Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Ai Ministeri
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Ragioneria generale
dello Stato
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Direzione generale per
i servizi periferici del tesoro
Ai Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Ai centri autorizzati di assistenza
fiscale
e, per conoscenza;
Alle direzioni centrali del
Ministero delle finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alle ragionerie centrali dei
Ministeri
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
Al Consorzio nazionale
concessionari
1 Adempimenti dei sostituti d'imposta
1.1 Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.
L'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni, dispone che i possessori di redditi di
lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma
1, lett. a) d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui
redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche
presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti
che hanno erogato i redditi stessi.
I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono i sostituti
d'imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e cioe':
a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'articolo 51 del T.U.I.R.;
b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;
c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi
dell'articolo 49 del T.U.I.R.;
d) le societa' di persone e le associazioni senza personalita'
giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R;
e) gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del
T.U.I.R;
Sono altresi' obbligati a prestare l'assistenza fiscale le
amministrazioni di cui all'articolo 29 dello stesso D.P.R n. 600 e
cioe':
a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo;
b) le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della
Repubblica della Corte Costituzionale nonche' della Presidenza della
Repubblica.
Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza
fiscale e' prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi
compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.
Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'articolo 47,
lett. d), del T.U.I.R. l'assistenza fiscale e' prestata dall'Istituto
Centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le
ritenute su detti redditi ai sensi dell'articolo 25 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un
numero di lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta' ai non
prestare l'assistenza fiscale. Gli enti che erogano trattamenti
pensionistici sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale nei
confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti.
Ai fini dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1998 occorre
fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e con
contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1997.
I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la
prestano facoltativamente sono tenuti a fornire l'assistenza ai
lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno
espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio
datore di lavoro o ente pensionistico.
I sostituti d'imposta sono comunque tenuti a prestare l'assistenza
fiscale qualora gli stessi per motivi organizzativi abbiano esonerato
i propri dipendenti dalla presentazione della prevista comunicazione.
1.1.a Amministrazioni dello Stato
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, sono tenute, senza tener conto del limite dei cento
dipendenti, a prestare assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno
richiesta. Di conseguenza anche le strutture periferiche o decentrate
delle Amministrazioni in argomento, come gli istituti scolastici,
costituendo una derivazione dell'organo di appartenenza sono tenute
al rispetto di tale obbligo.
Tali Amministrazioni hanno l'obbligo di fornire direttamente
l'assistenza ai propri dipendenti considerato che, alle stesse, non
sono date le possibilita', previste invece per i sostituti d'imposta,
di stipulare le convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza
fiscale e di costituire un CAAF., come si evince dal combinato
disposto dei commi 13-bis e 20 dell'articolo 78 della Legge 30
dicembre 1991, n. 413
Al riguardo va specificato che mentre il comma 13-bis parla
genericamente di sostituti d'imposta, il comma 20 fa esplicito
riferimento ai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai
sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
Pertanto, considerato che le Amministrazioni dello Stato effettuano
le ritenute ai sensi del successivo articolo 29, le stesse devono
necessariamente essere escluse dalla possibilita' di stipulare le
predette convenzioni e di costituire un CAAF.
Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti dal
comma 16 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come
precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868
del 9 giugno 1993.
Anche alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla
Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano
detti compensi, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota
prot. N. 119283 del 22 aprile 1996.
1.2 Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale.
L'assistenza fiscale e' prestata nei confronti dei:
- lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui
all'articolo 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi
equiparati;
- lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della
piccola pesca possessori dei redditi di cui all'articolo 47, comma l,
lett. a), del T.U.I.R.;
- sacerdoti possessori dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
lett. d), del T.U.I.R;
- i lavoratori dipendenti e i pensionati che in aggiunta al reddito
di lavoro dipendente o di pensione hanno posseduto anche alcuni
redditi assoggettabili a tassazione separata;
- i produttori agricoli, tenuti al versamento dei contributi
previdenziali.
A decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1997,
possono usufruire dell'assistenza fiscale anche:
- i lavoratori che percepiscono, indennita' sostitutive del reddito
di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione,
l'indennita' di mobilita' ecc.);
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri
titolari di cariche pubbliche elettive quali i consiglieri regionali,
provinciali, comunali.
Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti
da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto; cio' in quanto detti redditi sono
esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lett. c), del T.U.I.R.
Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o
ente pensionistico anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto
con detti sostituti d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la
dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo dell'anno successivo.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza puo'
essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il
periodo compreso tra il mese di marzo e quello di giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Puo' essere consentito ai lavoratori dipendenti assunti nel mese di
aprile di usufruire dell'assistenza fiscale presentando la
dichiarazione mod. 730 ad un CAAF autonomamente prescelto.
In via generale possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori
dipendenti i quali hanno uno stesso sostituto d'imposta che sia in
grado di gestire le varie fasi dell'assistenza.
1.3 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale
I soggetti individuati nel primo paragrafo sono tenuti a prestare
l'assistenza fiscale nei riguardi degli aventi diritto che ne abbiano
fatto richiesta entro il 15 gennaio 1998.
Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato,
detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente
svolge la funzione di sostituto d'imposta, poiche' e' l'unita'
operativa che rilascia la certificazione relativa agli emolumenti e
alle ritenute, a prestare l'assistenza fiscale, o altro ufficio
all'uopo designato.
Qualora il contribuente abbia in corso piu' rapporti di lavoro
dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto
d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la
pensione di importo maggiore.
La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita
comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel
modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle Finanze del
9 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n.10 alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 serie generale del 9.1.1998. La
comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della
programmazione dell'assistenza.
Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali
il rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si instaura
successivamente alla data del 15 gennaio 1998.
Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni
modello 730-6 a lui pervenute.
Il sostituto e' esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le
predette comunicazioni gli siano state consegnate ovvero gli siano
comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1998.
Il lavoratore dipendente o pensionato, per ottenere l'assistenza
fiscale, deve rivolgersi al proprio datore di lavoro o ente
pensionistico o, in alternativa, ad un C.A.A.F. per lavoratori
dipendenti e pensionati.
E' previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati ne diana comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto
di imposta. Se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i
termini stabiliti, la predetta comunicazione puo' comunque rivolgersi
ad un C.A.A.F.; anche in questo caso il sostituto e' tenuto
all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla scorta dei
dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si e' rivolto.
La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza
fiscale non e' necessaria nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato e degli enti che erogano pensioni.
Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di
assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di professionisti o di
imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta
comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta stesso per
l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata.
Il sostituto d'imposta e' esonerato dall'obbligo di assistenza
fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'articolo 78,
comma 20, della legge n. 413/1991, o abbia stipulato le convenzioni
di cui al comma 13-bis dello stesso articolo 78. In entrambi i casi
e' il C.A.A.F. che assume la responsabilita' dell'assistenza fiscale
prestata.
I soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza
fiscale al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico devono
presentare le dichiarazioni modello 730/98 entro il 31 marzo 1998.
Non si ritiene invece che detto termine vada osservato in caso di
avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro,
in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a questo
ultimo di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di
raccolta delle dichiara- zioni effettuata dal datore di lavoro per
conto del C.A.A.F.; in questa ultima ipotesi, infatti, rimane fermo
lo stesso termine del 31 marzo.
Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad
un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto,
l'articolo 14, comma 4, del D.P.R 4 settembre 1992, n. 395,
sostituito dall'articolo 5, comma 2, lett. m) del decreto-legge 6
dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal
decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio
1994, n 473, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato
entro il mese di aprile, sempreche' sia ancora in corso il rapporto
di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere
alle operazioni di conguaglio.
Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli
che si avvalgono della facolta' di non prestare assistenza fiscale
per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non
superiore a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio
da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile
della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730,
presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al
Centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo
il modello 730-6.
Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i
sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno
stipulato le apposite convenzioni previste dall'articolo 78, comma
13-bis, della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni.
Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte
secondo le modalita' previste dal Titolo I del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 395 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai
sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'articolo 78
della legge n. 413/91, nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni
dichiarazione elaborata. Il compenso e' erogato secondo le modalita'
previste dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 4 settembre 1992, n.
395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo
reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla
legge 27 luglio 1994, n. 473.
I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti
inferiore alle venti unita' che presentano la dichiarazione di
sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico hanno
diritto, oltre al compenso di lire 20.000, ad un ulteriore compenso
di lire 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza
fiscale; resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al
comma 16 dell'articolo 78 della legge n. 413/91, la maggiorazione di
lire 5.000 per i soli sostituti d'imposta che presentano la
dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770 su supporto
magnetico, pur non essendone obbligati ai sensi del comma 15 dello
stesso articolo 78.
Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione
dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili
da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti.
Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale
prevista dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e'
gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di
lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.
1.4 Convenzioni di cui all'articolo 78, comma 13-bis, della legge n.
413/91
Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-bis dell'articolo 78 della
citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni,
l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e' obbligato,
puo' essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare
fra il medesimo sostituto e uno o piu'' Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale per le imprese costituiti da associazioni
sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro e da quelle alle quali e'
riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro
delle Finanze.
Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i Centri
autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come
chiarito con circolare n. 5 prot. IV- 7-029/94, del 25.1.1994, del
Dipartimento delle Entrate, nonche' con quelli costituiti da uno o
piu' sostituti d'imposta.
E' esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilita' di
stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n.
804, secondo le modifiche apportate al comma 13-bis dell'articolo 78
della legge n. 413/91, dall'articolo 6, comma 1, lett. f), del
decreto-legge 28 febbraio 1994, n.138, non convertito e
successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260,
convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.
Considerato il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel
comma 13-bis dell'articolo 78 della legge n 413 del 1991, resta
conseguentemente esclusa la possibilita' di stipulare le convenzioni
di cui al detto comma con qualsiasi altro soggetto diverso dai
C.A.A.F. abilitati.
Le convenzioni, di cui sopra devono essere stipulate direttamente tra
il sostituto d'imposta ed il centro di assistenza fiscale abilitato.
Eventuali convenzioni stipulate in contrasto con la normativa sopra
richiamata non possono essere utilmente considerate ai fini
dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente.
Stante la necessita' di assicurare uniformita' di trattamento nei
rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno
richiesta, la consegna del modello 730/98 deve avvenire entro il 31
marzo 1998 anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni,
intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni di controllo
formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta
e degli acconti del contributo al S.S.N.
Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F.
convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non
direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.
Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o
piu' C.A.A.F., e' opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori
dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi
ultimi diversamente dai lavoratori che fruiscono dell'assistenza
fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, devono
indicare nel quadro C del modello 730 anche i dati relativi ai
redditi erogati dal sostituto stesso.
Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche
nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle
dichiarazioni per il tramite del sostituto.
Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle
predette convenzioni, la responsabilita' e' assunta interamente dal
Centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il quale, ai
sensi dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 e successive
modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del
medesimo articolo 78, e dall'articolo 15 del citato D.P.R. n.
395/1992 e successive modificazioni.
Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di cui al
comma 13-bis del precitato articolo 78 non spetta il compenso di cui
al successivo comma 16. Detto compenso spetta al C.A.A.F.
convenzionato ai sensi del comma 22 dello stesso articolo 78 anche se
le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono
effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.
