IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST); Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi Organismi dell'intervento straordinario presso il MURST; Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse del settore della ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici; Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui essi stessi operano; Ritenuta la necessita' di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per il funzionamento strumentale alle attivita' di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali nelle aree depresse dell'obiettivo 1, in quanto i succitati Istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime; Visto il regolamento CEE n 2052/88, riguardante le aree ricadenti nell'obiettivo 1 e successive modifiche; Visto l'art. 3 della legge n. 641 del 20 dicembre 1996, che disciplina la riprogrammazione delle somme rinvenienti dalle revoche contrattuali le iniziative finanziate dalla legge n. 64/1986; Considerato il decreto di revoca n. 568 del 17 giugno 1997; Tenuto conto che dalla sopracitata revoca si e' reso disponibile un importo pari a L. 40.588 mld; Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 21 febbraio 1997 di assegnazione di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1997 tra cui vi sono le iniziative a favore delle Istituzioni scientifiche ricadenti nelle aree meridionali; Decreta: Art. 1. Soggetti legittimati ad accedere ai contributi 1. Possono usufruire di contributi straordinari per attivita' di ricerca e/o formazione e/o per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche gli enti e le istituzioni scientifiche o culturali non universitarie pubbliche o private di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno, che gia' svolgano istituzionalmente attivita' di ricerca e/o di formazione post universitaria. Verranno prioritariamente considerate le proposte finalizzate allo sviluppo della cultura e della ricerca nelle scienze umane.