Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli  uffici dell'mposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al segretariato generale
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Ai Ministeri
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al Senato della Repubblica
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
1. Premessa.
  Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  istitutivo
dell'imposta   regionale   sulle  attivita'   produttive,   introduce
modifiche strutturali del sistema  tributario vigente, realizzando un
significativo decentramento  del prelievo dallo Stato  alle regioni e
agli enti  locali, funzionale  alla trasformazione in  senso federale
dello Stato.
  Il predetto  decreto legislativo  ha inoltre  disposto l'abolizione
dell'ILOR,  dell'ICIAP,  dell'imposta   sul  patrimonio  netto  delle
imprese, della  tassa di  concessione governativa  per l'attribuzione
della partita  IVA nonche' dei  contributi per il  Servizio sanitario
nazionale e di altri contributi.
  Presupposto  dell'imposta regionale  sulle attivita'  produttive e'
l'esercizio abituale  nel territorio  delle regioni di  una attivita'
diretta  alla  produzione   o  allo  scambio  di   beni  ovvero  alla
prestazione di  servizi. La  ripartizione della base  imponibile, nei
casi  in cui  il  contribuente  operi in  piu'  regioni, deve  essere
effettuata  in relazione  alla distribuzione  tra le  diverse regioni
dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.
2. Ambito soggettivo.
  Ai sensi dell'art. 3, comma  1, lettera e), del decreto legislativo
n. 446  del 1997, sono  sggetti passivi dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive, tra  gli altri, gli enti pubblici  e privati di
cui all'art. 87,  comma 1, lettera c), del testo  unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917  (TUIR),  ivi  compresi quelli  indicati  nel
successivo art. 88.
  In particolare, si tratta:
  degli enti  pubblici e  privati, diversi dalle  societa', residenti
nel territorio  dello Stato,  che non hanno  per oggetto  esclusivo o
principale l'esercizio  di attivita'  commerciali (art. 87,  comma 1,
lettera c), del TUIR);
  degli organi  e delle amministrazioni dello  Stato, compresi quelli
ad ordiramento  autonomo, anche se dotati  di personalita' giuridica,
dei comuni, dei consorzi tra  enti locali, delle associazioni e degli
enti  gestori di  demani collettivi,  delle comunita'  montane, delle
province e delle regioni (art.  88, comma 1, del TUIR). Relativamente
ai consorzi tra  enti locali si osserva che rientrano  tra i soggetti
di  cui all'art.  88, comma  1,  del TUIR  esclusivamente i  consorzi
costituiti per  la gestione  dei servizi  pubblici locali  non aventi
rilevanza economica  e imprenditoriale  (c.d. consorzi  di funzione),
mentre  ne   sono  esclusi   quelli  aventi  rilevanza   economica  e
imprenditoriale (c.d. consorziazienda speciale).
  Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, anche
le  amministrazioni  della  Camera  dei deputati,  del  Senato  della
Repubblica,  della  Corte  costituzionale e  della  Presidenza  della
Repubblica  nonche' gli  organi legislativi  delle regioni  a statuto
speciale.  Si precisa  che tra  i  soggetti pubblici  cui si  applica
l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato
art.  88, comma  1, del  TUIR quali,  ad esempio,  le amministrazioni
pubbliche,  cosi' come  definite dall'art.  1, comma  2, del  decreto
legislativo 3  febbraio 1993, n. 29.  Si intendono per tali  tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni  ordine e  grado e  le istituzioni  educative, le  aziende e  le
amministrazioni dello  Stato ad ordinamento autonomo,  le regioni, le
province,  i  comuni,  le  comunita'   montane  e  loro  consorzi  ed
associazioni,  le istituzioni  universitarie,  gli istituti  autonomi
case  popolari,  le camere  di  commercio,  industria, artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
  Le amministrazioni pubbliche  sopra evidenziate entrano nell'ambito
soggettivo di  applicazione dell'IRAP in quanto  inquadrabili tra gli
enti pubblici  non commerciali di  cui all'art. 87, comma  1, lettera
c), del citato TUIR.
  Inoltre, sono  da ricomprendere  nell'ambito del medesimo  art. 87,
comma  1, lettera  c), anche  i  soggetti che  svolgono le  attivita'
indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.
