  pari  al  trenta per cento di ogni
importo non versato o versato oltre le prescritte scadenze.
Identica sanzione e' applicabile nei  casi  di  conguagli  effettuati
dopo  il  mese  di  giugno,  esclusi  quelli  conseguenti a rettifica
operati entro il mese di luglio, quelli  derivanti  da  insufficienza
della   retribuzione   e  quelli  relativi  ai  pensionati  INPS  che
percepiscono le pensioni in rate bimestrali anticipate.
La  predetta  sanzione  pecuniaria  e'  ridotta  ad  un  ottavo se il
pagamento  degli  importi  trattenuti  a  seguito  dei  conguagli  e'
eseguito  nel  termine  di trenta giorni dalla prescritta scadenza, a
condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento
della sanzione  ridotta,  corrispondente  al  3,75  per  cento  degli
importi versati tardivamente, e degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I   sostituti  d'imposta  dovranno  evidenziare  nella  dichiarazione
modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato  il
recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio.
Nel  caso  in  cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel
mese di giugno risulti insufficiente  per  il  pagamento  dell'IRPEF,
degli  acconti  e  del  contributo  al  S.S.N.,  la  parte residua e'
trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di  luglio,
come  disposto dall'articolo 3, comma 8, del D.P.R. 4 settembre 1992,
n. 395.
Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta  nel
mese  di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti per
i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei
mesi successivi dello stesso  periodo  d'imposta.  Per  il  differito
pagamento,  per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di
giugno, si applica sulle somme trattenute nel mese di luglio,  e  nei
mesi  successivi  per  ulteriore  incapienza,  l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione
e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Tale interesse non deve essere oggetto di  autonoma  indicazione  nei
modelli  di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta e/o al
contributo pertanto, lo spazio dei modelli riservato  all'indicazione
degli   interessi   va   utilizzato   dal  sostituto  d'imposta  solo
nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta e/o del contributo.
Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di  novembre  1998  e'
trattenuto  l'importo  dell'unica  o  della  seconda  rata di acconto
relativo all'IRPEF. Nell'ipotesi in  cui  tale  retribuzione  risulti
insufficiente,  l'importo residuo sara' trattenuto sulla retribuzione
o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto  importo
l'interesse dello 0,50 per cento.
Se  al  termine  del  periodo  d'imposta  il  sostituto non ha potuto
trattenere  l'intero  importo  dell'imposta,  degli  acconti  e   del
contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dovuto dal dipendente per
insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei
vari  periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dello
0,50 per cento mensile comprensivo di quello  del  mese  di  gennaio,
dovranno   essere   versati   direttamente  al  Concessionario  della
Riscossione, a cura del lavoratore  dipendente  o  pensionato,  nello
stesso  mese  di  gennaio, con le modalita' previste per i versamenti
relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
A tal fine il sostituto d'imposta comunica, entro il mese di dicembre
1998, al lavoratore dipendente gli importi che devono  essere  ancora
versati  direttamente  da  quest'ultimo,  utilizzando  le stesse voci
contenute nel modello 730-3.
Nel caso in cui dal  prospetto  di  liquidazione  risultino  somme  a
credito   dell'assistito   per  IRPEF,  il  relativo  rimborso  sara'
effettuato unicamente mediante  una  corrispondente  riduzione  delle
ritenute   d'acconto   relative   ai  redditi  di  lavoro  dipendente
corrisposti al dichiarante nel mese di  giugno.  Ove  tale  ammontare
risulti  insufficiente,  il  rimborso  avverra'  utilizzando l'intero
importo delle ritenute operate dallo  stesso  sostituto  sui  redditi
corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.
Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo
delle  ritenute,  il sostituto rimborsera' agli interessati l'importo
residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate  nei  mesi
successivi  dello  stesso  periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei
rimborsi medesimi.
In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i  rimborsi  avranno
cadenza  mensile  sulla  base  di  una percentuale uguale per tutti i
dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo  globale
delle  ritenute  da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i
dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di
conguaglio) e l'ammontare  complessivo  del  credito  da  rimborsare;
l'importo  globale  delle  ritenute  da  operare  nel singolo mese e'
calcolato al netto dei compensi di cui all'articolo 6 del  D.P.R.  n.
395/92.
