Con decreto  ministeriale n.  24218 dell'11  marzo 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  23 dicembre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale gia'  disposta con  decreto
ministeriale del  18 giugno 1997 con  effetto dal 17 giugno  1996, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo
Fans, con  sede in Rovereto  (Trento) e unita' di  Rovereto (Trento),
per il periodo dal 17 dicembre 1997 al 16 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 21 gennaio 1998  con decorrenza 17
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24219 dell'11  marzo 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  per   ristrutturazione  aziendale
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 18  febbraio 1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  febbraio 1998  con  effetto dal  5 gennaio  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Aquafil, con
sede in  Arco (Trento) e  unita' di Arco  (Trento), il periodo  dal 5
luglio 1997 al 4 gennaio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  luglio 1997  con decorrenza  5
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24220 dell'11 marzo 1998:
  1) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del.  decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 20  novembre 1996,  con
effetto  dal 3  maggio 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre
Annunziata (Napoli), per un massimo  di 89 dipendenti, per il periodo
dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 9  febbraio 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra e' ridotta del dieci per cento;
  2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28 novembre  1996, n.  608 dell'art.  2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del  trattamento straordinario di  integrazione salariale
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  25 luglio  1996,  con
effetto dal  17 giugno  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. Tecnotubi,  con  sede  in Torre  Annunziata
(Napoli) e unita' di Torre Annunziata  (Napoli), per un massimo di 10
dipendenti, per il periodo dal 14 dicembre 1997 al 13 giugno 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 22  gennaio 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
progata come sopra e' ridotta del dieci per cento;
  3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  25 luglio  1996,  con
effetto dal  17 giugno  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. Tecnotubi,  con  sede  in Torre  Annunziata
(Napoli) e unita'  di Torre Annunziata (Napoli), per un  massimo di 3
dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 22  gennaio 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento di integrazione salariale, straordinaria,
prorogata come sopra e' ridotta del dieci per cento.
  Con decreto ministeriale n. 24221 dell'11 marzo 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Luzzi  Pietro,  con  sede  in
Sansepolcro (Arezzo) e unita' in Sansepolcro (Arezzo), per un massimo
di 23  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 1  febbraio 1997  al 31
luglio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 ottobre 1997, n. 23575.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24222 dell'11 marzo 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Arlecchino, con  sede in  Sezze
(Latina) e  unita' in Latina,  per un  massimo di 117  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 22
luglio 1998 al 21 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo  addizionale di  cui all'art.  8, comma,  8-bis, della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24223 dell'11 marzo 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Officine  Padane,  con sede  in
Modena  e unita'  di  Modena, per  un massimo  di  90 dipendenti,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 9 febbraio 1997 al 22 luglio 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
febbraio 1997, n. 22143.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24231 del 16 marzo  1998 e' annullato,
per i periodi dal  18 settembre 1995 al 17 marzo 1996  e dal 7 maggio
1996 al 17  settembre 1996, il decreto ministeriale  datato 9 ottobre
1996, n.  21452, punti  3) e  4), adottato  in favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Stanzione,  con sede  e  unita'  in  Torre
Annunziata (Napoli).
  Con decreto ministeriale  n. 24232 del 16 marzo  1998, e' accertata
la condizione  di crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 15
settembre 1997 al 14 settembre 1998, della S.r.l. Rete A, con sede ed
unita' in Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta societa'
per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.
  Con  decreto ministeriale  n. 24233  del 16  marzo 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma per crisi aziendale  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  14 novembre  1997,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14
novembre 1997 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. Mec  Mor,  con sede  in
Induno  Olona (Varese)  e unita'  di  Induno Olona  (Varese), per  il
periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 16  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24234 del 16 marzo  1998, e' approvato
il programma  per riorganizzazione aziendale relativo  al periodo dal
21 aprile  1997 al  20 aprile  1999, della  ditta S.p.a  Elsag Bailey
Hartmann & Braun,  con sede in Genova  e unita' di Pero  - Cernusco -
Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova).
  Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Elsag Bailey  Hartmann &
Braun, con  sede in  Genova e  unita' di Pero  - Cernusco  - Trezzano
(Milano), Sestre Ponente  (Genova) per il periodo dal  21 aprile 1997
al 20 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 21
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24235 del 16 marzo  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
23 giugno 1997 al 22 giugno  1999, della ditta S.p.a. Compuprint, con
sede in Caluso (Torino) e unita' di Caluso (Torino).
   Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1998: favorevole
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Compuprint, con  sede in
Caluso (Torino)  e unita' di  Caluso (Torino)  per il periodo  dal 23
giugno 1997 al 22 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1997 con  decorrenza 23
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di   integrazione  salariale,  concessi   per  contrazione
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24236 del 16 marzo  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo ai periodo dal
14  aprile 1997  al  13  ottobre 1998,  della  ditta S.p.a.  Michelin
Italiana con sede in Torino e sede centrale di Torino.
  Parere comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Michelin Italiana,  con
sede in Torino e sede centrale di Torino per il periodo dal 14 aprile
1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 al 14 aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24237 del 16 marzo  1998, e' approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo  dal  29
settembre 1997 al 28 settembre  1998, della ditta S.p.a. CO.E.M., con
sede in Catania e stabilimento e uffici di Catania.
  Art. 3-bis, legge n. 135/97:
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  CO.E.M.,  con  sede  in  Catania  e
stabilimento e uffici di Catania per il periodo dal 29 settembre 1997
al 28 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 22 ottobre 1997  con decorrenza 29
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24238 del 16 marzo  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
4  novembre  1996 al  3  novembre  1998,  della ditta  S.r.l.  Grandi
Magazzini  Vagnino, con  sede  in  Torino e  unita'  di Torino  (sede
amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti.
   Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino,
con  sede in  Torino  e unita'  di Torino  (sede  amministrativa e  3
negozi) per un massimo di 14 dipendenti per il periodo dal 4 novembre
1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 16 dicembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24239  del 16  marzo 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale intervenuta con il decreto  ministeriale del 14 marzo 1997,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  14 marzo 1997  con effetto  dal 27 maggio  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Cotonificio Olcese Veneziano, con sede  in Milano e unita' di Trieste
per il periodo dal 27 novembre 1997 al 26 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 18  dicembre 1997 con decorrenza 27
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24240 del 16 marzo  1998, e' approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo  dal  15
settembre  1997  al  14  settembre 1998,  della  ditta  S.p.a.  Isgra
Industria  Sarda Graniti,  con sede  in Tempio  Pausania (Sassari)  e
unita' di Tempio Pausania (Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Isgra Industria Sarda Graniti, con sede
in Tempio  Pausania (Sassari) e  unita' di Tempio  Pausania (Sassari)
per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 15 ottobre 1997  con decorrenza 15
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24241 del 16 marzo  1998, e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal 15 dicembre 1996 al  14 dicembre 1997, della ditta S.p.a.
Aermacchi,  con  sede in  Venegono  Superiore  (Varese) e  unita'  di
Varese,  Venegono Superiore  (Varese) dal  31 dicembre  1996 ex  SIAI
Marchetti.
   Parere comitato tecnico del 27 gennaio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  24  luglio 1997  con  effetto dal  15
dicembre 1995, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Aermacchi  con sede  in Venegono  Superiore (Varese)  e
unita'  di Varese  Venegono Superiore  dal 31  dicembre 1996  ex SIAI
Marchetti per il periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997  con decorrenza 15
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24242 del 16 marzo 1998;
  1)  E' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  aprile  1997 al  31 marzo  1998,  della ditta  S.p.a.
Redaelli Tecna Trafilati  con sede in Milano e unita'  di Gardone Val
Trompia (Brescia), ufficio di Cologno Monzese (Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Redaelli  Tecna Trafilati con  sede in
Milano e unita'  di Gardone Val Trompia (Brescia)  ufficio di Cologno
Monzese (Milano)  per il periodo  dal 1  aprile 1997 al  30 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  13 maggio  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
  2)  E' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  3 novembre 1997 al  2 novembre 1998, della  ditta S.r.l.
C.M.F. Trading con  sede in Gallarete (Varese) e  unita' di Gallarate
(Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l. C.M.F.  Trading con sede  in Gallarete
(Varese) e unita' di Gallarate (Varese) per il periodo dal 3 novembre
1997 al 2 maggio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 4  dicembre 1997 con  decorrenza 3
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  3)  E'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  20 ottobre 1997 al  17 ottobre 1998, della  ditta S.r.l.
Brenna con sede in Giussano (Milano) e unita' di cui Briasco (Milano)
e Giussano (Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Brenna  con sede in Giussano (Milano) e
unita' di Briosco  (Milano), Giussano (Milano) per il  periodo dal 20
ottobre 1997 al 19 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 18  novembre 1997 con decorrenza 20
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24243 del  16 marzo 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Laval Lavorazioni  Alluminio, con
sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unita' in Marcon (Venezia) per
un  massimo di  42 dipendenti  e' autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  25 novembre
1997 al 24 maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
maggio 1998 al 24 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto del  trattamento straordinario,  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/88.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  verifica   il
rispettivo  del  limite massimo  36  mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di  integrazione  salariale concessi  per
contrazione o  sospensione dell'attivita' produttiva'  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24244 del  16 marzo 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Cei  Casillo, con sede in  Roma e
unita'  di  Roma per  massimo  di  80  dipendenti e'  autorizzata  la
correspdnsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
maggio 1998 al 16 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24245 del  16 marzo 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Ela, con sede in  Napoli e unita'
di  Marcianise  (Caserta)   per  un  massimo  di   83  dipendenti  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 20
maggio 1998 al 19 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione o  sospensione dell'attivita', produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24247  del 16  marzo 1998,  a seguito
dell'accertamento, delle  condizioni di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  24  luglio 1997,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale
Donna - Gruppo Editoriale S.A. con  sede in Milano e unita' di Milano
per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  Con  decreto ministeriale  n. 24248  del 16  marzo 1998,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  24   luglio  1997,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale
Italiana -  Gruppo Editoriale  S.A. con  sede in  Milano e  unita' di
Milano per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  Con decreto ministeriale  n. 24253 del 16 marzo  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
3 marzo 1997 al  2 marzo 1998, della ditta S.p.a.  Sabiem con sede in
Bologna e unita' di Bologna.
  Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem con sede in Bologna
e unita' di  Bologna per il periodo  dal 3 marzo 1997  al 2 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1997 con  decorrenza 3
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24254 del 16 marzo  1998, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 1 gennaio
1997 al 31  dicembre 1997, della ditta Scarl Sarda  Coop. con sede in
Sassari e unita' di Sassari, Ittiri, Porto Torres-Sorso (Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Scarl Sarda Coop. con sede in Sassari e unita'
di Sassari-Ittiri-Porto  Torres-Sorso (Sassari) per un  massimo di 40
dipendenti per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza  aziendale presentata  l'8  gennaio 1997  con decorrenza  1
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.