1.5 Adempimenti relativi all'assistenza fiscale prestata dai
sostituti d'imposta che hanno assunto tale funzione nei primi mesi
dell'anno 1998.
Il comma 15 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
dispone che i sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza
fiscale ai propri dipendenti devono indicare nella dichiarazione
modello 770 anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello
730 presentate dai dipendenti e provvedere ad inviare
all'Amministrazione finanziaria le buste modello 730-1, ricevute
dagli assistiti.
I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste successivamente al
31 dicembre 1997 e che hanno prestato assistenza fiscale ai propri
dipendenti, non essendo tenuti a presentare la dichiarazione di
sostituto d'imposta modello 770/98, per il periodo d'imposta 1997,
non sono in grado di inviare all'Amministrazione finanziaria nei
termini previsti le dichiarazioni modello 730/98, i prospetti di
liquidazione modello 730-3, le buste modello 730-1 e le altre
indicazioni relative ai conguagli per l'assistenza fiscale prestata
nel primo anno di attivita' di sostituto d'imposta.
Pertanto le dichiarazioni modello 730/98, sia su supporto magnetico
che cartaceo nonche' le indicazioni relative ai conguagli dovranno
essere trasmesse nell'anno 1999 unitamente alla prima dichiarazione
modello 770 che il sostituto d'imposta e' tenuto a presentare.
Le buste modello 730-1 devono essere consegnate all'Amministrazione
finanziaria nei modi e nei termini indicati dallo specifico decreto.
1.6 Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo
di acconto.
La certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 1997,
rilasciata agli interessati entro il mese di febbraio 1998, deve
contenere ai fini della compilazione della dichiarazione modello 730
le indicazioni relative agli importi del primo, secondo o unico
acconto per IRPEF e per contributo al SSN trattenuti ai lavoratori
dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale
nel precedente periodo d'imposta nonche' i crediti non rimborsati dal
sostituto d'imposta.
Nella stessa certificazione e' data facolta' ai datori di lavoro di
indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano
che pervengano le comunicazioni da parte dei C.A.A.F. che hanno
prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti.
La sottoscrizione della predetta certificazione puo' essere
effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica
1.7 Pagamenti rateali
A partire dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno
1998 anche i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
possono, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 9
luglio 1997, n. 241, richiedere la suddivisione in rate di uguale
importo, del saldo e del primo acconto IRPEF, del saldo CSSN e
dell'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione
separata. Non e' possibile, invece, chiedere il pagamento rateale
della seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF Detta richiesta deve
essere espressa dal contribuente indicando nella Sezione IIL colonna
F4, casella 3 del mod. 730 il numero delle rate in cui intende
frazionare il debito. Il numero delle rate mensili puo' essere
compreso da un minimo di due a un massimo di sei. La scelta del
pagamento rateale si intende effettuata per le imposte e il
contributo, risultati globalmente a debito.
L'importo delle singole rate sara' sempre calcolato dal sostituto
d'imposta che effettua il conguaglio, anche nei casi di assistenza
fiscale prestata da un CAAF. Lo stesso sostituto calcolera' il
previsto interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile.
Nei casi in cui la retribuzione mensile o la rata di pensione risulti
insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto
d'imposta che effettua il conguaglio applichera', oltre all'interesse
dello 0,50 per cento mensile riferito alla dilazione di pagamento,
anche l'interesse previsto dall'articolo 3, comma 8, del D.P.R.
395/92, nella misura dello 0,50 per cento mensile come disposto
dall'articolo 21, comma 5, del Decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa con
assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta
comunichera' all'interessato l'importo delle rate non ancora
trattenute. Il contribuente provvedera' a versare direttamente, alle
scadenze delle singole rate, quanto ancora dovuto.
In caso di decesso dovranno essere seguite, invece, le modalita'
indicate al punto 1.12 - Casi particolari.
1.8 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod. 730/98.
I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione presentando, entro il 31 marzo 1998, al sostituto
d'imposta o all'ente che eroga la pensione l'apposita dichiarazione
dei redditi redatta su stampato conforme al modello 730/98 approvato
con decreto del Ministro delle Finanze del 9 gennaio 1998, pubblicato
sul S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n 14 del 19 gennaio 1998
Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei termini
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il
versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano
trovare applicazione per quanto concerne spostamenti dei termini
previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di
taLi proroghe, infatti, non e' attuabile in un sistema complesso,
quale quello dell'assistenza, che vede coinvolti oltre al
contribuente e all'Amministrazione finanziaria altri soggetti, quali
i sostituti d'imposta ed i CAAF.
I contribuenti che intendono avvalersi della proroga dei termini
potranno usufruire presentando l'ordinario modello di dichiarazione
nei nuovi termini previsti.
I modelli 730/98 e le buste modello 730-1, possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali.
La dichiarazione dei redditi mod. 730/98 e la busta, contenente la
scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto per
mille dell'Irpef e la scheda per la scelta della destinazione del 4
per mille dell'Irpef, devono essere consegnate al soggetto che presta
l'assistenza.
Le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del
4 per mille dell'IRPEF vanno compilate dal lavoratore dipendente o
pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di
predisposizione meccanografica del modello, alla presenza
dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.
Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto,
deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati
nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle Finanze
del 9 gennaio 1998.
In base all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta
delle dichiarazioni modello 730 puo' essere effettuata dal C.A.A.F.
convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche
per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta
modello 730-2 e' sottoscritta dal sostituto d'imposta quale
incaricato della raccolta.
Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto
d'imposta verifichera' che la dichiarazione sia sottoscritta dal
contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge
dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1.
