Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiani agricoltori - Sede regionale dell'Umbria, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Lago di Corbara", gia' riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 18 novembre 1995, in cui e' prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica del momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera a); Visto il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sulla domanda sopra citata; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Baschi (Terni) il giorno 23 marzo 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.