Le  somme per contributo al S.S.N. che dal prospetto di liquidazione,
modello 730-3, risultarlo a credito sono rimborsate  utilizzando  gli
importi  dei  contributi  riscossi  a  seguito della liquidazione dei
modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna Regione.
Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora  avuto
la  possibilita'  di  rimborsare per intero l'importo dell'imposta si
asterra' dal continuare ad effettuare detti rimborsi  e  comunichera'
all'interessato  utilizzando  le  stesse  voci  contenute nel modello
730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto  provvedendo
anche ad indicarli nella relativa certificazione.
Tali   importi   potranno   essere   fatti  valere  dal  contribuente
computandoli,   in   diminuzione   dell'imposta,   nella   successiva
dichiarazione   o  nella  prima  dichiarazione  utilmente  presentata
qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni  di  esonero,  il
contribuente  non presenta la dichiarazione dei redditi. Nell'ipotesi
in cui nella dichiarazione presentata nell'anno  successivo  non  sia
indicato  il  credito  risultante  dalla precedente dichiarazione, lo
stesso sara' riconosciuto dagli Uffici in sede di liquidazione  delle
imposte dovute o dei rimborsi spettanti.
Il   debito   o   il  credito  risultante  dalla  liquidazione  della
dichiarazione Mod.730 ed esposto nel modello 730-3 anche se d'importo
inferiore a lire 20.000 va, comunque, trattenuto dalle retribuzioni o
rimborsato.
1.11  Modalita'  di  rettifica  di  eventuali  errori  commessi   dal
sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.
Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di
liquidazione   modello  730-3,  gli  stessi  devono  essere  corretti
rideterminando gli importi a debito  o  a  credito  per  il  soggetto
interessato.   A   seguito   delle  predette  rideterminazioni  sara'
elaborato un nuovo modello 730-3,  sul  quale  sara'  riportata,  nel
riquadro  "messaggi",  la  seguente  dicitura:  "il  presente modello
sostituisce quello precedentemente elaborato". Qualora  la  rettifica
effettuata  riguardi  anche  il  modello  730  base, dovra' parimenti
essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che  andra'
consegnata  all'assistito  insieme al nuovo prospetto di liquidazione
prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.
Il  sostituto  effettuera'  il  conguaglio a rettifica nel successivo
mese di luglio.
In tale ipotesi si applica, come disposto dall'articolo 3,  comma  8,
del  D.P.R.  4  settembre  1992,  n.  395,  a  carico  del  sostituto
d'imposta, la sanzione pecuniaria del  3  per  cento  sulle  maggiori
somme  dovute  dal contribuente; non e' dovuto l'interesse dello 0,50
per cento a carico  del  contribuente.  Tale  interesse  va,  invece,
applicato  a  partire  dal  mese  di  agosto  qualora la retribuzione
corrisposta  nel  mese  di  luglio  e  nei  mesi  successivi  risulti
insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo.
Per  l'effettuazione  del  versamento  della  sanzione  pecuniaria va
utilizzato l'apposito codice tributo di cui al D.M. del 5 maggio 1994
pubblicato nella  G.U.  n.  110  del  13  maggio  1994,  nei  termini
previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce.
Se  il  conguaglio  a  rettifica e' effettuato dal sostituto oltre il
mese di luglio, non per incapienza della retribuzione,  si  applicano
le  disposizioni che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e
le relative sanzioni come previsto nel caso dei conguagli tardivi.
Qualora il rapporto di  lavoro  abbia  subito  una  interruzione  nel
periodo   precedente   alla   predisposizione  della  liquidazione  a
rettifica, il sostituto dovra' comunicare all'assistito  gli  importi
rettificati  che  dovranno  essere versati o al suo erede gli importi
rettificati che dovranno essere versati o rimborsati.
1.12 Casi particolari.
Nei  casi  in  cui,  prima  dell'effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio  a debito, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro
con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la  dichiarazione  modello
730,   lo  stesso  non  deve  effettuare  tali  operazioni,  ma  deve
comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo ed in acconto),
risultanti  dalle  operazioni  di  liquidazione  della  dichiarazione
presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato
secondo  le  modalita'  ed  i termini ordinariatamente previsti per i
versamenti relativi alla  dichiarazione  dei  redditi  delle  persone
fisiche;  ove  tali termini siano scaduti il versamento dovra' essere
effettuato unicamente presso  il  competente  Concessionario  per  la
riscossione, utilizzando gli appositi codici tributo.
