IL RETTORE
  Visto   lo  statuto   dell'Universita'  degli   studi  dell'Aquila,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico  delle leggi  sull'istruzione superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge 11 aprile 1953,  n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista  la legge  14  agosto 1982,  n. 590  -  Istituzione di  nuove
universita';
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed  in particolare il  primo comma dell'art.  16 relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  1992  (modificato  dai
decreti del  Presidente della  Repubblica 12 aprile  1994 e  6 giugno
1994) relativo ai  settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari;
  Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 relativo alla nuova
tabella XVIII/quater concernente il  diploma universitario in tecnico
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (Consiglio della facolta'
di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1997; Senato accademico del 29
gennaio 1998; Consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998);
  Rilevata  la necessita'  di approvare  con urgenza  la modifica  di
statuto in deroga  al termine triennale di cui all'art.  17 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la legge  15  maggio 1997,  n.  127, relativa  all'autonomia
didattica;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e  gli studenti)  del 5  agosto 1997,  protocollo n.  2079/ufficio I,
recante art. 17, commi 95, 101 e  119, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;
  Visto l'art.  10 dello statuto di  autonomia dell'Universita' degli
studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale  n. 196 - 0072 del 30
dicembre 1996;
  Considerato  che  nelle  more  e  dell'emanazione  del  regolamento
didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi
dei corsi di  laurea, di diploma, delle scuole  di specializiazione e
dirette a fini speciali vengono  operate sul vecchio statuto, emanato
ai sensi dell'art.  17 del sopracitato testo unico,  ed approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica  27 ottobre 1983, n.  837, e
successive modificazioni ed integrazioni.
                              Decreta:
  Nell'art.  104,  relativo  all'ordinamento  dei  corsi  di  diploma
universitario dell'area  medica e  inserito il  diploma universitario
tecnico  dell'educazione   e  della  riabilitazione   psichiatrica  e
psicosociale; gli  articoli dal n. 126  al n. 128 vengono  abrogati e
vengono inseriti i nuovi articoli dal  n. 124 al n. 125, con relativo
scorrimento degli articoli successivi.
           Ordinamento dei corsi di diploma universitario
                          dell'area medica
                              Titolo V/I
                           Norme generali
                              Art. 104.
           Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
  1.1.  Nell'ordinamento  universitario  -   Facolta  di  medicina  e
chirurgia, sono istituiti i  seguenti corsi di diploma universitario,
che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:
   01. Dietista
   02. Fisioterapista
   03. Igienista dentale
   04. Infermiere
   05. Logopedista
   06. Ortottistaassistente in oftalmologia.
   07. Ostetrica/o
   08. Tecnico audiometrista
  09. Tecnico  dell'educazione e della riabilitazione  psichiatrica e
psicosociale
   10. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  La  formazione deve  garantire, oltre  ad un'adeguata  preparazione
teorica, un congruo addestramento professionale tecnicopratico, nella
misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.
  I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale
(Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo
titolo professionale.
  Durante  il  corso  lo   studente  deve  conseguire  gli  obiettivi
didattici  teorici,  pratici e  di  tirocinio  stabiliti nei  singoli
ordinamenti; deve altresi' acquisire  la capacita' di aggiornarsi, di
valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca.
  1.2. I corsi  sono attivati, in conformita'  ai protocolli d'intesa
stipulati tra  le universita'  e le  regioni, e  si svolgono  in sede
ospedaliera - Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali - e presso le
altre  strutture del  Servizio  sanitario  nazionale, nonche'  presso
istituzioni private accreditate.
  Le strutture  sede di formazione  debbono avere i  requisiti minimi
stabiliti  per  ciascun  corso   di  diploma  universitario  ai  fini
dell'accreditamento della struttura medesima.
  1.3. In base alla normativa  dell'Unione europea e con l'osservanza
delle relative  specifiche norme, nonche' della  normativa nazionale,
possono essere  istituiti corsi di ulteriore  formazione riservati ai
possessori  del diploma  universitario e  finalizzati alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  possessori   del  diploma  per  quanto
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni
di base ed in particolare:
  a)  corsi  rivolti  alla  formazione  complementare,  su  tipologie
stabilite con decreti del Ministro  della sanita', emanati secondo le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
  b) corsi  di perfezionamento  ai sensi  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 162/1982, con  oneri per il S.S.N. esclusivamente
in  presenza  di  convenzioni   con  le  regioni,  secondo  modalita'
concordate tra le parti.
