IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le regole  12(m), 12  (r) del  capitolo V  della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313, e la norma IEC 945 (1996-01);
  Vista la risoluzione IMO A. 478 (XII);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art.  2  del  decreto  legislativo  21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza  presentata dalla  societa' Fincantieri  - Cantieri
navali italiani S.p.a.  - Divisione costruzioni militari,  con sede a
Genova in  via Cipro n.  11, intesa  ad ottenere la  dichiarazione di
"tipo  approvato"   per  l'indicatore  del   passo  e  del   modo  di
funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo: "P.I.C.O.S";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno avuto  esito  positivo  come da  rapporto  n.
ELE/00265/APA del 21 gennaio  1998 e ulteriore documentazione tecnica
relativa ai test  ed ai collaudi effettuati  dal laboratorio Protecno
S.r.l. con sede a Ospedaletto in via A. Gherardesca n. 5 (rapporto di
prova n. 977161F trasmesso in allegato alla suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo approvato" l'indicatore del passo dell'elica
e del  modo di  funzionamento delle eliche  a pale  orientabili tipo:
"P.I.C.O.S.", fabbricata dalla Fincantieri - Cantieri navali italiani
S.p.a. -  Divisione costruzioni  militari, con sede  a Genova  in via
Cipro, n. 11.
  Il predetto  indicatore dovra'  essere costruito in  conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione  commerciale dell'indicatore  del passo  dell'elica e
del funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo: "P.I.C.O.S.";
   numero di serie;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione" ai  sensi della Solas  74 (come emendata)  e Risoluzione
IMO A. 478 (XII);
   numero e data del presente decreto d'approvazione.