In  caso  di  interruzione  del rapporto di lavoro avvenuto prima del
completamento  delle  operazioni  di  conguaglio,  in   presenza   di
conguagli  protratti  oltre  il  mese  di  giugno,  in conseguenza di
rettifica  o  derivanti  da  insufficienza  della  retribuzione,   il
sostituto  deve  ugualmente  comunicare  al  lavoratore dipendente le
somme ancora a debito che l'interessato dovra' autonomamente  versare
al  Concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dello
0,50 per cento mensile previsto in caso di conguagli protratti  oltre
il mese di giugno per insufficienza della retribuzione.
Nei casi di cessazione il sostituto d'imposta e' tenuto ad effettuare
l'eventuale  conguaglio  a  credito sempreche' la presentazione della
dichiarazione, anche tramite il CAAF, sia  avvenuta  in  vigenza  del
rapporto  di  lavoro. Tale credito sara' percepito dal lavoratore con
le modalita' normalmente utilizzate dal sostituto per  corrispondere,
ai propri dipendenti cessati, eventuali emolumenti residui.
Se  il  lavoratore  dipendente e' posto in aspettativa con assenza di
retribuzione o analoga posizione, viene a trovarsi in una  situazione
in  cui,  pur  non  essendo  intervenuta interruzione del rapporto di
lavoro,  vi  e'  tuttavia  sospensione  del  trattamento   economico.
Conseguentemente  la  persistenza del rapporto di lavoro, da' diritto
al lavoratore dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale,  anche  se
la  mancanza  della  retribuzione  impedisce  al  sostituto d'imposta
l'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito
Pertanto, allorche'  il  dipendente  si  venga  a  trovare  in  detta
posizione  di  aspettativa,  il  sostituto  d'imposta  non interrompe
l'assistenza ma si astiene dall'effettuare i conguagli a  debito,  le
cui  operazioni  dovranno essere autonomamente gestite dal lavoratore
dipendente con le stesse modalita' disciplinate nei sopracitati  casi
di cessazione del rapporto di lavoro.
Rimane   a   carico  del  lavoratore  dipendente  la  gestione  delle
operazioni di conguaglio a debito anche nel caso in cui la  posizione
di   aspettativa   dovesse  cessare  prima  della  fine  del  periodo
d'imposta; cio' al fine di evitare  che  il  contribuente  altrimenti
incorra,  per  il  periodo  di  aspettativa  senza  retribuzione, nel
pagamento degli interessi nella misura dello 0,50 per cento mensile.
Nei casi di  aspettativa  con  assenza  di  retribuzione,  o  analoga
posizione  (ad  esempio  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato ma
parziale verticale-ciclico) il sostituto d'imposta e' pero' tenuto ad
effettuare i conguagli a credito nei modi e nei tempi  ordinariamente
previsti.
Per  tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di
lavoro e di aspettativa, il  sostituto  d'imposta  dovra'  rilasciare
tempestivamente  apposita  comunicazione  contenente  gli importi che
dovranno essere versati utilizzando  le  stesse  voci  contenute  nel
modello 730-3.
Nel  caso  invece  di  decesso  del  lavoratore dipendente assistito,
avvenuto prima  dell'effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio
indicate  nell'articolo  3,  comma 5, del D.P.R. 4 settembre 1992, n.
395, non sussiste piu' per il sostituto l'obbligo  di  effettuare  le
operazioni  conseguenti alla liquidazione della dichiarazione modello
730.
Pertanto, nei casi di decesso  avvenuto  prima  dell'effettuazione  o
della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un
risultato  a  debito,  ai  sensi  di  quanto disposto nei commi 3 e 4
dell'articolo 5 del Regolamento, il sostituto  d'imposta  si  astiene
dall'effettuare i conguagli e comunica agli eredi che le somme dovute
dal  de  cuius  devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 65 del D.P.R  29  settembre  1973,  n  600,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
Gli  eredi  fruendo del piu' ampio termine, dovranno versare la somma
rimasta a debito o, se in sede di dichiarazione era  stata  richiesta
la  rateizzazione,  l'importo  delle  rate  non ancora trattenute. Si
rammenta che ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo  1977,  n.