  1.4. Nel corso di diploma  sono riconoscibili crediti per frequenza
di studi di livello universitario,  sostenuti in Italia o all'estero,
relativamente  a  corsi  con  contenuti teorici  e  pratici  ritenuti
equivalenti, ai sensi  dell'art. 11 della legge 19  novembre 1990, n.
341.  La  delibera di  riconoscimento  dei  crediti e'  adottata  dal
consiglio  di  corso  di  diploma.  L'applicazione  della  norma  non
implica, ai sensi delle  direttive dell'Unione europea, abbreviazioni
di  corso,  ne' esime  dal  conseguire  il monteore  complessivo  per
l'accesso all'esame finale.
  1.5.  Sulla base  delle indicazioni  contenute nei  piani regionali
della formazione  e tenuto conto delle  esigenze sanitarie nazionali,
il  numero effettivo  degli iscritti  a ciascun  corso di  diploma e'
determinato con decreto  del Ministero della sanita'  di concerto con
il  Ministero   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica. Il  decreto deve  essere emanato entro  il 30  aprile di
ciascun anno.
  Il  numero  effettivo  degli  ammessi ogni  anno  non  puo'  essere
superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.
  1.6. Sono ammissibili  alle prove per ottenere  iscrizione al primo
anno i diplomati  degli istituti di istruzione  secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti  sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite
dei  posti determinati,  e' subordinato  al superamento  di un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione  del voto del diploma di scuola
secondaria superiore  in misura  pari al  30% del  restante punteggio
complessivo.
  Il consiglio  di corso di diploma  approva, con almeno sei  mesi di
anticipo  rispetto alla  data della  prova, gli  argomenti sui  quali
verra' effettuata  la prova scritta, concernente  comunque settori di
cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.
  L'ammissione   al   corso   avviene  previo   accertamento   medico
d'idoneita' psicofisica per lo  svolgimento delle funzioni specifiche
del singolo profilo professionale.
  1.7.  I docenti  universitari, a  cio' destinati  dal consiglio  di
facolta',  sono   titolari  d'insegnamento   nel  corso   di  diploma
universitario. I  docenti non  universitari del S.S.N.  sono nominati
annualmente dal  rettore senza  oneri per l'universita',  su proposta
del  consiglio  di corso  di  diploma  e  delibera del  consiglio  di
facolta'  e nulla  osta  del direttore  generale  della struttura  di
appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti
dal legale rappresentante dell'azienda.
  La titolarita'  dei corsi d'insegnamento  previsti dall'ordinamento
didattico universitario  e' affidata di  norma a personale  del ruolo
sanitario dipendente  dalle strutture  presso le  quali si  svolge la
formazione stessa, in  possesso dei requisiti previsti,  in base alla
tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui
alla  legge  n.  341/1990,  e discipline  ospedaliere  stabilite  con
decreto interministeriale Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'.
  1.8. Sono organi del corso di diploma:
  a) il consiglio di corso di  diploma, costituito da tutti i docenti
del corso;
  b)  il presidente  del corso,  responsabile del  medesimo; egli  e'
eletto ogni  tre anni tra i  professori di ruolo di  prima fascia dai
membri del consiglio di corso di diploma;
  c) il coordinatore dell'insegnamento tecnicopratico e di tirocinio,
nominato dal consiglio  di corso di diploma  universitario tra coloro
che, in servizio  presso la struttura sede del corso,  sulla base del
curriculum che  tiene conto  del livello formativo  nell'ambito dello
specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.
  Il coordinatore  degli insegnamenti  tecnicopratici dura  in carica
per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnicopratici e del
loro coordinamento con gli insegnamenti teoricoscientifici, organizza
le  attivita'   complementari,  assegna  i  tutori   e  ne  supervede
l'attivita',  garantisce  l'accesso  degli  studenti  alle  strutture
qualificate come sede di insegnamenti tecnicopratici.
  Il  consiglio  di  corso   di  diploma  individua  un  coordinatore
didattico per  ciascun anno di  corso ed individua altresi'  forme di
tutorato per la formazione tecnicopratica.
  1.9.  Il coordinamento  organizzativo nelle  sedi universitarie  e'
demandato  ad   una  commissione   mista  composta  da   due  docenti
universitari,  due  ospedalieri ed  un  medico  dirigente di  secondo
livello  con   funzioni  di  coordinatore,  delegato   dal  direttore
generale.