  Non rientrano tra  i soggetti passivi dell'imposta  di cui trattasi
gli  Stati esteri  e  gli organismi  internazionali  che operano  nel
territorio delle regioni in regime di extraterritorialita', in quanto
l'art. 1,  comma 1, del  citato decreto  legislativo n. 446  del 1997
pone come  condizione per  l'applicazione del tributo  l'esercizio di
attivita' produttive nel "territorio delle regioni".
  Occorre  evidenziare,  altresi',  che, per  la  particolarita'  del
tributo alcuni  soggetti passivi  pubblici sono anche  beneficiari di
quote di gettito del tributo  stesso. In particolare, le regioni sono
al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.
3. Determinazione della base imponibile.
  Ai sensi dell'art. 10, comma 3,  del decreto legislativo n. 446 del
1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province,  i comuni  e gli  enti  pubblici non  commerciali, la  base
imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'
determinata in  modo analogo a  quella prevista per gli  enti privati
non  commerciali  di  cui  all'art.  10, commi  1  e  2,  del  citato
provvedimento.
  La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art.
10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente
paragrafo, pur se non espressamente  menzionati nello stesso art. 10,
comma 3.
3.1. Sistema di determinazione c.d. "retributivo".
  Per i soggetti passivi  dell'IRAP indicati nel precedente paragrafo
2 la base imponibile  dell'imposta e' costituita dall'ammontare delle
somme  relative  a  prestazioni  di  lavoro  di  qualunque  tipo.  In
particolare, per tali soggetti  pubblici la base imponibile dell'IRAP
e' determinata,  per effetto del rinvio  al comma 1 dell'art.  10 del
decreto  legislativo n.  446 del  1997, contenuto  nel comma  3 dello
stesso art. 10, in un importo pari all'ammontare:
   delle retribuzioni al personale dipendente;
  dei  redditi  assimilati  a  quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
all'art. 47 del TUIR;
  dei compensi  per collaborazione coordinata e  continuativa, di cui
all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
  dei  compensi  per  attivita'  di lavoro  autonomo  non  esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.
3.2. Retribuzioni del personale dipendente.
  Tra gli elementi da considerare  ai fini della determinazione della
base imponibile, l'art.  10, comma 1, del decreto  legislativo n. 446
del 1997,  come precedentemente  rilevato, assume le  retribuzioni al
personale dipendente.
  A  tale  proposito,  occorre  rilevare  che,  in  attuazione  delle
disposizioni contenute  nell'art. 3, commi  19 e 134, della  legge 23
dicembre 1996,  n. 662, recanti  delega al  Governo ad emanare  uno o
piu'  decreti  legislativi  volti ad  armonizzare,  razionalizzare  e
semplificare le  disposizioni fiscali  e previdenziali  concernenti i
redditi di  lavoro dipendente e  i relativi adempimenti da  parte dei
datori di  lavoro e a  semplificare gli adempimenti  dei contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi, e' stato emanato il decreto
legislativo 2  settembre 1997,  n. 314,  riguardante "Armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle disposizioni  fiscali  e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di lavoro  dipendente  e  dei
relativi adempimenti  da parte  dei datori di  lavoro" con  il quale,
peraltro, sono state apportate  sostanziali modifiche alla disciplina
dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
  Pertanto, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si
fa rinvio  ai chiarimenti  contenuti nella circolare  ministeriale n.
326/E del 23 dicembre 1997  esplicativa delle disposizioni recate dal
citato decreto legislativo n. 314 del 1997.
  L'ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della
determinazione della base imponibile dell'IRAP e' quello rilevante ai
fini previdenziali, determinato a norma  dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica  30 aprile 1969, n.  153, come sostituito
dall'art.  6 del  decreto legislativo  2 settembre  1997, n.  314. In
merito ai singoli elementi  che compongono la retribuzione imponibile
previdenziale  si rinvia  alla  circolare INPS  - Direzione  centrale
contributi, n. 263 del 24 dicembre 1997.
  Tenuto conto di quanto disposto  dall'art. 11, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo in  commento, nella determinazione della base
imponibile   sono  ammessi   in   deduzione  i   contributi  per   le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nonche' le
eventuali spese  relative agli apprendisti  e, nei limiti del  70 per
cento, quelle  per il personale  assunto con contratti  di formazione
lavoro.