Le dimensioni della busta, in conformita' al citato decreto di
approvazione del modello 730, possono variare entro i seguenti
limiti: larghezza da cm. 23 a cm. 25, altezza da cm. 11 a cm 16. La
busta modello 730-1 va consegnata chiusa e siglata sui lembi di
chiusura.
Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste
modello 730-1 non possono essere accettate.
1.9 Prospetto di liquidazione della dichiarazione.
Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, deve integrare i
redditi esposti dall'assistito riportando nel quadro C i dati
relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora in sede di
ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore
dipendente, delle somme corrisposte e delle ritenute operate da
precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza deve
tener conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro C.
I sostituti che hanno trattenuto gli importi relativi agli acconti
per il 1997 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro F.
Nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta si avvalga al proprio
interno di una struttura articolata, ad esempio sezione retribuzioni
distinta dalla sezione assistenza fiscale, e quest'ultima debba
integrare i dati esposti dal lavoratore nel quadro C del modello 730
e debba tenere conto di eventuali acconti trattenuti, dovendo
attingere i dati dall'altra sezione, e' necessario che vi sia un
opportuno coordinamento fra le stesse, al fine di garantire sia la
corretta redazione della dichiarazione modello 730, e del prospetto
di liquidazione sia la regolare effettuazione dei conguagli sulle
retribuzioni. Comunque, qualora all'interno della struttura
articolata si dovesse verificare un ritardo nelle comunicazioni, i
conguagli dovranno essere effettuati nel primo periodo di paga utile
successivo a quello di ricezione dei dati occorrenti, purche'
compreso nello stesso anno d'imposta.
Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini
dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere
conto di eventuali minori importi che il contribuente intende
versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un
minore importo per l'acconto dell'IRPEF deve comunicare, sotto la
propria responsabilita', al datore di lavoro o all'ente
pensionistico, il minore acconto utilizzando l'apposito spazio
previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun
versamento l'assistito dovra' barrare le apposite caselle del rigo F4
del modello 730/98.
La ripartizione fra primo e secondo acconto sara' effettuata dal
datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di
liquidazione modello 730-3.
Il lavoratore dipendente puo' comunque richiedere, entro il 30
settembre 1998, con apposita comunicazione diretta al proprio
sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a
novembre o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento,
affinche' il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente
conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre.
Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta
comunicazione va presentata al datore di lavoro.
Nel caso in cui nello svolgimento delle operazioni di controllo e
liquidazione delle dichiarazioni modello 730 vengano riscontrate
anomalie e/o incongruenze, che comportano la non effettuazione delle
operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o
da rimborsare, le stesse devono essere tempestivamente comunicate
all'assistito.
Cio' determina l'interruzione dell'assistenza fiscale e comporta
l'obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione
utilizzando il modello ordinario nei termini previsti dall'articolo
9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dopo aver eseguito le operazioni di controllo formale e di
liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali correzioni, il
sostituto deve consegnare al contribuente o ad un suo incaricato,
entro il termine del 15 maggio 1998, in unico esemplare, copia della
dichiarazione, corredata del relativo prospetto di liquidazione
modello 730-3 nel quale sono indicati gli importi dovuti per Irpef e
relativi acconti, contributo al S.S.N., ed eventualmente il numero
delle rate mensili richieste.
Il prospetto di liquidazione deve essere sottoscritto dal sostituto e
la sottoscrizione puo' avvenire anche mediante sistemi di
elaborazione automatica.
Il rispetto del termine del 15 maggio e' necessario onde consentire
all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello
730 e nel prospetto di liquidazione, al fine di segnalare eventuali
errori commessi dal sostituto d'imposta onde permettergli, nei
successivi trenta giorni, di poter rettificare i modelli
precedentemente elaborati, nonche' di valutare la propria posizione
tributaria anche ai fini della presentazione, nei termini previsti,
di un eventuale modello ordinario di dichiarazione, integrativo del
modello 730 gia' presentato, come previsto dall'articolo 2, comma 8,
del D.P.R. n. 395/92.
Il modello ordinario di dichiarazione, integrativo del mod. 730, puo'
essere presentato sia per indicare redditi non dichiarati o
dichiarati in misura inferiore, sia per indicare o modificare oneri
deducibili o detraibili. In tal caso il lavoratore dipendente o
pensionato dovra' provvedere ad effettuare autonomamente il
versamento delle maggiori imposte o del maggior contributo al
Servizio Sanitario Nazionale eventualmente dovuti, o in caso di
eccedenza d'imposta e/o contributo potra' optare tra la richiesta di
rimborso ed il riporto dell'eccedenza d'imposta nella successiva
dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione integrativa non interrompe
l'assistenza fiscale e, pertanto, il sostituto d'imposta procedera'
nella gestione della dichiarazione modello 730 a suo tempo
presentata, senza tenere in alcun conto la dichiarazione integrativa,
ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia.
In sede di controllo delle dichiarazioni e di liquidazione delle
imposte, ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, l'Amministrazione finanziaria provvedera' ad unificare le due
dichiarazioni presentate per lo stesso periodo d'imposta dal
contribuente.
1.10 Effettuazione del conguaglio relativo alle imposte e al
contributo risultanti dal prospetto di liquidazione.
L'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395,
modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6
dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal
decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio
1994, n.473, dispone che l'importo dell'imposta, degli acconti per
IRPEF e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione,
modello 730-3 e, nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F.,
l'analogo importo risultante dal modello 730-4, e' trattenuto dalla
retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno.
Sempre nel mese di giugno e' trattenuta la prima rata dei versamenti
a saldo e degli eventuali acconti dovuti, qualora il contribuente ne
abbia fatto richiesta
Si precisa che per i pensionati dell'INPS, che percepiscono la
pensione in rate bimestrali anticipate, le operazioni di conguaglio
sono effettuate nel mese di luglio o di agosto. Qualora sia stata
richiesta la rateizzazione il termine di pagamento della prima rata
coincidera' con tali mesi.