  1.10. E'  istituito un Osservatorio nazionale  permanente (ONP) per
la  valutazione della  qualita'  dell'insegnamento  e la  rispondenza
dell'attivita'  dei  corsi di  diploma  agli  obiettivi didattici  di
ciascuno  di essi,  nonche'  per la  verifica  almeno ogni  triennio,
attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco,
della qualita' dei corsi nelle sedi.
  L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e tecnologica,  con decreto  del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  di
concerto con il Ministro  della sanita'. L'osservatorio e' costituito
da:
  tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita'
e della  ricerca scientifica e  tecnologica e per il  Ministero della
sanita';
  due  rappresentanti   delle  facolta'  di  medicina   e  chirurgia,
designati  dalla  conferenza dei  presidi  tra  i responsabili  delle
strutture didattiche di diploma universitario;
  tre   esperti  rappresentanti   delle   regioni,  designati   dalla
conferenza   permanente  dei   presidenti   delle   regioni,  tra   i
responsabili  delle strutture  di  coordinamento organizzativo  delle
strutture didattiche.
  L'Osservatorio  e' integrato  per  l'attivita'  relativa a  ciascun
corso di diploma da un  presidente della relativa struttura didattica
e   da  un   rappresentante  dello   specifico  ordine,   collegio  o
associazione  professionale.  Il  Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e tecnologica  procede alla costituzione  e alle
integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.
  L'Osservatorio    puo'     eventualmente    coinvolgere    studenti
nell'attivita' di valutazione.
  In caso  di verifica  negativa, anche a  seguito di  sopralluogo in
sede  di funzionari  ministeriali,  sono  dettate prescrizioni  sulle
strutture   ed  attrezzature   o   sull'attivita'   didattica  e   di
addestramento  professionale alle  quali il  corso di  diploma o  sua
sezione deve  adeguarsi nei termini  prescritti e comunque  non oltre
due anni, trascorso i quali, senza che siano intervenuti i prescritti
adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.
  Tecnico  dell'educazione  e  della  riabilitazione  psichiatrica  e
psicosociale
                              Art. 124.
            Finalita' organizzazione, requisiti di accesso
  1.1. L'Universita', facolta' di medicina e chirurgia, istituisce il
corso  di diploma  universitario di  tecnico dell'educazione  e della
riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
  Il corso  ha durata  di 3 anni  e si conclude  con un  esame finale
(esame di stato con valore abilitante)  con il rilascio del titolo di
tecnico  dell'educazione   e  della  riabilitazione   psichiatrica  e
psicosociale.
  Lo statuto  dell'Universita' indica  il numero massimo  di studenti
iscrivibili a ciascun  anno di corso, in  relazione alle possibilita'
formative.
  1.2.  Il corso  di diploma  ha lo  scopo di  formare operatori  con
conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attivita'
professionale,   compresa   quella   educativa,   nel   campo   della
riabilitazione psichiatrica e  psicosociale, individuale, familiare e
di comunita'.
                              Art. 125.
                        Ordinamento didattico
  2.1. Il  corso di  diploma prevede  4600 ore  di insegnamento  e di
attivita' pratiche  e di studio  guidate, nonche' di  tirocinio. Esso
comprende aree,  corsi integrati  e discipline  ed e'  organizzato in
cicli  convenzionali  (semestri);  ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche  e di studio guidate (primo anno
650 ore,  secondo anno  620 ore,  terzo anno  460 ore).  Le attivita'
pratiche  e di  studio guidate  comprendono almeno  il 50%  delle ore
previste per ciascun anno.
  Il tirocinio  professionale e'  svolto per 720  ore nel  primo anno
(360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1250
ore nel terzo anno (625 per semestre).
  2.2. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono
gli  obiettivi generali,  culturali  e  professionalizzanti. Le  aree
comprendono  i  corsi   integrati,  che  definiscono  l'articolazione
dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che
debbono essere  sostenuti; ai  corsi integrati afferiscono  i settori
scientificodisciplinari,      che     indicano      le     competenze
scientificoprofessionali,   mentre   le  discipline   concernono   le
titolarita' dei docenti dei singoli settori.
  Nei corsi  integrati previsti  dall'ordinamento sono  attivabili le
discipline ricomprese  nei settori  scientificodisciplinari afferenti
al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarita'
dei docenti e non danno luogo  a verifiche di profitto autonome. Esse
sono attivate con  atto programmatorio della facolta' e  sono in tale
evenienza inserite  nel manifesto annuale  degli studi, che  e' anche
forma di pubblicizzazione dei docenti.
  2.3. Le aree didatticoorganizzative  con gli obiettivi didattici, i
corsi integrati  ed i  relativi settori  scientificodisciplinari sono
riportati nella tabella A.
  Obiettivo didattico del corso e' quello di fornire allo studente le
basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale
e  porre  in  essere  le metodologie  individuali,  familiari,  e  di
comunita'  per  la riabilitazione  ed  il  reinserimento sociale  dei
pazienti.
  Sono  settori costitutivi  non  rinunciabili del  corso di  diploma
universitario:
  Settori: B01B Fisica, E05A  Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X
Farmacologia,  E09A Anatomia  umana, E06A  Fisiologia, E13X  Biologia
applicata, F11A  Psichiatria, F11B Neurologia,  F19B Neuropsichiatria
infantile,   F23D   Scienze   infermieristiche   e   tecniche   delle
riabilitazione neuropsichiatrica.
  2.4. Lo  standard formativopratico,  comprensivo del  tirocinio, e'
rivolto  a  far acquisire  allo  studente  una adeguata  preparazione
professionale ed e' specificato nella tabella B.
  Tabella A -  Obiettivi didattici, aree didattiche,  piano di studio
esemplificativo e relativi settori scientificodisciplinari.
 I Anno - I semestre:
 Area A- Propedeutica (crediti: 6.0).
  Obiettivo: lo studente  deve acquisire le basi  per la comprensione
qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.
  A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica.
   Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.
  A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.
   Settore: E05A Biochimica.
  A3. Corso integrato di biologia e genetica.
   Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.
  A4. Corso integrato di istologia ed anatomia
   Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.
  A5. Inglese scientifico.
   Settore: L18C Linguistica inglese.
  A6.  Tirocinio:  attivita'  tutoriale  e di  tirocinio  guidato  da
svolgersi in  strutture ospedaliere relativamente ai  corsi integrati
del semestre (360 ore).
 I Anno - II semestre:
 Area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti: 6).
  Obiettivo:  lo   studente  deve  acquisire  nozioni   generali  sul
funzionamento  dell'organismo umano  e  specificatamente del  sistema
nervoso  centrale,   nonche'  le  basi  per   la  comprensione  della
dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.
  B1. Corso integrato di fisiologia e neurofiosiologia.
   Settore: E06A Fisiologia umana.
  B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria.
  Settori:   M10B  Psicobiologia   e  psicologia   fisiologica,  M11E
Psicologia clinica.
  B4. Corso integrato di fonetica e linguistica.
  Settori:  F23D  Scienze  infermieristiche  e  della  riabilitazione
neuropsichiatrica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica.
  B5.  Tirocinio:  attivita'  tutoriale  e  a  tirocinio  guidato  da
svolgersi in  strutture ospedaliere relativamente ai  corsi integrati
del semestre (360 ore).
 II Anno - I semestre
 Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6):
  Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione
patologica  e  terapeutica   fisica  e  psicopatologica,  apprendendo
fondamenti   della   fisiopatologia   generale  e   speciale,   della
farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.
  C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia.
   Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.
  C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia.
   Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.
  C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale.
  Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale.
  C4.  Corso   integrato  di  psicopatologia  generale   e  dell'eta'
evolutiva e dell'anziano.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.
  C5.  Tirocinio:  attivita'  tutoriale  e di  tirocinio  guidato  da
svolgersi in  strutture opedaliere  relativamente ai  corsi integrati
del semestre (450 ore).
 II Anno - II semestre.
  Area D - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti: 6).
  Obiettivo: lo  studente deve  acquisire i fondamenti  teorici della
psichiatria,   nonche'   elementi    generali   di   psicoterapia   e
psicopedagogia.
  D1. Corso integrato di psichiatria.
   Settore: F11A Psichiatria.
  D2. Corso integrato di psicoterapia.
   Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.
  D3. Corso integrato di psicopedagogia.
  Settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.
  D4.  Tirocinio:  attivita'  tutoriale  e di  tirocinio  guidato  da
svolgersi presso  strutture di degenza, territoriali,  residenziali e
semiresidenziali e presso comunita' terapeutiche (450 ore).
 III Anno - I semestre.
  Area   E  -   Riabilitazione  psichiatrica   generale  e   tecniche
riabilitative specifiche (crediti: 5).
  Obiettivo: lo studente deve  acquisire cognizioni di riabilitazione
psichiatrica,   nonche'   le   tecniche   riabilitative   specifiche,
cognitive,  di  terapia  occupazionale,   di  espressione  grafica  e
figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.
