IL MINISTRO PER I BENI COLTURALI E AMBIENTALI Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, recante "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali"; Vista la legge 2 aprile 1950, n. 328, concernente "Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte"; Visto l'art. 2, commi 12, 13 e 14, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente "Disposizioni sui beni culturali"; Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che si e' pronunciato favorevolmente con nota n. 20692 del 10 marzo 1998. Decreta: Art. 1. 1. La garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione prevista dall'art. 2, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, puo' essere accordata: a) per le mostre e le manifestazioni organizzate, in Italia e all'estero, direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali ovvero da soggetti pubblici e privati sulla base di un progetto tecnicoscientifico elaborato in collaborazione con gli organi dell'amministrazione; b) per le mostre e le manifestazioni organizzate, con la partecipazione statale, da enti pubblici, da istituti di cultura italiani all'estero e da organismi sovranazionali. Per partecipazione statale si intende la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o manifestazione, di un funzionario, appartenente ai ruoli tecnicoscientifici, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per quanto attiene le mostre e le manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si puo' tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.