Per la legittima effettuazione dei conguagli e per la salvaguardia
della posizione dichiarativa degli assistiti e' opportuno, che i
sostituti d'imposta prima di effettuare i conguagli sulle
retribuzioni, verifichino la regolare provenienza del mod. 730-4.
Le eventuali comunicazioni modello 730-4 relative a lavoratori
dipendenti con i quali il sostituto d'imposta non ha mai instaurato
un rapporto di lavoro, devono essere restituite sollecitamente al
C.A.A.F. che le ha inviate, affinche' quest'ultimo possa porre in
essere le opportune iniziative dirette ad individuare tempestivamente
il sostituto d'imposta che deve effettuare i relativi conguagli.
L'importo dell'imposta e del relativo acconto e' versato unitamente
alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il
sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle
ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando
l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al
concessionario della riscossione. I soggetti indicati nell'articolo
29 del D.P.R. n. 600 del 1973, che versano le ritenute relative ai
redditi di lavoro dipendente alle sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato, devono indicare l'apposito capitolo anziche' il codice
tributo.
L'importo relativo all'acconto sull'imposta dovuta sui redditi
soggetti a tassazione separata, trattenuto dalla retribuzione
corrisposta nel mese di giugno, deve essere versato utilizzando
l'apposito codice tributo.
L'importo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovra'
essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno
1998 e versato alla Regione territorialmente competente nei termini e
con le modalita' previste per tutte le contribuzioni per le
prestazioni del S.S.N. relative alle retribuzioni erogate
utilizzando il modello DM/10/S.
Qualora il sostituto d'imposta, a seguito dei conguagli effettuati,
non esegua, in tutto o in parte, i versamenti degli importi
trattenuti alle prescritte scadenze, e' soggetto, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, a sanzione pecuniaria pari al trenta per cento di ogni
importo non versato o versato oltre le prescritte scadenze.
Identica sanzione e' applicabile nei casi di conguagli effettuati
dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica
operati entro il mese di luglio, quelli derivanti da insufficienza
della retribuzione e quelli relativi ai pensionati INPS che
percepiscono le pensioni in rate bimestrali anticipate.
La predetta sanzione pecuniaria e' ridotta ad un ottavo se il
pagamento degli importi trattenuti a seguito dei conguagli e'
eseguito nel termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza, a
condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento
della sanzione ridotta, corrispondente al 3,75 per cento degli
importi versati tardivamente, e degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione
modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato il
recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio.
Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel
mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF,
degli acconti e del contributo al S.S.N., la parte residua e'
trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio,
come disposto dall'articolo 3, comma 8, del D.P.R. 4 settembre 1992,
n. 395.
Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel
mese di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti per
i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei
mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito
pagamento, per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di
giugno, si applica sulle somme trattenute nel mese di luglio, e nei
mesi successivi per ulteriore incapienza, l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione
e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei
modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta e/o al
contributo pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione
degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo
nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta e/o del contributo.
Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre 1998 e'
trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto
relativo all'IRPEF. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti
insufficiente, l'importo residuo sara' trattenuto sulla retribuzione
o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo
l'interesse dello 0,50 per cento.
Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto
trattenere l'intero importo dell'imposta, degli acconti e del
contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dovuto dal dipendente per
insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei
vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dello
0,50 per cento mensile comprensivo di quello del mese di gennaio,
dovranno essere versati direttamente al Concessionario della
Riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato, nello
stesso mese di gennaio, con le modalita' previste per i versamenti
relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
A tal fine il sostituto d'imposta comunica, entro il mese di dicembre
1998, al lavoratore dipendente gli importi che devono essere ancora
versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci
contenute nel modello 730-3.
Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a
credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sara'
effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente
corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare
risulti insufficiente, il rimborso avverra' utilizzando l'intero
importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi
corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.
Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo
delle ritenute, il sostituto rimborsera' agli interessati l'importo
residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi
successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei
rimborsi medesimi.
In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno
cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i
dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale
delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i
dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di
conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare;
l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e'
calcolato al netto dei compensi di cui all'articolo 6 del D.P.R. n.
395/92.
Le somme per contributo al S.S.N. che dal prospetto di liquidazione,
modello 730-3, risultarlo a credito sono rimborsate utilizzando gli
importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei
modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna Regione.
Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto
la possibilita' di rimborsare per intero l'importo dell'imposta si
asterra' dal continuare ad effettuare detti rimborsi e comunichera'
all'interessato utilizzando le stesse voci contenute nel modello
730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo
anche ad indicarli nella relativa certificazione.
Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente
computandoli, in diminuzione dell'imposta, nella successiva
dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata
qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il
contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. Nell'ipotesi
in cui nella dichiarazione presentata nell'anno successivo non sia
indicato il credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo
stesso sara' riconosciuto dagli Uffici in sede di liquidazione delle
imposte dovute o dei rimborsi spettanti.
Il debito o il credito risultante dalla liquidazione della
dichiarazione Mod.730 ed esposto nel modello 730-3 anche se d'importo
inferiore a lire 20.000 va, comunque, trattenuto dalle retribuzioni o
rimborsato.
1.11 Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal
sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.
Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di
liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti
rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto
interessato. A seguito delle predette rideterminazioni sara'
elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara' riportata, nel
riquadro "messaggi", la seguente dicitura: "il presente modello
sostituisce quello precedentemente elaborato". Qualora la rettifica
effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovra' parimenti
essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra'
consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione
prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.
