Si informa che con regolamento  (CE) n. 786/98 della Commissione UE
del  14  aprile  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Comunita' europea n. L 113 del  15 aprile 1998, sono state fissate le
norme per la redistribuzione nel 1998 dei quantitativi non utilizzati
dei contingenti  relativi all'anno  1997 di  cui all'allegato  II del
regolamento CE n. 519/94, modificato  da ultimo dal regolamento CE n.
847/97 del 12 maggio 1997.
  L'ammontare  dei contingenti  da redistribuire  e la  quota massima
richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.
  Le  domande di  autorizzazione all'importazione,  redatte in  carta
semplice  e inoltrate  anche via  fax (06/5925556-59647531-59932634),
possono essere  presentate a partire  dal giorno successivo  a quello
della  pubblicazione del  regolamento (CE)  n. 786/98  nella Gazzetta
Ufficiale  della Comunita'  europea e  devono pervenire  al Ministero
entro il termine massimo del 6 maggio 1998, ore 15. Fa fede il timbro
di ricevimento  apposto sulle domande dagli  impiegati incaricati del
competente ufficio UASC, sia che le stesse vengano presentate a mano,
sia che pervengano per via postale.
  Le istanze  presentate via fax dovranno  essere regolarizzate entro
l'11  maggio  1998,  Anche  in  tal caso  fara'  fede  il  timbro  di
ricevimento apposto dal Ministero.
  La Commissione  UE comunichera'  entro il 9  giugno p.v.  i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
  Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 1998, termine che non
potra' essere prorogato.
  Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto nel 1997
o 1998 una  licenza di importazione per lo stesso  contingente per il
quale  presentano domanda,  oltre  a dichiarare  la propria  riferita
all'anno  1995,  dovranno   presentarne  la  relativa  documentazione
doganale.
  Gli importatori  non tradizionali, ove abbiano  ottenuto licenze di
importazione,  ai  sensi del  regolamento  CE  n.  1657 /96  e/o  del
Regolamento CE  n. 1140 /97, per  lo stesso contingente per  il quale
presentano la nuova istanza, dovranno dimostrare di averne utilizzata
almeno una nella misura minima dell'80%.