97,  sostituita  dalla  legge  17 ottobre 1977, n. 749, gli eredi non
sono tenuti al versamento degli acconti.
Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore  dipendente  il
cui  prospetto  di  liquidazione  evidenzia  un credito, il sostituto
d'imposta  si  astiene   dall'effettuazione   delle   operazioni   di
conguaglio  e  comunica  agli  eredi gli importi risultanti a credito
utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto  di  liquidazione,
provvedendo  ad  indicarli  anche  nell'apposita  certificazione  (ex
modello 101 o 201).
Il  predetto  credito  risultante  dalla dichiarazione modello 730, a
simiglianza di quanto si puo' verificare per  i  soggetti  che  hanno
utilizzato  il  modello  ordinario  di  dichiarazione,  potra' essere
computato  nella  successiva  dichiarazione,  che  gli  eredi  devono
presentare   per   conto   del   contribuente   deceduto,   ai  sensi
dell'articolo 65, del D.P.R. 29 settembre l973, n. 600.
Ove in considerazione della situazione reddituale del  de  cuius  gli
eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa,
gli  stessi,  nell'ipotesi  di  credito  sopra  evidenziato,  possono
comunque presentare detta dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  6,  del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato
dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n.  90, successivamente  reiterato
dal  decreto-legge  31  marzo  1994,  n.  222, e dal decreto-legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.
Rimane comunque impregiudicata  la  possibilita'  per  gli  eredi  di
presentare  istanza  di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso l'erede rilevasse  delle  incogruenze  dalla  dichiarazione,
rispetto alla effettiva situazione reddituale del de cuius, lo stesso
puo'  presentare  il  modello ordinario di dichiarazione, integrativo
del modello 730 gia' presentato, per esporre redditi  non  dichiarati
in  tutto  o  in  parte,  ovvero  per  evidenziare oneri deducibili o
detraibili non indicati in tutto o in parte, fruendo del  piu'  ampio
termine  previsto dall'articolo 65, comma 3, del D.P.R.  29 settembre
1973, n. 600.
Le stesse modalita' vanno osservate per quanto riguarda il versamento
(o il rimborso) del contributo da parte dei lavoratori dipendenti per
i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro  o  degli
eredi del contribuente deceduto.
In tutti i casi particolari sopra illustrati la dichiarazione modello
730  risulta  comunque  validamente  presentata  a tutti gli effetti.
Anche nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad un  CAAF,  il
sostituto  d'imposta  deve  comunicare  all'assistito gli importi che
dovranno essere versati o al  suo  erede  gli  importi  che  dovranno
essere versati o rimborsati, ancorche' a seguito di una comunicazione
modello   730-4   rettificativa,   purche'   la  presentazione  della
dichiarazione mod. 730 al CAAF sia avvenuta in vigenza  del  rapporto
di lavoro.
Qualora  si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo
periodo  d'imposta,  da  un  datore  di  lavoro  ad  un  altro  senza
interruzione  del  rapporto  di  lavoro,  il nuovo datore di lavoro -
obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto
dell'operato del  precedente  datore  di  lavoro  -  e'  tenuto  alla
prosecuzione  delle  operazioni  di  assistenza fiscale. Tale obbligo
sussiste anche per il datore di lavoro con meno di cento  dipendenti,
qualora  il  precedente  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  dopo  la
presentazione da parte  dell'assistito  della  dichiarazione  modello
730.
Nel  caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore
di lavoro ad un altro di cui all'articolo 23, comma 7, del D.P.R.  n.
600  del  1973, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d),
del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il nuovo datore  di
lavoro  tiene  conto  di  quanto  operato dal precedente ai soli fini
della  effettuazione  delle   ritenute   dell'IRPEF,   del   relativo
conguaglio  di  fine  anno  e  della conseguente certificazione e non
assume in  relazione  a  quanto  sopra  precisato  alcun  obbligo  di
prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto.
2    Adempimenti  dei  Centri  autorizzati  di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati.
2.1 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.
Il lavoratore  dipendente  o  pensionato  per  ottenere  l'assistenza
fiscale puo' rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente
pensionistico,  ad  uno  dei centri autorizzati di assistenza fiscale
per lavoratori dipendenti e pensionati.
