Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  Confederazione  italiani
agricoltori  -  Sede regionale  dell'Umbria,  intesa  ad ottenere  il
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Lago di Corbara", gia' riconosciuta ad indicazione geografica tipica
con decreto  ministeriale 18 novembre  1995, in cui e'  prevista, tra
l'altro, la  decadenza da  indicazione geografica tipica  del momento
stesso  in  cui  viene   riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata recante il nome geografico  in discorso (art. 4, comma 1,
lettera a);
  Visto  il parere  favorevole  espresso dalla  regione Umbria  sulla
domanda sopra citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi a  Baschi (Terni) il giorno 23 marzo  1998, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed
aziende vitivinicole;
  Ha espresso  parere favorevole  al suo accoglimento  proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto   dirigenziale,   il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei  vini, via  Sallustiana n.  10 -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
      a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata "Lago  di  Corbara"  e'
riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.