IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione; Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si e' proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attivita' formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalita' delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia; Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale e' stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita' per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Vista l'istanza prodotta dall'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989; Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 14 marzo 1997; Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia; Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto Istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformita' di trattamento con le scuole gia' riconosciute in base ad identica procedura; Decreta: Art. 1. Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto italiano di formazione di analisi bioenergetica con sede in Roma, e' riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalita' indicate nell'istanza di riconoscimento.