Il sostituto effettuera' il conguaglio a rettifica nel successivo
mese di luglio.
In tale ipotesi si applica, come disposto dall'articolo 3, comma 8,
del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, a carico del sostituto
d'imposta, la sanzione pecuniaria del 3 per cento sulle maggiori
somme dovute dal contribuente; non e' dovuto l'interesse dello 0,50
per cento a carico del contribuente. Tale interesse va, invece,
applicato a partire dal mese di agosto qualora la retribuzione
corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi risulti
insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo.
Per l'effettuazione del versamento della sanzione pecuniaria va
utilizzato l'apposito codice tributo di cui al D.M. del 5 maggio 1994
pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 1994, nei termini
previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce.
Se il conguaglio a rettifica e' effettuato dal sostituto oltre il
mese di luglio, non per incapienza della retribuzione, si applicano
le disposizioni che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e
le relative sanzioni come previsto nel caso dei conguagli tardivi.
Qualora il rapporto di lavoro abbia subito una interruzione nel
periodo precedente alla predisposizione della liquidazione a
rettifica, il sostituto dovra' comunicare all'assistito gli importi
rettificati che dovranno essere versati o al suo erede gli importi
rettificati che dovranno essere versati o rimborsati.
1.12 Casi particolari.
Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di
conguaglio a debito, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro
con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello
730, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve
comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo ed in acconto),
risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione
presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato
secondo le modalita' ed i termini ordinariatamente previsti per i
versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche; ove tali termini siano scaduti il versamento dovra' essere
effettuato unicamente presso il competente Concessionario per la
riscossione, utilizzando gli appositi codici tributo.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto prima del
completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di
conguagli protratti oltre il mese di giugno, in conseguenza di
rettifica o derivanti da insufficienza della retribuzione, il
sostituto deve ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le
somme ancora a debito che l'interessato dovra' autonomamente versare
al Concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dello
0,50 per cento mensile previsto in caso di conguagli protratti oltre
il mese di giugno per insufficienza della retribuzione.
Nei casi di cessazione il sostituto d'imposta e' tenuto ad effettuare
l'eventuale conguaglio a credito sempreche' la presentazione della
dichiarazione, anche tramite il CAAF, sia avvenuta in vigenza del
rapporto di lavoro. Tale credito sara' percepito dal lavoratore con
le modalita' normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere,
ai propri dipendenti cessati, eventuali emolumenti residui.
Se il lavoratore dipendente e' posto in aspettativa con assenza di
retribuzione o analoga posizione, viene a trovarsi in una situazione
in cui, pur non essendo intervenuta interruzione del rapporto di
lavoro, vi e' tuttavia sospensione del trattamento economico.
Conseguentemente la persistenza del rapporto di lavoro, da' diritto
al lavoratore dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale, anche se
la mancanza della retribuzione impedisce al sostituto d'imposta
l'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito
Pertanto, allorche' il dipendente si venga a trovare in detta
posizione di aspettativa, il sostituto d'imposta non interrompe
l'assistenza ma si astiene dall'effettuare i conguagli a debito, le
cui operazioni dovranno essere autonomamente gestite dal lavoratore
dipendente con le stesse modalita' disciplinate nei sopracitati casi
di cessazione del rapporto di lavoro.
Rimane a carico del lavoratore dipendente la gestione delle
operazioni di conguaglio a debito anche nel caso in cui la posizione
di aspettativa dovesse cessare prima della fine del periodo
d'imposta; cio' al fine di evitare che il contribuente altrimenti
incorra, per il periodo di aspettativa senza retribuzione, nel
pagamento degli interessi nella misura dello 0,50 per cento mensile.
Nei casi di aspettativa con assenza di retribuzione, o analoga
posizione (ad esempio rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma
parziale verticale-ciclico) il sostituto d'imposta e' pero' tenuto ad
effettuare i conguagli a credito nei modi e nei tempi ordinariamente
previsti.
Per tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di
lavoro e di aspettativa, il sostituto d'imposta dovra' rilasciare
tempestivamente apposita comunicazione contenente gli importi che
dovranno essere versati utilizzando le stesse voci contenute nel
modello 730-3.
Nel caso invece di decesso del lavoratore dipendente assistito,
avvenuto prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio
indicate nell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 4 settembre 1992, n.
395, non sussiste piu' per il sostituto l'obbligo di effettuare le
operazioni conseguenti alla liquidazione della dichiarazione modello
730.
Pertanto, nei casi di decesso avvenuto prima dell'effettuazione o
della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un
risultato a debito, ai sensi di quanto disposto nei commi 3 e 4
dell'articolo 5 del Regolamento, il sostituto d'imposta si astiene
dall'effettuare i conguagli e comunica agli eredi che le somme dovute
dal de cuius devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 65 del D.P.R 29 settembre 1973, n 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Gli eredi fruendo del piu' ampio termine, dovranno versare la somma
rimasta a debito o, se in sede di dichiarazione era stata richiesta
la rateizzazione, l'importo delle rate non ancora trattenute. Si
rammenta che ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n.
97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749, gli eredi non
sono tenuti al versamento degli acconti.
Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore dipendente il
cui prospetto di liquidazione evidenzia un credito, il sostituto
d'imposta si astiene dall'effettuazione delle operazioni di
conguaglio e comunica agli eredi gli importi risultanti a credito
utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione,
provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (ex
modello 101 o 201).
Il predetto credito risultante dalla dichiarazione modello 730, a
simiglianza di quanto si puo' verificare per i soggetti che hanno
utilizzato il modello ordinario di dichiarazione, potra' essere
computato nella successiva dichiarazione, che gli eredi devono
presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi
dell'articolo 65, del D.P.R. 29 settembre l973, n. 600.