3.3. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  Le tipologie dei  redditi assimilati a quelli  di lavoro dipendente
che rientrano  nella base  imponibile dell'IRAP sono  quelle indicate
nell'art. 47 del TUIR.
  Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 del citato decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 314, ha modificato il suddetto art. 47 del TUIR,
includendo   nel  suo   ambito  talune   tipologie  reddituali   gia'
qualificate come redditi assimilati a  quelli di lavoro dipendente da
disposizioni specifiche non contenute nel predetto testo unico.
  Si  rinvia,  per  chiarimenti  in ordine  alla  qualificazione  dei
redditi  assimilati a  quelli di  lavoro dipendente,  alle istruzioni
contenute nella citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.
  Per quanto concerne invece  la determinazione della base imponibile
ai  fini  dell'IRAP   si  tiene  conto  delle  somme   e  dei  valori
corrisposti, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente
in materia di deduzione dei contributi  e delle spese di cui all'art.
11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo in commento.
3.4. Collaborazioni coordinate e continuative.
  Come precedentemente  evidenziato, rientrano nella  base imponibile
dell'IRAP i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'art. 49,  comma 2, lettera a), del TUIR. In
detta disposizione  sono annoverati i redditi  derivanti dagli uffici
di  amministratore, sindaco  o revisore  di societa',  associazioni o
altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
giornali,  riviste, enciclopedie  e  simili,  dalla partecipazione  a
collegi  e   commissioni  e  da  altri   rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa.
  Relativamente agli  "altri rapporti di collaborazione  coordinata e
continuativa", si  ricorda che,  ai sensi  del secondo  periodo della
stessa lettera  a) dell'art.  49, comma 2,  del TUIR,  si considerano
tali i rapporti  aventi per oggetto la prestazione  di attivita', non
rientranti  nell'oggetto  dell'arte   o  professione  esercitata  dal
contribuente  ai sensi  del comma  1 del  medesimo art.  49, che  pur
avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o  professionale  sono
svolte senza  vincolo di  subordinazione a  favore di  un determinato
soggetto  nel quadro  di un  rapporto unitario  e continuativo  senza
impiego   di  mezzi   organizzati   e   con  retribuzione   periodica
prestabilita.
  Al riguardo, si ricorda che  i compensi derivanti da collaborazioni
coordinate  e  continuative le  quali  comportano  lo svolgimento  di
attivita'  rientranti  nell'oggetto  proprio della  professione  (per
esempio, compensi  percepiti da  dottori commercialisti  o ragionieri
per l'ufficio  di sindaco  o revisore ricoperto  in societa'  o enti)
costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1,
del TUIR.
  Per converso, il compenso erogato, ad  esempio, ad un avvocato o ad
un  soggetto   dipendente  da   un  ente  pubblico   per  l'esercizio
dell'ufficio  di sindaco  o di  revisore  di un  ente va  considerato
compenso  derivante da  un  rapporto di  collaborazione coordinata  e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR.
  Analogamente,   si  considerano   derivanti  da   un  rapporto   di
collaborazione coordinata  e continuativa  di cui al  richiamato art.
49,  comma  2,  lettera  a),  del TUIR,  i  compensi  conseguiti  per
attivita' di  amministratore svolta  da professionisti  quali dottori
commercialisti e  ragionieri, in quanto  si tratta di  attivita' che,
anche  se   svolte  nell'ambito  dell'attivita'   professionale,  non
rientrano    nell'oggetto   proprio    dell'attivita'   di    dottore
commercialista o  ragioniere. Infatti, l'attivita'  di amministratore
puo' essere svolta anche da  altri professionisti, quali, ad esempio,
medici,  architetti,  farmacisti,  ingegneri,  ecc.,  in  quanto  per
l'esercizio della  stessa non e' necessario  attingere esclusivamente
alle conoscenze  professionali proprie  dei dottori  commercialisti o
dei ragionieri.
  Ai  fini della  determinazione  della base  imponibile, i  compensi
delle collaborazioni in esame si  assumono con riferimento al momento
in cui sono erogate.
  3.5.  Redditi  derivanti  da   attivita'  di  lavoro  autonomo  non
esercitate abitualmente.
