IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei loro  rimorchi, ispirandosi  al diritto
comunitario;
  Visto il decreto  29 settembre 1977 di  recepimento della direttiva
del Consiglio n. 77/539/CEE  recante norme relative alla omologazione
CEE dei tipi di proiettore di  retromarcia dei veicoli a motore e dei
loro  rimorchi, pubblicato  nel supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977;
  Visto  il decreto  8 maggio  1995, di  recepimento delle  direttive
92/53/CEE e 93/1981/CEE recanti  modifiche della direttiva 70/156/CEE
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
relative all'omologazione  dei veicoli a  motore e dei  loro rimorchi
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995;
  Vista  la direttiva  della Commissione  n. 97/32/CE  dell'11 giugno
1997  che adegua  al progresso  tecnico la  direttiva 77/539/CEE  del
Consiglio relativa ai proiettori di  retromarcia dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
  Vista  la direttiva  della Commissione  n. 97/31/CE  dell'11 giugno
1997  che adegua  al progresso  tecnico la  direttiva 76/760/CEE  del
Consiglio  relativa ai  dispositivi di  illuminazione della  targa di
immatricolazione posteriore dei veicoli a  motore e dei loro rimorchi
pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della  CE L  171 del  30 giugno
1997;
  Visto il  testo delle prescrizioni  tecniche del regolamento  n. 23
della  Commissione   economica  per  l'Europa  delle   Nazioni  unite
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  CE L  203 del  30 luglio
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  prescrizioni del  presente decreto si  applicano a  tutte le
categorie di  veicoli definite nell'allegato  II al decreto  8 maggio
1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.