IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, convertito da ultimo nella legge 23 dicembre 1996, n. 647; Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457; Visti i decreti ministeriali 28 febbraio e 26 maggio 1997 con i quali sono state assegnate, nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti di ciascuna compagniaimpresa portuale, compresa la Compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1 gennaio-31 marzo 1997, avuto riguardo alle effettive esigenze determinatesi nel corso del periodo suindicato; Valutata l'opportunita' di procedere all'assegnazione delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo 1 aprile-31 dicembre 1997, sulla base di parametri afferenti la situazione degli organici delle compagnie trasformate ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 84 del 1994, le giornate di mancato avviamento al lavoro e la media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori interessati nel corso dell'anno 1997; Viste le comunicazioni effettuate al riguardo dalle competenti autorita' portuali, autorita' marittime e dalle compagnieimprese portuali; Ritenuto, altresi', che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto da' luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilita' penali; Decreta: Art. 1. Il numero delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria e' attribuito a ciascuna compagniaimpresa portuale, secondo quanto specificato nell'unita tabella, che fa parte integrante del presente decreto.