Alle direzioni regionali delle entrate Ai centri di servizio Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai Ministeri Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato Al Comando generale della Guardia di finanza Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro Ai dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai centri autorizzati di assistenza fiscale e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del Ministero delle finanze Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle ragionerie centrali dei Ministeri Al servizio centrale degli ispettori tributari Al consorzio nazionale concessionari L'art. 6, comma 1-bis, del decretolegge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, prevede che i contribuenti delle regioni Marche e Umbria i quali, a seguito della crisi sismica, hanno beneficiato della prevista sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, possono avvalersi dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presentando la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/98. I soggetti indicati al comma 10 del citato art. 78, che abbiano richiesto la predetta sospensione, possono utilizzare il modello 730 ai fini dell'obbligo di dichiarazione sempreche' sia stata loro rilasciata, da parte del sostituto d'imposta, la certificazione prevista dall'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Essendo ormai scaduto il termine previsto per avvalersi dell'assistenza prestata da parte del proprio datore di lavoro o ente pensionislico, detti contribuenti possono rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza fiscale entro il 30 aprile 1998. I CAAF per il trattamento di tali modelli 730/98, oltre alle regole generali dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998 dovranno seguire le particolari modalita' di seguito illustrate. 1) Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale per i soggetti che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle ritenute sospese. Nel quadro C del modello 730 va riportato il totale delle ritenute indicato al punto 9 della certificazione. Tale ammontare e' costituito dalle ritenute effettivamente operate e dalla somma corrispondente alle ritenute non operate per effetto della sospensione. L'ammontare delle ritenute sospese deve risultare nello spazio della certificazione riservato alle annotazioni. Nei righi F1 e F2 va riportato il totale dovuto per l'unica o seconda rata di acconto dell'IRPEF e del contributo al SSN sospesi. Non vanno conseguentemente indicati gli estremi di versamento. Le operazioni di liquidazione della dichiarazione devono essere effettuate con le ordinarie procedure stabilite dalla crcolare n. 87/E del 20 marzo 1998, in quanto le somme sopra citate devono considerarsi come versate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione modello 730. Pertanto, i sostituti d'imposta che ricevono dai CAAF i modelli 730-4 relativi a tali contribuenti, effettueranno i conguagli d'imposta a debito o a credito seguendo gli adempimenti previsti dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998. Le ritenute non operate e gli acconti non eseguiti per effetto della sospensione saranno versati direttamente dal contribuente nei termini e con le modalita' che saranno stabilite dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica. 2) Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale per i soggetti che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle sole ritenute operate. Nel quadro C del modello 730 va riportato quanto indicato al punto 9 della certificazione. Per l'indicazione degli acconti nei righi F1 e F2 si dovranno seguire le stesse modalita' indicate al punto 1. In tale eventualita' il contribuente non deve indicare nel frontespizio del modello 730 i dati del sostituto d'imposta che dovrebbe effettuare il conguaglio. Infatti il CAAF, elaborata la dichiarazione, non deve trasmettere il risultato contabile al sostituto d'imposta, mod. 730-4. Il centro dovra' rilasciare il prospetto di liquidazione mod. 730-3 al contribuente e inviare i dati relativi a tali dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria nei termini e con le modalita' ordinariamente previste. Il contribuente provvedera' a versare autonomamente il debito risultante dal prospetto di liquidazione, unitamente alle somme dovute per gli acconti non versati per effetto della sospensione, con le modalita' e nei termini previsti con successivo decreto per la ripresa della riscossione elle somme sospese per effetto della crisi sismica. 3) Redditi e ritenute da indicare nel quadro D del modello 730. Nel quadro D va riportato il totale delle ritenute comprensivo di quelle non operate per effetto della sospensione. L'importo delle ritenute sospese sara' versato direttamente dal contribuente con le modalita' e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano