Con decreto  n. 24224  dell'11 marzo 1998,  e' autorizzata,  per il
periodo dal 28  febbraio 1995 al 31 dicembre  1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni, nella  legge 19  dicembre  1984, n.  863 -  nella
misura  ivi prevista  -  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Impresa Donati, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
10  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a cinque  unita', di cui un parttime da 20
ore  a  5  ore  medie  settimanali, su  un  organico  complessivo  di
ventisette unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore
dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Impresa  Donati   -  a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma  13 dell'art. 5 del decretolegge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei  conti in data 23 novembre 1994,
registro 1, foglio n. 237.
  Con decreto  n. 24225  dell'11 marzo 1998,  e' autorizzata,  per il
periodo dal  1 ottobre 1997  al 30 settembre 1998,  la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Stefania, con  sede in  Farra di
Soligo  (Treviso), unita'  di Corato  (Bari),  per i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a dodici  unita',  su  un organico  complessivo  di
centotrentasei unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Stefania - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con decreto  n. 24249  del 16  marzo 1998,  e' autorizzata,  per il
periodo dal  1 dicembre 1997  al 30 novembre 1998,  la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Acentro Ceramica,  con sede  in
Cagliari, unita'  di Cagliari e  Carbonia (Cagliari), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 25,62 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita', di cui un parttime
da  22 ore  e  30 minuti  settimanali  a 20  ore  settimanali, su  un
organico complessivo di trentacinque unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Acentro   Ceramica  -  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.