I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori  dipendenti
e   pensionati  hanno  l'obbligo  di  prestare  l'assistenza  fiscale
prevista dall'articolo 78 della legge n. 413  del  1991,  a  tutti  i
lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di
presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2.
Per  ottenere  l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. e' necessario che il
lavoratore dipendente nel periodo da aprile a giugno abbia uno stesso
sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste.
I lavoratori dipendenti e pensionati possono  presentare  il  modello
730  ai  C.A.A.F.  anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio
1998, al datore di lavoro o ente pensionistico  di  volersi  avvalere
dell'assistenza del C.A.A.F./dip (modello 730-6).
L'Amministrazione  finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori
dipendenti  e  pensionati  una  guida   esplicativa   dell'assistenza
fiscale,  comprendente  l'indicazione  delle  sedi  di tutti i Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale. Sara' cura dei
C.A.A.F.  interessati  pubblicizzare  l'ubicazione delle proprie sedi
mediante opportune iniziative che ne facilitino l'individuazione.
Al fine altresi' di favorire la  correntezza  e  la  trasparenza  dei
rapporti  con  gli  utenti,  i  C.A.A.F.  medesimi  provvederanno  ad
esporre,   nei   locali   adibiti   all'assistenza,   fotocopia   del
provvedimento    di    autorizzazione    ministeriale   all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale  e  ad  affiggere  il  manifesto
predisposto   dal   Ministero   delle   Finanze  recante  indicazioni
sintetiche sulle  modalita'  che  disciplinano  l'assistenza  fiscale
prestata dai C.A.A.F., nonche' la comunicazione del proprio orario di
apertura.    Per l'assistenza fiscale prestata, spetta ai C.A.A.F. il
compenso a carico del bilancio dello Stato di  cui  all'articolo  78,
comma   22,   della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sostituito
dall'articolo 14, comma 14, della Legge 27  dicembre  1997,  n.  449.
Pertanto  per  i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti
che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla e' dovuto
a carico di questi ultimi.  Nei confronti dei C.A.A.F.  di  cui  alle
lett.  a)  e  b)  del comma 1 dell'articolo 78 della legge n. 413/91,
quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con
i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al  comma  13-bis  del
citato articolo 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da
21  a  24  dello  stesso articolo.   L'assistenza fiscale deve essere
svolta secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato con  D
P.R.  4  settembre  1992,  n.  395,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a
particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle
varie fasi della  procedura  di  assistenza  prestata  dai  C.A.A.F.,
diversi  da  quelli  che  hanno  gia'  formato  oggetto  di esame con
riguardo all'assistenza  prestata  dai  sostituti  d'imposta  cui  si
rinvia.
2.2 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730/98).
I   lavoratori   dipendenti   possono   adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1997,  consegnando  al
C.A.A.F./dip.,  l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme
al modello 730, entro il 30 aprile 1998.
Qualora per eventi eccezionali siano previste  proroghe  dei  termini
per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  per  i
versamenti dei relativi tributi, si rinvia a  quanto  illustrato  nel
paragrafo 1.8.
Il  C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod.
730, deve verificare  che  per  l'assistito  sussistano  i  requisiti
necessari  per  poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che
nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati  gli  estremi
del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli per imposta e
relativi  acconti,  e  per  contributo al S.S.N. sulla retribuzione o
sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno 1998.
Se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio non e' lo
stesso che ha rilasciato la certificazione  relativa  ai  redditi  di
lavoro  dipendente, l'assistito non dovra' indicare i dati relativi a
quest'ultimo ma dovra', invece, compilare il modello 730 con  i  dati
del sostituto che effettua il conguaglio.
Si  precisa  che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione
con un C.A.A.F.,  anche  nelle  ipotesi  in  cui  la  raccolta  delle
dichiarazioni  viene  effettuata  per  il  tramite del sostituto, non
devono essere seguite le indicazioni di carattere generale  riportate
nella  testata del quadro C del modello 730. Infatti, in questi casi,
il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli  elementi  richiesti
nello  stesso  quadro  C,  relativi  al reddito erogato dal sostituto
d'imposta che ha stipulato la convenzione.
I  CAAF  impresa  non  possono  accettare  dichiarazioni   mod.   730
presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare
solo  in  regime  di  convenzione  come  previsto  dal  comma  13-bis
dell'articolo 78 della legge 413/91.