  Ai  sensi  dell'art.  81,  comma  1, lettera  l),  del  TUIR,  sono
annoverati tra  i redditi  diversi quelli  derivanti da  attivita' di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
  Al  riguardo si  precisa che  non rientrano  nella base  imponibile
dell'IRAP i  redditi menzionati pella predetta  disposizione connessi
all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
  Ai fini  della determinazione  della base  imponibile i  redditi in
questione si assumono con riferimento al momento di erogazione.
  4. Soggetti pubblici che svolgono anche attivita' commerciali.
  L'art. 10, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997 stabilisce che gli  organi e le amministrazioni dello Stato,
le  regioni,  le   province,  i  comuni  e  gli   enti  pubblici  non
commerciali, se svolgono anche  attivita' commerciali, possono optare
per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita'
secondo le disposizioni del comma 2 dello stesso decreto.
4.1. Regime dell'opzione.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
(in Gazzetta  Ufficiale n.  298 del 23  dicembre 1997)  disciplina le
opzioni e  le revoche di  regimi di determinazione dell'imposta  o di
regimi contabili, stabilendo che dette  opzioni e revoche si desumono
dai  "comportamenti  concludenti   del  contribuente".  Dette  regole
trovano applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione
della base imponibile dell'IRAP  riguardante le attivita' commerciali
svolte dagli enti pubblici.
  Al riguardo, si osserva  che il comportamento concludente correlato
all'applicazione della determinazione della base imponibile dell'IRAP
relativa  alle attivita'  commerciali  svolte  dall'ente pubblico  si
esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'IRAP.
  Pertanto,  se lo  stesso soggetto,  oltre a  svolgere le  attivita'
istituzionali esercita anche attivita' commerciali e, con riferimento
a queste  ultime, opti  per la  determinazione della  base imponibile
dell'IRAP secondo  le regole  delle societa' commerciali,  si avranno
due basi imponibili  con l'applicazione di diverse  aliquote, come si
dira' meglio nel prosieguo.
  A tale proposito si applica l'art.  10, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997  in commento, secondo cui la base
imponibile  relativa alle  attivita'  commerciali  e' determinata  ai
sensi delle  disposizioni dell'art.  5, comma  2, computando  i costi
deducibili ivi indicati non  specificamente riferibili alle attivita'
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei  ricavi  e  degli   altri  proventi  considerati  dalle  predette
disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  Per le altre  attivita' "non commerciali" si precisa  che, ai sensi
del secondo periodo  del comma 2 dell'art. 10  del decreo legislativo
in esame, la base imponibile  relativa alle attivita' non commerciali
e' determinata  secondo le  regole del  comma 1  dell'art. 10,  ed e'
costituita  dall'ammontare  delle  retribuzioni  (redditi  di  lavoro
dipendente,  assimilati  ai  redditi  di  lavoro  dipendente)  e  dei
compensi (di collaborazioni coordinate  e continuative e di attivita'
di  lavoro   autonomo  occasionale)  ridotta  dell'importo   di  essi
specificamente riferibile  alle attivita' commerciali o,  in difetto,
dell'importo  a  queste  imputabili  in base  al  predetto  rapporto.
Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali non e' possibile
l'individuazione   specifica  della   loro  prestazione   nell'ambito
dell'attivita' commerciale  o di  quella non  commerciale, occorrera'
procedere all'effettuazione di detto rapporto.
  In mancanza di  una specifica previsione normativa,  si ritiene che
l'opzione  per la  determinazione  della base  imponibile secondo  le
regole delle societa' commerciali  puo' riguardare anche soltanto una
delle attivita' commerciali esercitate.
  Pertanto, nel caso, ad esempio di  un comune che svolge anche varie
attivita' commerciali (aziende municipalizzate non ancora trasformate
in aziende speciali, asili  nido, mense scolastiche, ecc.), l'opzione
per la determinazione  della base imponibile secondo  le regole delle
societa'  commerciali   puo'  riguardare  anche  una   sola  di  tali
attivita'.
