IL RETTORE
  Visto   lo  statuto   dell'Universita'  degli   studi  dell'Aquila,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge 11 aprile 1953,  n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista  la legge  14  agosto 1982,  n. 590  -  Istituzione di  nuove
universita';
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed  in particolare il  primo comma dell'art.  16 relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  1992  (modificato  dai
decreti del  Presidente della  Repubblica 12 aprile  1994 e  6 giugno
1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti
universitari;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1997; senato accademico del 29
ottobre 1997; consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1997);
  Rilevata  la necessita'  di approvare  con urgenza  la modifica  di
statuto in deroga  al termine triennale di cui all'art.  17 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la legge  15  maggio 1997,  n.  127, relativa  all'autonomia
didattica;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e  gli studenti)  del 5  agosto 1997,  protocollo n.  2079/Ufficio I,
recante art. 17, commi 95, 101 e  119, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizo;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e gli studenti)  del 19 marzo 1998, protocollo n.  440/Ufficio I, con
cui si esprime  parere favorevole all'istituzione del  nuovo corso di
diploma universitario in tecnici in biotecnologie;
  Visto l'art.  10 dello statuto di  autonomia dell'Universita' degli
studi dell'Aquila  emanato con decreto  rettorale n. 196-0072  del 30
dicembre 1996;
  Considerato  che  nelle  more  e  dell'emanazione  del  Regolamento
didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi
dei corsi di  laurea, di diploma, delle scuole  di specializzazione e
dirette a fini speciali vengono  operate sul vecchio statuto, emanato
ai sensi dell'art.  17 del sopracitato testo unico,  ed approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica  27 ottobre 1983, n.  837, e
successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  Sono inseriti  i nuovi articoli dal  n. 135 al n.  139, relativi al
corso di diploma universitario in tecnici in biotecnologie; nell'art.
207 sulla  normativa generale  delle scuole  dirette a  fini speciali
viene  eliminata la  scuola diretta  a fini  speciali per  tecnici in
biotecnologie e vengono abrogati gli articoli dal n. 254 al n. 259 ad
essa relativi, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.
                         Diploma universitario
                     in tecnici in biotecnologie
                              Art. 135.
             Finalita', caratteristiche, norme di accesso
                        e durata degli studi
  Presso  la facolta'  di  medicina e  chirurgia dell'Universita'  di
L'Aquila e' istituito  il corso di diploma  universitario per tecnici
in biotecnologie.
  Il corso di  diploma ha durata triennale ed ha  lo scopo di formare
operatori scientifici  con conoscenze  teoricopratiche di base  e con
competenze  altamente  specifiche   applicate  ai  seguenti  settori:
biotecnologie  farmaceutiche,  biotecnologie  mediche,  biotecnologie
veterinarie e biotecnologie industriali.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso agli studi universitari e  le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'.
                              Art. 136.
                      Articolazione degli studi
  Ciascuno dei tre anni di  corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli  nel regolamento didattico della
facolta'.
  Il  corso di  diploma prevede  milleottocento ore  di insegnamento,
delle quali ottocentocinquanta ore di tirocinio pratico.
  Il  tirocinio   potra'  essere  svolto  anche   presso  qualificate
strutture di  ricerca scientifica, reparti  di ricerca e  sviluppo di
enti  ed  imprese pubbliche  e  private  operanti nel  settore  delle
biotecnologie, previa stipula di apposite convenzioni.
  Per  essere ammessi  a sostenere  l'esame di  diploma universitario
occorre aver  superato l'accertamento,  con esito  positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esami
stabiliti dal consiglio della struttura  didattica o dal consiglio di
facolta'.
  L'esame  di  diploma  consiste   in  una  discussione  tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante  il  quale  potra'  essere discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  I contenuti  didatticoformativi minimi obbligatori del  corso degli
studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 139.
  Gli  studenti  sono  tenuti  a  frequentare  un  corso  di  inglese
scientifico.  Le  modalita'  di  accertamento  saranno  definite  dal
consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facolta'.
                              Art. 137.
                        Regolamento di Ateneo
  Il consiglio della struttura didattica  o il consiglio di facolta',
nel  recepire nello  statuto di  Ateneo e  nel regolamento  didattico
l'ordinamento  didattico nazionale,  indica, per  ciascuna area,  gli
insegnamenti   attingendoli   dai   settori   scientificodisciplinari
indicati nell'art. 139.
                              Art. 138.
                        Manifesto degli studi
  All'atto di  predisposizione del  manifesto annuale degli  studi il
consiglio  della  struttura  didattica  o il  consiglio  di  facolta'
definira' con  proprio regolamento quanto disposto  dal secondo comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In  particolare  il  consiglio   della  struttura  didattica  o  il
consiglio di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 135;
  b)  stabilisce i  corsi  ufficiali di  insegnamento  e le  relative
denominazioni facendo  riferimento ai  contenuti didatticoscientifici
dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
  c) ripartisce  il monte ore  di ciascuna area tra  gli insegnamenti
che vi afferiscono,  precisando per ogni corso  la frazione destinata
ad attivita' teoricopratiche;
  d) fissa  la frazione  temporale delle  discipline afferenti  ad un
medesimo corso integrato;
  e) provvede  alla copertura  degli insegnamenti nel  rispetto delle
vigenti leggi;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi,
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
                              Art. 139.
         Articolazione del corso di diploma in aree formative
  Aree  didattiche  (e  relativo   monte  ore),  settori  scientifico
disciplinari, obiettivi didattici formativi.
  Il consiglio della struttura didattica  potra' variare il monte ore
destinato alle aree di una  quantita' non superiore al 30% scegliendo
quindi insegnamenti anche al di fuori delle aree sottoindicate.
Area 1 - Fisicamatematica (100 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire la conoscenza della matematica indispensabile per affontare
le discipline del corso di diploma;
  impartire i concetti basilari di informatica e statistica, curando,
in particolare, la loro applicabilita' a problemi biologici;
  fornire  le nozioni  principali della  fisica classica,  nonche' le
basi  teoriche  di  metodologie   fisiche  utilizzate  nella  ricerca
tecnologica.
  Settori  scientificodisciplinari:  A02A,  A02B, A04A,  B01A,  B01B,
K05A, K05B, K06X, S01B, P01X.
Area 2 - Chimica di base (100 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire le basi fondamentali della chimica generale ed inorganica;
  fornire le conoscenze di  base della chimica organica approfondendo
in particolare lo studio delle molecole di interesse biologico.
  Settori scientificodisciplinari: C03X, C05X.
Area 3 - Biologica (200 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio
morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi;
  fornire gli  elementi fondamentali della genetica  e della biologia
molecolare;
  fornire  le  cognizioni  di   base  della  biochimica  generale  ed
applicata;
  fornire le conoscenze  fondamentali dell'organizzazione strutturale
e molecolare,  nonche' delle funzioni di  microrganismi procarioti ed
eucarioti;
  impartire le  basi della  biofisica e  della fisiologia  generale e
cellulare.
  Settori  scientificodisciplinari:  E01A,  E02C, E02A,  E04A,  E04B,
E05A, E05B, E06A, E11X, E12X, G07A, F05X, G08B, V30A, V30B.
Area 4 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (100 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire le  basi fondamentali  di tecnologie di  culture cellulari:
coltivazione  e   manipolazione  genetica  di  virus   e  di  cellule
procarioti ed eucariotiche. Principi e tecniche.
  Settori  scientificodisciplinari:  E01E,  E04A, E04B,  E05A,  E02B,
E13X, G04X, G08B.
Area 5 - Immunologia generale ed applicata (50 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire le basi conoscitive dell'organizzazione e dei meccanismi di
azione   a  livello   molecolare,  del   sistema  immunitario   e  le
applicazioni biotecnologiche dell'immunologia.
  Settori  scientificodisciplinari:  F04A,  E04B, E05A,  V31A,  V32A,
V32B.
Area 6 - Farmacologia e fisiopatologia (75 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  basandosi sulle  conoscenze fisiologiche delle  funzioni organiche,
fornire gli elementi di base per lo studio della fisiopatologia;
  fornire gli  elementi di base della  farmacologia (farmacoterapia e
tossicologia),   nonche'   i   principi  teorici   essenziali   della
farmacologia cellulare e molecolare;
   fornire gli elementi di base della chimica farmaceutica.
  Settori  scientificodisciplinari:  C07X,  E07X, F04A,  F04B,  V31A,
V33A.
  Area 7  - Biotecnologia  applicata al laboratorio  ed all'industria
(150 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire  le conoscenze  pratiche relative  alle applicazioni  delle
biotecnologie sia in campo preparativo che analitico;
  trattare   accuratamente  l'aspetto   della  regolamentazione   per
l'organizzazione  e la  gestione di  laboratorio, in  particolare per
quanto  attiene al  controllo  di sicurezza  di  processi o  prodotti
bioteconlogici.
  Settori  scientificodisciplinari:  C08X,  C10X, E04B,  E05A,  E12X,
P03X, F05X, G08A, G08B, V33B.
Area 8 - Bioinformatica e bioimmagini (75 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire  le  conoscenze sulle  modalita'  di  reti telematiche  per
l'accesso a banche  dati di sequenze e strutture di  acidi nucleici e
proteine; metodi  di produzione di strutture  secondarie di proteine,
modellistica  molecolare  computerizzata,   analisi  quantitativa  di
immagini digitalizzate.
  Settori scientificodisciplinari: K05B, K06X.
Area 9 - Economia ed organizzazione aziendale (100 ore).
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire i fondamenti di organizzazione e di economia o gestione che
regolano   ogni  fase   delle   attivita'   svolte  nelle   industrie
biotecnologiche (progettazione e/o  sviluppo della ricerca, brevetti,
produzione).
  Settori  scientificodisciplinari:  C08X,  G01X, I27X,  N01X,  P01A,
P02A, P02B, P02D.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  nell'anno  accademico
1997/1998.
   L'Aquila, 31 marzo 1998
                                                 Il rettore: Bignardi