Ove in considerazione della situazione reddituale del de cuius gli
eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa,
gli stessi, nell'ipotesi di credito sopra evidenziato, possono
comunque presentare detta dichiarazione ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato
dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, successivamente reiterato
dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e dal decreto-legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.
Rimane comunque impregiudicata la possibilita' per gli eredi di
presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso l'erede rilevasse delle incogruenze dalla dichiarazione,
rispetto alla effettiva situazione reddituale del de cuius, lo stesso
puo' presentare il modello ordinario di dichiarazione, integrativo
del modello 730 gia' presentato, per esporre redditi non dichiarati
in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o
detraibili non indicati in tutto o in parte, fruendo del piu' ampio
termine previsto dall'articolo 65, comma 3, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
Le stesse modalita' vanno osservate per quanto riguarda il versamento
(o il rimborso) del contributo da parte dei lavoratori dipendenti per
i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o degli
eredi del contribuente deceduto.
In tutti i casi particolari sopra illustrati la dichiarazione modello
730 risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
Anche nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad un CAAF, il
sostituto d'imposta deve comunicare all'assistito gli importi che
dovranno essere versati o al suo erede gli importi che dovranno
essere versati o rimborsati, ancorche' a seguito di una comunicazione
modello 730-4 rettificativa, purche' la presentazione della
dichiarazione mod. 730 al CAAF sia avvenuta in vigenza del rapporto
di lavoro.
Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo
periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza
interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro -
obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto
dell'operato del precedente datore di lavoro - e' tenuto alla
prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale. Tale obbligo
sussiste anche per il datore di lavoro con meno di cento dipendenti,
qualora il precedente rapporto di lavoro sia cessato dopo la
presentazione da parte dell'assistito della dichiarazione modello
730.
Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore
di lavoro ad un altro di cui all'articolo 23, comma 7, del D.P.R. n.
600 del 1973, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d),
del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il nuovo datore di
lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini
della effettuazione delle ritenute dell'IRPEF, del relativo
conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non
assume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di
prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto.
2 Adempimenti dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati.
2.1 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.
Il lavoratore dipendente o pensionato per ottenere l'assistenza
fiscale puo' rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente
pensionistico, ad uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale
per lavoratori dipendenti e pensionati.
I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti
e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale
prevista dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i
lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di
presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2.
Per ottenere l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. e' necessario che il
lavoratore dipendente nel periodo da aprile a giugno abbia uno stesso
sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste.
I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello
730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio
1998, al datore di lavoro o ente pensionistico di volersi avvalere
dell'assistenza del C.A.A.F./dip (modello 730-6).
L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori
dipendenti e pensionati una guida esplicativa dell'assistenza
fiscale, comprendente l'indicazione delle sedi di tutti i Centri
autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale. Sara' cura dei
C.A.A.F. interessati pubblicizzare l'ubicazione delle proprie sedi
mediante opportune iniziative che ne facilitino l'individuazione.
Al fine altresi' di favorire la correntezza e la trasparenza dei
rapporti con gli utenti, i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad
esporre, nei locali adibiti all'assistenza, fotocopia del
provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale e ad affiggere il manifesto
predisposto dal Ministero delle Finanze recante indicazioni
sintetiche sulle modalita' che disciplinano l'assistenza fiscale
prestata dai C.A.A.F., nonche' la comunicazione del proprio orario di
apertura. Per l'assistenza fiscale prestata, spetta ai C.A.A.F. il
compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 78,
comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituito
dall'articolo 14, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti
che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla e' dovuto
a carico di questi ultimi. Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle
lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge n. 413/91,
quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con
i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-bis del
citato articolo 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da
21 a 24 dello stesso articolo. L'assistenza fiscale deve essere
svolta secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato con D
P.R. 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni ed
integrazioni. Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a
particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle
varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F.,
diversi da quelli che hanno gia' formato oggetto di esame con
riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si
rinvia.
2.2 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730/98).
I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1997, consegnando al
C.A.A.F./dip., l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme
al modello 730, entro il 30 aprile 1998.
Qualora per eventi eccezionali siano previste proroghe dei termini
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per i
versamenti dei relativi tributi, si rinvia a quanto illustrato nel
paragrafo 1.8.
Il C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod.
730, deve verificare che per l'assistito sussistano i requisiti
necessari per poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che
nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati gli estremi
del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli per imposta e
relativi acconti, e per contributo al S.S.N. sulla retribuzione o
sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno 1998.
Se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio non e' lo
stesso che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi di
lavoro dipendente, l'assistito non dovra' indicare i dati relativi a
quest'ultimo ma dovra', invece, compilare il modello 730 con i dati
del sostituto che effettua il conguaglio.
Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione
con un C.A.A.F., anche nelle ipotesi in cui la raccolta delle
dichiarazioni viene effettuata per il tramite del sostituto, non
devono essere seguite le indicazioni di carattere generale riportate
nella testata del quadro C del modello 730. Infatti, in questi casi,
il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli elementi richiesti
nello stesso quadro C, relativi al reddito erogato dal sostituto
d'imposta che ha stipulato la convenzione.
I CAAF impresa non possono accettare dichiarazioni mod. 730
presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare
solo in regime di convenzione come previsto dal comma 13-bis
dell'articolo 78 della legge 413/91.
La dichiarazione dei redditi modello 730/98 e la corrispondente busta
chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1
per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e la
scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF devono essere
consegnate direttamente al C.A.A.F.
Le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del
4 per mille dell'IRPEF vanno compilate dal lavoratore dipendente o
pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di
predisposizione meccanografica del modello, alla presenza
dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.