  Nel caso di  esercizio di detta opzione, ai sensi  dell'art. 31 del
decreto  legislativo in  commento,  il soggetto  interessato, per  il
primo  periodo  d'imposta,  e'  tenuto ad  effettuare  il  versamento
dell'acconto, relativamente all'attivita' commerciale, in due rate di
pari importo, nei termini e con le modalita' stabilite per le imposte
sui  redditi. Il  predetto acconto  e' commisurato  al 120  per cento
dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta
realizzato nel periodo d'imposta precedente ed e' determinato secondo
le disposizioni degli  articoli da 4 a 11  del predetto provvedimento
legislativo come  risultante da  apposito prospetto da  allegare alla
prima  dichiarazione dei  redditi  da presentare  a  decorrere dal  1
gennaio 1998;  i soggetti non  tenuti alla presentazione di  essa (ad
esempio comuni e regioni)  devono presentare l'apposita dichiarazione
nel mese di giugno del corrente anno, allegandolo al frontespizio del
modello  760-bis  nel quale  andra'  barrata  la casella  IRAP  della
sezione "tipo di dichiarazione".
  Si precisa  che alle societa'  per azioni, alle aziende  speciali e
agli   altri  soggetti   indicati   nell'art.  66,   comma  14,   del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito  dalla legge  29
ottobre  1993,  n.  427,  si  applicano  le  disposizioni  tributarie
dell'ente  territoriale  di  appartenenza ai  sensi  di  quest'ultima
norma. Pertanto, ai fini dell'IRAP, ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni  previste per  i soggetti inquadrabili  nell'art. 88,
comma 1,  del TUIR, ivi  compresa la facolta' prevista  dall'art. 10,
comma 3, secondo periodo, del decreto  legislativo n. 446 del 1997 di
optare per la determinazione della  base imponibile secondo i criteri
stabiliti per le societa' commerciali.
  4.2. Scritture contabili dei soggetti indicati nel para grafo 2.
  Nel caso  in cui i soggetti  in esame optino per  la determinazione
della base  imponibile secondo le regole  delle societa' commerciali,
gli obblighi contabili previsti  dall'art. 20 del decreto legislativo
n. 446  del 1997  si intendono  assolti se  sono tenute  le scritture
contabili ai fini dell'IVA. Cio' in quanto, ai fini delle imposte sui
redditi,  tali   soggetti  non  sono  tenuti   ad  alcun  adempimento
contabile.
  5. Modalita' e termini di versamento del l'acconto dell'IRAP.
5.1. Modalita' di versamento.
  L'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede
che,  in deroga  alle disposizioni  del  comma 2,  che rinviano  alle
modalita' e  termini ordinari di  versamento secondo le  regole delle
imposte sui redditi (acconto e saldo), con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, sentita  la  conferenza Statoregioni  sono
stabilite le modalita' e i  termini del versamento mensile di acconto
dell'imposta  dovuta dagli  organi  e amministrazioni  dello Stato  e
dagli altri enti pubblici indicati  nell'art. 3, comma 1, lettera e),
del citato decreto legislativo n. 446.
  Al riguardo, con  decreto 24 marzo 1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale  -  n. 71  del  26  marzo 1998,e'  stato
stabilito  all'art. 1  che  il versamento  dell'acconto dell'IRAP  da
parte dei predetti  soggetti e' effettuato in favore  delle regioni e
province  autonome  previa istituzione,  ai  sensi  dell'art. 40  del
decreto legislativo  n. 446  del 1997,  presso la  Tesoreria centrale
dello Stato  di specifici conti correnti  infruttiferi intestati alle
regioni e  alle province autonome  di Trento  e Bolzano e,  presso le
sezioni di tesoreria provinciale  dello Stato operanti nei capoluoghi
di   regione  e   nelle   predette   province  autonome,   specifiche
contabilita' speciali  di girofondi  intestate alle stesse  regioni e
province autonome.
  Per  il versamento  dell'acconto dell'IRAP  gli anzidetti  soggetti
devono seguire le seguenti modalita':
  - Amministrazioni centrali dello Stato.
  Dette  amministrazioni  effettuano   il  versamento  dell'IRAP  con
emissione di titolo di  spesa estinguibile mediante accreditamento ai
pertinenti  conti correnti  esistenti  presso  la Tesoreria  centrale
dello Stato come sopra indicato;
  -  Regioni e  province autonome  di Trento  e Bolzano  nonche' enti
previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720 del
1984.
  Tali soggetti effettuano il  versamento dell'lRAP con operazioni di
giroconto dai propri  conti ordinari presso la  Tesoreria centrale ai
conti correnti istituiti come sopra detto;
  -  Amministrazioni periferiche  dello Stato,  anche ad  ordinamento
autonomo  titolari,   di  contabilita'  speciali,  o   di  ordini  di
accreditamento;  ordinatori   secondari  di  spese   statali  nonche'
amministrazioni degli organi costituzionali.
  Detti soggetti  effettuano i versamenti dell'IRAP  con emissione di
titolo di spesa estinguibile  mediante accreditamento alle pertinenti
contabilita' speciali  di girofondi  o negli appositi  conti correnti
postali aperti ai  sensi dell'art. 40 del decreto  legislativo n. 446
del 1997, utilizzando apposito  bollettino conforme a quello allegato
al decreto 24 marzo 1998;
  - Enti  pubblici, elencati nella tabella  A della legge n.  720 del
1984 titolari di contabilita' speciali.
  Tali soggetti effettuano il  versamento dell'IRAP con operazione di
giroconto  dalle   proprie  contabilita'  speciali   alle  pertinenti
contabilita' speciali di girofondi.
  Si precisa, tra  l'altro, che tra gli enti  pubblici elencati nella
tabella  A  della   citata  legge  n.  720  del   1984  e  successive
modificazioni, sono  ricompresi i comuni con  popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
  - Enti pubblici diversi da quelli precedentemente indicati.
  Detti   soggetti  effettuano   il  versamento   dell'IRAP  mediante
bollettino di conto corrente postale.
  Si ricorda che i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo, possono  essere eseguiti  con unico indicando  nella specifica
"periodo di riferimento" il mese di marzo 1998.
  Si  precisa, inoltre,  che le  societa' di  capitali costituite  ai
sensi dell'art. 22,  comma 3, lettera e), della legge  8 giugno 1990,
n. 142, come modificato dall'art. 17,  comma 58, della legge 5 maggio
1997, n. 127, sono ricomprese tra i soggetti di cui all'art. 1, comma
6, del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.
6. Termini di versamento.
  I  predetti  soggetti passivi  dell'IRAP  provvedono  a versare  il
relativo acconto dell'IRAP  entro il giorno 15 del  mese successivo a
quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure
e nei limiti di cui all'art.  16, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997 applicando:
  l'aliquota del 9,6 per cento fino a  40 milioni e del 3,8 per cento
fino a 150 milioni, sull'ammontare delle retribuzioni annue di lavoro
dipendente;
  l'aliquota del 6,6 per cento fino a  40 milioni e del 4,6 per cento
fino a 150 milioni, sull'ammontare dei redditi assimilati a quelli di
lavoro  dipendente di  cui all'art.  47  del TUIR,  dei compensi  per
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a),  nonche' di quelli  per attivita' di lavoro  autonomo non
esercitate abitualmente di cui all'art.  81, comma 1, lettera l), del
medesimo TUIR.
  Si  ricorda  che  il  versamento mensile  dell'IRAP  da  parte  dei
soggetti in esame relativo ai mesi  di gennaio, febbraio e marzo 1998
va eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile dello stesso anno.
6.1. Applicazione delle aliquote.
  Da quanto innanzi detto  l'applicazione dell'imposta per i soggetti
indicati nel paragrafo 6 in  esame va effettuata ragguagliando a mese
gli ammontari annui delle somme costituenti le basi imponibili.
  Pertanto,  qualora  un ente  pubblico  impieghi  un dipendente  cui
corrisponde, ad esempio una retribuzione di lire 35 milioni annue, ai
fini della liquidazione mensile  dell'IRAP occorrera' dividere per 12
l'ammontare stesso e  sul risultato, pari a lire  2.916.666 (cioe' un
dodicesimo  di 35  milioni), si  applichera' l'aliquota  del 9,6  per
cento.
  Qualora invece il  predetto ente corrisponda a  tale dipendente una
retribuzione  annua di  lire 95  milioni,  la stessa,  ai fini  della
liquidazione  mensile   dell'IRAP,  dovra'   essere  divisa   in  due
scaglioni:  il primo  di lire  40  milioni e  il secondo  di lire  45
milioni.
  Il ragguaglio mensile del primo scaglione determinera' un ammontare
di lire 3.333.333 (1/12 di  40 milioni) cui si applichera' l'aliquota
del 9,6 per cento, mentre il ragguaglio mensile del secondo scaglione
comportera' la determinazione di un ammontare di lire 3.750.000 (1/12
di 45 milioni) cui si applichera' l'aliquota del 3,8 per cento.