La dichiarazione dei redditi modello 730/98 e la corrispondente busta
chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente  il  modello  730-1
per  la  scelta  della  destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e la
scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF  devono  essere
consegnate direttamente al C.A.A.F.
Le  schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del
4 per mille dell'IRPEF vanno compilate dal  lavoratore  dipendente  o
pensionato  in  totale  autonomia  e  riservatezza  anche nel caso di
predisposizione   meccanografica   del   modello,    alla    presenza
dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.
Il  CAAF, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in
conformita' al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle
Finanze del 9 gennaio 1998.
Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovra' verificare che
la dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei  casi
di  dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia
sempre accompagnata dalla busta modello 730-1.  Le  dimensioni  della
busta  possono variare da cm.  23 a cm. 25 di larghezza e da cm. 11 a
cm. 16 di altezza.
Le  dichiarazioni  non  sottoscritte  e  non accompagnate dalle buste
modello 730-1, non possono essere accettate.
2.3  Prospetto  di  liquidazione  della  dichiarazione   e   relativa
comunicazione al sostituto d'imposta.
Il C.A.A.F., entro il 15 maggio 1998, deve consegnare al contribuente
assistito  copia  della  dichiarazione  dei  redditi  modello 730/98,
predisposta  tenendo   anche   conto   delle   eventuali   rettifiche
conseguenti  alle  operazioni  di  controllo  formale,  corredata del
relativo prospetto  di  liquidazione  dell'imposta,  degli  eventuali
acconti  del  contributo  al  S.S.N.,  nonche'  del numero delle rate
qualora sia stata richiesta la rateizzazione (modello 730-3).
Il modello 730-3 deve contenere, nel riquadro Messaggi, l'indicazione
relativa alla scelta per la destinazione dell'8 e  del  4  per  mille
dell'IRPEF, eventualmente effettuata dal contribuente.
Se  l'assistenza  fiscale viene prestata da un CAAF convenzionato con
il sostituto d'imposta le eventuali scelte di cui  sopra  non  devono
essere riportate nel prospetto di liquidazione.
Il  CAAF  trasmettera',  quindi,  in via telematica, i dati acquisiti
all'Amministrazione finanziaria.
Il rispetto del predetto termine di consegna  consente  all'assistito
il  riscontro  dei  dati  reddituali  contenuti  nella  dichiarazione
liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la  rettifica
degli  eventuali  errori  commessi  dal  CAAF, ovvero per valutare la
propria posizione  tributaria  ai  fini  della  presentazione  di  un
eventuale  modello  ordinario  di  dichiarazione,  integrativo  della
dichiarazione mod. 730 gia presentata.
La sottoscrizione del prospetto  di  liquidazione,  modello  730-3  e
della   corrispondente   comunicazione  al  sostituto  d'imposta  del
risultato contabile, modello  730-4,  puo'  essere  effettuata  anche
mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per
la compilazione dei relativi modelli.
I  modelli  730-4,  concernenti la comunicazione, bolla di consegna e
ricevuta  del  risultato  contabile,  devono  essere  consegnati   al
sostituto   d'imposta;  una  copia  del  modello  730-4  deve  essere
restituita, per ricevuta, alla struttura del CAAF,  che  ha  prestato
l'assistenza fiscale, indicata nel modello stesso
I  modelli  730-4  possono  essere  costituiti anche da un tabulato a
stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste dal modello
stesso.  Qualora i modelli siano costituiti da piu' pagine, la  terza
sezione  deve  essere  compilata  soltanto  nell'ultima  pagina, come
stabilito dall'articolo  1,  comma  2,  del  Decreto  Ministeriale  9
gennaio 1998.
I  risultati  contabili,  modello  730-4, relativi alle dichiarazioni
presentate dai pensionati devono pervenire entro e  non  oltre  il  5
maggio,  agli  enti  che  erogano  pensioni,  e  quelli relativi alle
dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non  oltre
il 15 maggio 1998 ai sostituti d'imposta.
A  titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a
un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna
a sostituti aventi sede in localita'' distanti  da  quella  operativa
del  C.A.A.F.,  con  conseguenti  difficolta'  nell'esecuzione  degli
adempimenti  previsti,   possono   essere   utilizzati   sistemi   di
trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui
dovra'  seguire  la  consegna  del  documento originale), sempreche',
beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei
modelli da parte dei sostituti interessati.
