Con decreto n. 24224 dell'11 marzo 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Donati, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unita', di cui un parttime da 20 ore a 5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventisette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Donati - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237. Con decreto n. 24225 dell'11 marzo 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso), unita' di Corato (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unita', su un organico complessivo di centotrentasei unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto n. 24249 del 16 marzo 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro Ceramica, con sede in Cagliari, unita' di Cagliari e Carbonia (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,62 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita', di cui un parttime da 22 ore e 30 minuti settimanali a 20 ore settimanali, su un organico complessivo di trentacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro Ceramica - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.