  Infine, qualora  detto ente pubblico corrisponda  al dipendente una
retribuzione  annua di  lire 180  milioni,  anche in  questo caso  si
dovra' dividere  l'anzidetta retribuzione in due  scaglioni: il primo
di 40 milioni  per il quale si procedera' come  sopra evidenziato; il
secondo di lire 110 milioni, il cui ragguaglio mensile e' pari a lire
9.166.666  (1/12  di  lire  110   milioni),  su  cui  si  applichera'
l'aliquota del 3,8 per cento.
  Si ricorda  che sulla quota eccedente  i 150 milioni non  e' dovuta
alcuna imposta regionale sulle attivita' produttive.
  Resta inteso  che l'ente  interessato potra'  eseguire liquidazioni
mensili dell'IRAP  utilizzando metodi  di calcolo diversi  rispetto a
quelli  sopra  illustrati, a  condizione,  tuttavia,  che dal  metodo
utilizzato  sulle retribuzioni  corrisposte in  ciascun mese,  fino a
concorrenza  del  primo scaglione  (cioe'  40  milioni), non  risulti
applicata un'aliquota inferiore a quella relativa a tale scaglione.
  Il procedimento sopra illustrato, con l'applicazione delle aliquote
previste per gli specifici rapporti, dovra' essere adottato anche con
riferimento alle  somme e  ai valori  afferenti ai  rapporti indicati
nell'art. 10, comma 1, erogati con cadenza mensile.
7. Versamento del saldo e conguaglio.
  L'art.  3, comma  1, del  decreto interministeriale  24 marzo  1998
stabilisce che i soggetti in esame versano il saldo dell'IRAP tenendo
conto  degli acconti  gia'  pagati mensilmente  entro  il termine  di
presentazione  della dichiarazione  di  cui all'art.  19 del  decreto
legislativo n. 446 del 1997.  Le eccedenze derivanti dalle operazioni
di conguaglio  possono essere fatte valere  sui successivi versamenti
sia in acconto che a saldo eseguiti ai fini dell'IRAP.
  Il successivo comma 2 del citato art. 3 prevede che per l'anno 1998
gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei
contributi sanitari dovuti per  l'anno 1997 possono essere compensati
con  i successivi  versamenti da  effettuarsi ai  fini dell'IRAP;  la
compensazione  eseguita   dovra'  essere   evidenziata  in   sede  di
dichiarazione annuale.
  Ai sensi  del comma  3 dell'art.  3 in esame,  per l'anno  1998 gli
eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per
le prestazioni al Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo
di acconto ai fini dell'IRAP.
  8.  Soggetti con  periodo  di imposta  non  coincidenti con  l'anno
solare.
  A  norma  dell'art.  37  del  decreto  legislativo  in  esame,  nei
confronti  dei  soggetti  "pubblici"  il cui  periodo  d'imposta  non
coincide con  l'anno solare, l'applicazione dell'IRAP  e l'abolizione
dei contributi e dei tributi  indicati nell'art. 36, comma 1, lettere
a),  b) ed  e), del  predetto decreto  legislativo hanno  effetto dal
primo periodo d'imposta  che ha inizio successivamente  alla data del
10 gennaio 1998.
  Il comma 2 del citato art.  37 dispone altresi' che, per i soggetti
il cui periodo d'imposta e' in corso  alla data del 1 gennaio 1998 ed
e' iniziato  dopo il  30 settembre  1997, l'applicazione  dell'IRAP e
l'abolizione dei  contributi e  tributi sopra indicati  hanno effetto
dalla data di inizio del predetto periodo.
  Pertanto, con riferimento a questi  ultimi soggetti, si ritiene che
l'IRAP relativa ai  mesi di ottobre, novembre e  dicembre 1997 dovra'
essere  versata unitamente  a  quella relativa  ai  mesi di  gennaio,
febbraio e marzo 1998, entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.
  Per  quanto riguarda  i  contributi (CSSN)  versati, ancorche'  non
dovuti, nei mesi di ottobre, novembre  e dicembre 1997 gli stessi, ai
sensi dell'art.  3, comma 2,  del decreto interministeriale  24 marzo
1998  possono essere  portati in  diminuzione dai  versamenti mensili
IRAP a decorrere dal versamento del mese di aprile 1998.
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  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
alla presente circolare.
                                          Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                 Romano