La consegna delle comunicazioni dei risultati contabili modello 730-4
deve avvenire mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del
Ministero del Tesoro, Bilancio e  Programmazione  economica  e  delle
altre  amministrazioni  dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, del D.P.R. n.  395 del 1992.
Qualora le  suddette  Amministrazioni  non  siano  in  condizione  di
utilizzare  supporti  magnetici  possono  richiedere,  almeno  trenta
giorni prima della scadenza del termine entro  il  quale  i  C.A.A.F.
devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate
mediante supporto cartaceo.
I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito
di  specifici  accordi  con  i  C.A.A.F.,  possono ottenere da questi
ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.
I supporti magnetici contenenti i dati  relativi  alle  comunicazioni
modello   730-4  devono  essere  predisposti  in  conformita''  delle
specifiche tecniche contenute nell'apposito  allegato  B  al  Decreto
Ministeriale del 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17.1.1998.
Qualora  le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai
sostituti d'imposta o agli  enti  pensionistici  e  in  relazione  al
ritardo  questi  non  siano  stati  in  grado  di  operare i relativi
conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel  mese
di  giugno,  i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di
paga utile successivo a quello di ricezione della  comunicazione  del
risultato contabile, purche' compreso nel periodo d'imposta in cui e'
stata prestata l'assistenza.
Parimenti,  anche  i  conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi
dal CAAF e non effettuati sulla retribuzione dell'assistito nel  mese
di  luglio  possono  essere  effettuati  oltre tale data, ma entro il
periodo d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli  assimilabili
a quelli conseguenti a comunicazioni tardive.
Detti  conguagli  devono comunque essere stati oggetto di rettifica e
di conseguente comunicazione all'assistito entro  i  termini  fissati
dalla  normativa  vigente  e  devono quindi essere stati variati, dal
soggetto  che  presta  l'assistenza,  per  l'invio  telematico  delle
dichiarazioni modello 730 all'Amministrazione finanziaria.
In  tutti  i  casi  di  conguagli  effettuati dopo il mese di giugno,
esclusi quelli conseguenti a  rettifica  operati  entro  il  mese  di
luglio, quelli derivanti da insufficienza della retribuzione e quelli
dei  pensionati  INPS che percepiscono la pensione in rate bimestrali
anticipate, si applicano le disposizioni specifiche che  disciplinano
il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni.
I   sostituti  d'imposta  dovranno  evidenziare  nella  dichiarazione
modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato  il
recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio
2.4  Modalita'  di  rettifica  degli errori commessi dal C.A.A.F. nel
prospetto di liquidazione.
Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di
liquidazione  modello  730-3  gli  stessi  devono   essere   corretti
rideterminando  gli  importi  a  debito  o a credito per l'assistito.
Conseguentemente sara' elaborato un nuovo  modello  730-3  sul  quale
sara'  annotata,  nel  riquadro  "messaggi", la dicitura "il presente
modello  sostituisce  quello  precedentemente  elaborato".   Ove   la
rettifica  effettuata  riguardi  il  modello  730/98,  dovra'  essere
rettificata anche la copia del modello di  dichiarazione  che  andra'
consegnata all'assistito.
Il  predetto modello rettificato dovra' essere consegnato entro il 15
giugno  1998,  al  lavoratore  dipendente   o   pensionato,   insieme
all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.
Dovra'  essere  altresi'  compilato  un nuovo modello 730-4 sul quale
verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il
1› giugno 1998 risultando festivo il previsto termine del 31  maggio,
agli  enti  pensionistici  ed  entro  il  15  giugno  1998 agli altri
sostituti d'imposta.
Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a  rettifica
tratterra', a carico del contribuente, che potra' rivalersi sul CAAF,
la  sanzione  pecuniaria  del  3  per  cento sugli eventuali maggiori
importi dovuti. Tale importo sara' versato con le modalita'  previste
per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dello 0,50 per
cento.
Tale  interesse  va  invece  applicato, a partire dal mese di agosto,
qualora si verifichi incapienza nella  retribuzione  corrisposta  nel
mese di luglio e nei mesi successivi.
                 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
                                         ROMANO