Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, e' ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, cui all'art. 1, l'assistenza della forza pubblica avverra' secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4. 2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovra' essere data la priorita' alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'art. 2, nonche' alle esecuzioni dei titoli per i quali non e' disposta la sospensione. 3. E' assicurata inoltre la priorita' qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilita', di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessita' e la circostanza che il locatore non ha la disponibilita', nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessita' medesima. Qualora la necessita' riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalita' suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio e' destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale. 4. Nei casi in cui al comma 3, il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento nella misura come sopra determinata, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990". - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998".