L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto l'art. 12  del decreto legislativo 26 novembre  1991, n. 393,
recante norme  in materia  di assicurazioni di  assistenza turistica,
crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49 CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto   ministeriale  in  data  20   giugno  1986,  di
autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'  assicurativa rilasciata
alla Bayerische assicurazioni S.p.a.;
  Vista  la delibera  assunta dall'assemblea  straordinaria dei  soci
della  Bayerische assicurazioni  S.p.a.,  tenutasi in  data 21  marzo
1998, che ha approvato il trasferimento della sede sociale da Milano,
via G. Ripamonti  n. 332/10 a Milano, via G.  Ripamonti n. 286/17 con
conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;
  Vista la  comunicazione in data  2 aprile 1998 effettuata  ai sensi
dell'art. 40, quarto comma, del decreto legislativo n. 175/1995;
  Considerato   che  non   esistono  elementi   ostativi  in   ordine
all'accoglimento delle predette modifiche  allo statuto sociale della
societa' di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato lo  statuto  sociale  della Bayerische  assicurazioni
S.p.a.,  con  la  modifica  apportata  all'art.  2  che  comporta  il
trasferimento  della sede  sociale  da Milano,  via  G. Ripamonti  n.
332/10 a Milano, via G. Ripamonti n. 286/17.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma 14 aprile 1998
                                             Il presidente: Manghetti