  E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  E2.  Corso  integrato  di  terapia comportamentale  -  cognitiva  e
terapia occupazionale.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  E3.  Corso   integrato  di  tecniche  riabilitative   grafiche,  di
animazione teatrale e musicoterapiche.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  E5.  Corso integrato  a organizazione  dei servizi  sociosanitari e
legislazione del cooperativismo e privato sociale.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  E6. Corso integrato di comunita' terapeutica.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  E7.  Tirocinio:  attivita'  tutoriale  e di  tirocinio  guidato  da
svolgersi presso  strutture di degenza, territoriali,  residenziali e
semiresidenziali e presso comunita' terapeutiche (625 ore).
 III Anno - II semestre.
  Area  F   -  Riabilitazione  psichiatrica  speciale,   infantile  e
geriatrica (crediti: 5).
  Obiettivo: Lo  studente apprende tecniche  riabilitative specifiche
per le patologie dell'eta' infantile e dell'anziano.
  F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  F2.  Corso   integrato  di  riabilitazione   speciale  psichiatrica
infantile.
  Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
  F3.  Tirocinio:  attivita'  tutoriale  e di  tirocinio  guidato  da
svolgersi presso  strutture di degenza, territoriali,  residenziali e
semiresidenziali e presso comunita' terapeutiche (625 ore).
  Tabella B - standard  formativopratico del tecnico della educazione
e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
  Lo  studente,  per  essere  ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:
  A)  aver partecipato  a  70 colloqui  con  persone con  difficolta'
psicologiche gravi o con gravi  problemi psicosociali, o con pazienti
affetti da  disturbi mentali ospitati in  diversi ambienti (strutture
di   degenza,   servizi   territoriali,  strutture   residenziali   e
semiresidenziali, comunita' terapeutiche e servizi sociosanitari);
  B) aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale
di  riferimento  (familiari,  amici,  medico di  famiglia,  datore  e
colleghi di lavoro, ecc.)  della persona con difficolta' psicologiche
gravi  o  con gravi  problemi  psicosociali,  o paziente  affetto  da
disturbi mentali;
  C)  aver  partecipato a  70  riunioni  con l'equipe  sociosanitaria
responsabile   del  progetto   terapeutico  (psichiatra,   psicologo,
assistente sociale,  infermiere facenti  parte del gruppo  di lavoro)
sviluppato per  la persona con  difficolta' psicologiche gravi  o con
gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;
  D)   aver  partecipato   a   50   valutazioni  mediante   strumenti
standardizzati   (interviste,   scale,   questionari,   ecc.)   della
disabilita' sociale  di persone con difficolta'  psicologiche gravi o
con gravi  problemi psicosociali  o di  pazienti affetti  da disturbi
mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;
  E) aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del
benessere dei  familiari o  dei conviventi che  vivono e  si prendono
cura della  persona con  difficolta' psicologiche  gravi o  con gravi
problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali,
ed averne condotte in prima persona almeno 15;
  F)  aver  partecipato a  50  incontri  nell'ambito di  progetti  di
socializzazione, ricreativi, di  attivita' espressive e psicomotorie,
o di  gruppi di  discussione per  problemi finalizzati  allo sviluppo
delle abilita' di vita;
  G) aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di
riabilitazione  psichiatrica  e   psicosociale  individualizzati  per
persone  con disabilita'  sociale, con  valutazione e  verifica degli
esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;
  H)  aver partecipato  a 20  progetti di  attivazione ed  intervento
sulla  rete sociale  (rapporti  con enti  locali,  scuole, scuole  di
formazione  professionale, agenzie  di  lavoro, cooperative  sociali,
associazioni  di  volontariato,   associazioni  di  familiari,  altre
associazioni  sociali, ecc.)  finalizzati all'inserimento  abitativo,
scolastico/lavorativo e sociale, ed  averne condotte in prima persona
almeno 10;
  I) aver  condotto in prima  persona 15 interventi specifici  per la
promozione e/o  l'insegnamento di abilita' sociali  delle persone con
disabilita' sociali a livello individuale e di gruppo;
  L)   aver   condotto  in   prima   persona   almeno  2   interventi
psicoeducativi  sui  familiari e  sui  conviventi,  che vivono  e  si
prendono cura della persona con  difficolta' psicologiche gravi o con
gravi  problemi psicosociali,  con  il paziente  affetto da  disturbi
mentali;
  M) aver partecipato a 10 sedute  di equipe, impostate sul metodo di
risoluzione  dei problemi  relativi  agli  aspetti organizzativi  del
servizio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  nell'anno  accademico
1997/98.
   L'Aquila, 30 marzo 1998
                                                 Il rettore: Bignardi