Avvertenza:
            Si    procede  alla    ripubblicazione    del testo   del
          presente  decreto corredato della  relativa nota,  ai sensi
          dell'art.  8, comma  3, del regolamento di  esecuzione  del
          testo  unico delle   disposizioni sulla promulgazione delle
          leggi, sull'emanazione dei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato  con decreto  del Presidente
          della  Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          della  disposizione  di  legge  alla  quale  e'  operato il
          rinvio.
            Restano invariati  il valore  e l'efficacia degli    atti
          legislativi qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Il termine previsto dall'articolo  3, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989,  n. 61, relativo alla  concessione della assistenza
della  forza pubblica  ai  fini dell'esecuzione  di provvedimenti  di
rilascio  di immobili  urbani  adibiti ad  uso  abitativo, da  ultimo
prorogato dall'articolo 1  del decreto-legge 19 giugno  1997, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, e'
ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  dell'art. 3 del   decreto-legge 30 dicembre
          1998, n. 551, convertito, con   modificazioni, dalla  legge
          21  febbraio  1989,    n.  61  (Misure      urgenti     per
          fronteggiare   l'eccezionale   carenza   di  disponibilita'
          abitative), e' il seguente:
            "Art.  3.  - 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti
          di rilascio di   immobili  urbani    adibiti  ad    uso  di
          abitazione,  cui    all'art.  1,  l'assistenza  della forza
          pubblica  avverra' secondo criteri stabiliti dal  prefetto,
          in  relazione  a  quanto  indicato dalla commissione di cui
          all'art. 4.
            2. Nell'ambito dei criteri di cui    al  comma  1  dovra'
          essere  data  la priorita'   alle   esecuzioni  dei  titoli
          relativi  ai  casi   indicati dall'art. 2,    nonche'  alle
          esecuzioni  dei    titoli  per i quali   non e' disposta la
          sospensione.
            3.  E' assicurata   inoltre la   priorita'  qualora    il
          locatore,    con dichiarazione   sostitutiva di   atto   di
          notorieta'  da notificare  al conduttore e    da  compilare
          secondo  il  modello allegato  al presente decreto, affermi
          sotto   la  propria  responsabilita',    di  avere  urgente
          necessita' di adibire l'immobile locato  ad  uso  abitativo
          proprio,  del  coniuge,  dei   genitori o dei  figli. Nella
          dichiarazione     deve   essere   specificato   il   motivo
          dell'urgente  necessita'  e  la circostanza che il locatore
          non ha  la disponibilita',  nel  comune di  residenza o  in
          comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare  alla
          necessita'  medesima.  Qualora  la   necessita' riguardi il
          coniuge, i  genitori o i figli, la  dichiarazione,  con  le
          modalita'  suddette, deve essere resa anche  dalle  persone
          cui    l'alloggio      e'    destinato.    In    caso    di
          dichiarazione  mendace  si  applica  l'art.  495 del codice
          penale.
            4. Nei casi in  cui al comma 3, il  locatore  che,    nel
          termine  di  90  giorni dall'avvenuta consegna, non   abbia
          adibito,   senza   giustificato   motivo,   l'immobile   ad
          abitazione  propria, del coniuge, dei genitori o dei figli,
          e' tenuto  al rimborso  delle spese  di trasloco   e  degli
          altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del
          danno,  in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone,
          determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della  legge
          27  luglio  1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione
          del  provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato  a
          spese del  comune, il risarcimento nella  misura come sopra
          determinata,  compete  al  comune stesso,   che    provvede
          alla  riscossione  con   il procedimento   di cui al  regio
          decreto  14 aprile 1910, n. 639.
            5.  Per i  provvedimenti  di rilascio  di cui    all'art.
          1,  la   cui esecuzione non  sia contemplata nei  commi 2 e
          3,  l'assistenza della forza pubblica deve essere  concessa
          entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non
          successiva al 1 gennaio 1990".
            -  Il    testo  dell'art. 1 del   decreto-legge 19 giugno
          1997,  n. 172, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          25   luglio 1997,    n.  240  (Misure      urgenti      per
          fronteggiare    l'eccezionale   carenza   di disponibilita'
          abitativa), e' il seguente:
            "Art.  1. -  1.   Il   termine previsto   dall'art.    3,
          comma  5,   del decreto-legge    30   dicembre   1988,   n.
          551,    convertito,    con modificazioni, dalla   legge  21
          febbraio   1989,     n.  61,    relativo  alla  concessione
          dell'assistenza   della     forza    pubblica    ai    fini
          dell'esecuzione    di    provvedimenti    di  rilascio   di
          immobili   urbani  adibiti  ad  uso  abitativo,  da  ultimo
          prorogato  dall'art. 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566,
          e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998".