Il CAAF, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in
conformita' al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle
Finanze del 9 gennaio 1998.
Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovra' verificare che
la dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei casi
di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia
sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della
busta possono variare da cm. 23 a cm. 25 di larghezza e da cm. 11 a
cm. 16 di altezza.
Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste
modello 730-1, non possono essere accettate.
2.3 Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa
comunicazione al sostituto d'imposta.
Il C.A.A.F., entro il 15 maggio 1998, deve consegnare al contribuente
assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730/98,
predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche
conseguenti alle operazioni di controllo formale, corredata del
relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, degli eventuali
acconti del contributo al S.S.N., nonche' del numero delle rate
qualora sia stata richiesta la rateizzazione (modello 730-3).
Il modello 730-3 deve contenere, nel riquadro Messaggi, l'indicazione
relativa alla scelta per la destinazione dell'8 e del 4 per mille
dell'IRPEF, eventualmente effettuata dal contribuente.
Se l'assistenza fiscale viene prestata da un CAAF convenzionato con
il sostituto d'imposta le eventuali scelte di cui sopra non devono
essere riportate nel prospetto di liquidazione.
Il CAAF trasmettera', quindi, in via telematica, i dati acquisiti
all'Amministrazione finanziaria.
Il rispetto del predetto termine di consegna consente all'assistito
il riscontro dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione
liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la rettifica
degli eventuali errori commessi dal CAAF, ovvero per valutare la
propria posizione tributaria ai fini della presentazione di un
eventuale modello ordinario di dichiarazione, integrativo della
dichiarazione mod. 730 gia presentata.
La sottoscrizione del prospetto di liquidazione, modello 730-3 e
della corrispondente comunicazione al sostituto d'imposta del
risultato contabile, modello 730-4, puo' essere effettuata anche
mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per
la compilazione dei relativi modelli.
I modelli 730-4, concernenti la comunicazione, bolla di consegna e
ricevuta del risultato contabile, devono essere consegnati al
sostituto d'imposta; una copia del modello 730-4 deve essere
restituita, per ricevuta, alla struttura del CAAF, che ha prestato
l'assistenza fiscale, indicata nel modello stesso
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a
stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste dal modello
stesso. Qualora i modelli siano costituiti da piu' pagine, la terza
sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina, come
stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 9
gennaio 1998.
I risultati contabili, modello 730-4, relativi alle dichiarazioni
presentate dai pensionati devono pervenire entro e non oltre il 5
maggio, agli enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle
dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre
il 15 maggio 1998 ai sostituti d'imposta.
A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a
un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna
a sostituti aventi sede in localita'' distanti da quella operativa
del C.A.A.F., con conseguenti difficolta' nell'esecuzione degli
adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di
trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui
dovra' seguire la consegna del documento originale), sempreche',
beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei
modelli da parte dei sostituti interessati.
La consegna delle comunicazioni dei risultati contabili modello 730-4
deve avvenire mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e delle
altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, del D.P.R. n. 395 del 1992.
Qualora le suddette Amministrazioni non siano in condizione di
utilizzare supporti magnetici possono richiedere, almeno trenta
giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F.
devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate
mediante supporto cartaceo.
I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito
di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi
ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.
I supporti magnetici contenenti i dati relativi alle comunicazioni
modello 730-4 devono essere predisposti in conformita'' delle
specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato B al Decreto
Ministeriale del 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17.1.1998.
Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai
sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al
ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi
conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel mese
di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di
paga utile successivo a quello di ricezione della comunicazione del
risultato contabile, purche' compreso nel periodo d'imposta in cui e'
stata prestata l'assistenza.
Parimenti, anche i conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi
dal CAAF e non effettuati sulla retribuzione dell'assistito nel mese
di luglio possono essere effettuati oltre tale data, ma entro il
periodo d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli assimilabili
a quelli conseguenti a comunicazioni tardive.
Detti conguagli devono comunque essere stati oggetto di rettifica e
di conseguente comunicazione all'assistito entro i termini fissati
dalla normativa vigente e devono quindi essere stati variati, dal
soggetto che presta l'assistenza, per l'invio telematico delle
dichiarazioni modello 730 all'Amministrazione finanziaria.
In tutti i casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno,
esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di
luglio, quelli derivanti da insufficienza della retribuzione e quelli
dei pensionati INPS che percepiscono la pensione in rate bimestrali
anticipate, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano
il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni.
I sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione
modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato il
recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio
2.4 Modalita' di rettifica degli errori commessi dal C.A.A.F. nel
prospetto di liquidazione.
Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di
liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti
rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito.
Conseguentemente sara' elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale
sara' annotata, nel riquadro "messaggi", la dicitura "il presente
modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Ove la
rettifica effettuata riguardi il modello 730/98, dovra' essere
rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andra'
consegnata all'assistito.
Il predetto modello rettificato dovra' essere consegnato entro il 15
giugno 1998, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme
all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.
Dovra' essere altresi' compilato un nuovo modello 730-4 sul quale
verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il
1 giugno 1998 risultando festivo il previsto termine del 31 maggio,
agli enti pensionistici ed entro il 15 giugno 1998 agli altri
sostituti d'imposta.
Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica
tratterra', a carico del contribuente, che potra' rivalersi sul CAAF,
la sanzione pecuniaria del 3 per cento sugli eventuali maggiori
importi dovuti. Tale importo sara' versato con le modalita' previste
per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dello 0,50 per
cento.
Tale interesse va invece applicato, a partire dal mese di agosto,
qualora si verifichi incapienza nella retribuzione corrisposta nel
mese di luglio e nei mesi successivi.
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO