IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1997; senato accademico del 29 ottobre 1997; consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1997); Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizo; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 19 marzo 1998, protocollo n. 440/Ufficio I, con cui si esprime parere favorevole all'istituzione del nuovo corso di diploma universitario in tecnici in biotecnologie; Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996; Considerato che nelle more e dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Sono inseriti i nuovi articoli dal n. 135 al n. 139, relativi al corso di diploma universitario in tecnici in biotecnologie; nell'art. 207 sulla normativa generale delle scuole dirette a fini speciali viene eliminata la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie e vengono abrogati gli articoli dal n. 254 al n. 259 ad essa relativi, con conseguente scorrimento degli articoli successivi. Diploma universitario in tecnici in biotecnologie Art. 135. Finalita', caratteristiche, norme di accesso e durata degli studi Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di L'Aquila e' istituito il corso di diploma universitario per tecnici in biotecnologie. Il corso di diploma ha durata triennale ed ha lo scopo di formare operatori scientifici con conoscenze teoricopratiche di base e con competenze altamente specifiche applicate ai seguenti settori: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche, biotecnologie veterinarie e biotecnologie industriali. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'. Art. 136. Articolazione degli studi Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. Il corso di diploma prevede milleottocento ore di insegnamento, delle quali ottocentocinquanta ore di tirocinio pratico. Il tirocinio potra' essere svolto anche presso qualificate strutture di ricerca scientifica, reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie, previa stipula di apposite convenzioni. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esami stabiliti dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facolta'. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante il quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. I contenuti didatticoformativi minimi obbligatori del corso degli studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 139. Gli studenti sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facolta'. Art. 137. Regolamento di Ateneo Il consiglio della struttura didattica o il consiglio di facolta', nel recepire nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 139. Art. 138. Manifesto degli studi All'atto di predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica o il consiglio di facolta' definira' con proprio regolamento quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio della struttura didattica o il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 135; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didatticoscientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata ad attivita' teoricopratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; e) provvede alla copertura degli insegnamenti nel rispetto delle vigenti leggi; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi, le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 139. Articolazione del corso di diploma in aree formative Aree didattiche (e relativo monte ore), settori scientifico disciplinari, obiettivi didattici formativi. Il consiglio della struttura didattica potra' variare il monte ore destinato alle aree di una quantita' non superiore al 30% scegliendo quindi insegnamenti anche al di fuori delle aree sottoindicate. Area 1 - Fisicamatematica (100 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire la conoscenza della matematica indispensabile per affontare le discipline del corso di diploma; impartire i concetti basilari di informatica e statistica, curando, in particolare, la loro applicabilita' a problemi biologici; fornire le nozioni principali della fisica classica, nonche' le basi teoriche di metodologie fisiche utilizzate nella ricerca tecnologica. Settori scientificodisciplinari: A02A, A02B, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, K06X, S01B, P01X. Area 2 - Chimica di base (100 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire le basi fondamentali della chimica generale ed inorganica; fornire le conoscenze di base della chimica organica approfondendo in particolare lo studio delle molecole di interesse biologico. Settori scientificodisciplinari: C03X, C05X. Area 3 - Biologica (200 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi; fornire gli elementi fondamentali della genetica e della biologia molecolare; fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata; fornire le conoscenze fondamentali dell'organizzazione strutturale e molecolare, nonche' delle funzioni di microrganismi procarioti ed eucarioti; impartire le basi della biofisica e della fisiologia generale e cellulare. Settori scientificodisciplinari: E01A, E02C, E02A, E04A, E04B, E05A, E05B, E06A, E11X, E12X, G07A, F05X, G08B, V30A, V30B. Area 4 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (100 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire le basi fondamentali di tecnologie di culture cellulari: coltivazione e manipolazione genetica di virus e di cellule procarioti ed eucariotiche. Principi e tecniche. Settori scientificodisciplinari: E01E, E04A, E04B, E05A, E02B, E13X, G04X, G08B. Area 5 - Immunologia generale ed applicata (50 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire le basi conoscitive dell'organizzazione e dei meccanismi di azione a livello molecolare, del sistema immunitario e le applicazioni biotecnologiche dell'immunologia. Settori scientificodisciplinari: F04A, E04B, E05A, V31A, V32A, V32B. Area 6 - Farmacologia e fisiopatologia (75 ore). Obiettivi della didattica sono: basandosi sulle conoscenze fisiologiche delle funzioni organiche, fornire gli elementi di base per lo studio della fisiopatologia; fornire gli elementi di base della farmacologia (farmacoterapia e tossicologia), nonche' i principi teorici essenziali della farmacologia cellulare e molecolare; fornire gli elementi di base della chimica farmaceutica. Settori scientificodisciplinari: C07X, E07X, F04A, F04B, V31A, V33A. Area 7 - Biotecnologia applicata al laboratorio ed all'industria (150 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire le conoscenze pratiche relative alle applicazioni delle biotecnologie sia in campo preparativo che analitico; trattare accuratamente l'aspetto della regolamentazione per l'organizzazione e la gestione di laboratorio, in particolare per quanto attiene al controllo di sicurezza di processi o prodotti bioteconlogici. Settori scientificodisciplinari: C08X, C10X, E04B, E05A, E12X, P03X, F05X, G08A, G08B, V33B. Area 8 - Bioinformatica e bioimmagini (75 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire le conoscenze sulle modalita' di reti telematiche per l'accesso a banche dati di sequenze e strutture di acidi nucleici e proteine; metodi di produzione di strutture secondarie di proteine, modellistica molecolare computerizzata, analisi quantitativa di immagini digitalizzate. Settori scientificodisciplinari: K05B, K06X. Area 9 - Economia ed organizzazione aziendale (100 ore). Obiettivi della didattica sono: fornire i fondamenti di organizzazione e di economia o gestione che regolano ogni fase delle attivita' svolte nelle industrie biotecnologiche (progettazione e/o sviluppo della ricerca, brevetti, produzione). Settori scientificodisciplinari: C08X, G01X, I27X, N01X, P01A, P02A, P02B, P02D. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore nell'anno accademico 1997/1998. L'Aquila, 31 marzo 1998 Il rettore: Bignardi