Con decreto ministeriale n. 24218 dell'11 marzo 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 dicembre 1997 al 16 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza 17 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24219 dell'11 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 5 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unita' di Arco (Trento), il periodo dal 5 luglio 1997 al 4 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1997 con decorrenza 5 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24220 dell'11 marzo 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del. decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 89 dipendenti, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 febbraio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra e' ridotta del dieci per cento; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 14 dicembre 1997 al 13 giugno 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, progata come sopra e' ridotta del dieci per cento; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1997 al 28 febbraio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale, straordinaria, prorogata come sopra e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 24221 dell'11 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' in Sansepolcro (Arezzo), per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1997, n. 23575. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24222 dell'11 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arlecchino, con sede in Sezze (Latina) e unita' in Latina, per un massimo di 117 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 luglio 1998 al 21 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma, 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24223 dell'11 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena e unita' di Modena, per un massimo di 90 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1997 al 22 luglio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22143. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24231 del 16 marzo 1998 e' annullato, per i periodi dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996 e dal 7 maggio 1996 al 17 settembre 1996, il decreto ministeriale datato 9 ottobre 1996, n. 21452, punti 3) e 4), adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stanzione, con sede e unita' in Torre Annunziata (Napoli). Con decreto ministeriale n. 24232 del 16 marzo 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1998, della S.r.l. Rete A, con sede ed unita' in Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta societa' per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. Con decreto ministeriale n. 24233 del 16 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unita' di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24234 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 21 aprile 1997 al 20 aprile 1999, della ditta S.p.a Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unita' di Pero - Cernusco - Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova). Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unita' di Pero - Cernusco - Trezzano (Milano), Sestre Ponente (Genova) per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 21 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24235 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno 1999, della ditta S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Caluso (Torino). Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1998: favorevole A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Caluso (Torino) per il periodo dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 23 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24236 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo ai periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede in Torino e sede centrale di Torino. Parere comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e sede centrale di Torino per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 al 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24237 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, della ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e stabilimento e uffici di Catania. Art. 3-bis, legge n. 135/97: A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e stabilimento e uffici di Catania per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 29 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24238 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1998, della ditta S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti. Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24239 del 16 marzo 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 27 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Trieste per il periodo dal 27 novembre 1997 al 26 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 27 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24240 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1998, della ditta S.p.a. Isgra Industria Sarda Graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isgra Industria Sarda Graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari) per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1997 con decorrenza 15 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24241 del 16 marzo 1998, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese, Venegono Superiore (Varese) dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marchetti. Parere comitato tecnico del 27 gennaio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 15 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese Venegono Superiore dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marchetti per il periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 15 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24242 del 16 marzo 1998; 1) E' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati con sede in Milano e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia), ufficio di Cologno Monzese (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati con sede in Milano e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia) ufficio di Cologno Monzese (Milano) per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. 2) E' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.r.l. C.M.F. Trading con sede in Gallarete (Varese) e unita' di Gallarate (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/97 A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.F. Trading con sede in Gallarete (Varese) e unita' di Gallarate (Varese) per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 3) E' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 20 ottobre 1997 al 17 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Brenna con sede in Giussano (Milano) e unita' di cui Briasco (Milano) e Giussano (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Brenna con sede in Giussano (Milano) e unita' di Briosco (Milano), Giussano (Milano) per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1997 con decorrenza 20 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24243 del 16 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laval Lavorazioni Alluminio, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unita' in Marcon (Venezia) per un massimo di 42 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1997 al 24 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 maggio 1998 al 24 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario, di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispettivo del limite massimo 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva' determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24244 del 16 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cei Casillo, con sede in Roma e unita' di Roma per massimo di 80 dipendenti e' autorizzata la correspdnsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 maggio 1998 al 16 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24245 del 16 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ela, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta) per un massimo di 83 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 maggio 1998 al 19 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24247 del 16 marzo 1998, a seguito dell'accertamento, delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Donna - Gruppo Editoriale S.A. con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Con decreto ministeriale n. 24248 del 16 marzo 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo Editoriale S.A. con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Con decreto ministeriale n. 24253 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Sabiem con sede in Bologna e unita' di Bologna. Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem con sede in Bologna e unita' di Bologna per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24254 del 16 marzo 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta Scarl Sarda Coop. con sede in Sassari e unita' di Sassari, Ittiri, Porto Torres-Sorso (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Sarda Coop. con sede in Sassari e unita' di Sassari-Ittiri-Porto Torres-Sorso (Sassari) per un massimo di 40 dipendenti per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.