IL DIRIGENTE
capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni   di origine    e
   delle  indicazioni    geografiche      tipiche    dei     vini   e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazioni di  origine dei
vini;
  Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
province autonome del  territorio nazionale e sono  stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 dei  citati disciplinari  di
produzione  che  prevedono  la   possibilita'  di  utilizzare,  nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti nel  territorio  delle  regioni e  delle
province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,   per  almeno   l'85%  da  uno   dei  vitigni
raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del
vitigno stesso;
  Visti  i decreti  dirigenziali con  i quali  sono stati  modificati
alcuni disciplinari di produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti  i  decreti dirigenziali  con  i  quali sono  state  previste
disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita',
della disciplina  concernente la produzione e  la commercializzazione
dei vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei
vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nei
territori delle  regioni e  delle province autonome,  il nome  di due
vitigni scelti  tra quelli  previsti negli  articoli 2  suddetti come
utilizzabili   nella  designazione   e  presentazione   del  prodotto
ottenuto, qualora  detti vini  siano ottenuti  da uve  provenienti da
vigneti,  composti  nell'ambito  aziendale,  esclusivamente  dai  due
vitigni di cui trattasi;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini che,  in accoglimento  delle richieste
suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni
e  province autonome,  prevede che  i vini  da tavola  ad indicazione
geografica tipica  possano utilizzare il  riferimento al nome  di due
vitigni  scelti tra  quelli elencati  nei rispettivi  disciplinari di
produzione come  utilizzabili nella designazione e  presentazione dei
prodotti ottenuti, purche'  i vini di cui trattasi  siano ottenuti da
uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;
  Vista  la richiesta  presentata dalla  Regione Siciliana  intesa ad
ottenere la possibilita' di fare  riferimento al nome di due vitigni,
in conformita' del  parere sopra indicato, per i  vini ad indicazione
geografica tipica prodotti nel territorio di detta regione;
  Visto il  decreto dirigenziale  10 ottobre 1995  con il  quale sono
state  riconosciute  le  indicazioni geografiche  tipiche  "Camarro",
"Colli   Ericini",  "Delia   Nivolelli",  "Fontanarossa   di  Cerda",
"Salemi", "Salina", "Sciacca", "Valle Belice"  e "Sicilia" per i vini
prodotti nel territorio della regione  Sicilia e sono stati approvati
i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 1997 recante integrazione al
disciplinare di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
"Sicilia" approvato con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995;
  Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1997 recante integrazione
ai  disciplinari di  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica
tipica  "Colli Ericini"  e "Delia  Nivolelli", approvati  con decreto
dirigenziale 10 ottobre 1995;
  Visti  i pareri  espressi dal  Comitato predetto  sulle domande  di
riconoscimento della denominazione di  origine controllata per i vini
ad indicazione geografica  tipica "Delia Nivolelli" e  "Sciacca" e le
proposte  dei relativi  disciplinari di  produzione pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998;
  Visti  i corrispondenti  decreti dirigenziali  recanti disposizioni
relative all'uso del riferimento al nome di due vitigni per i vini ad
indicazione geografica tipica prodotti rispettivamente nel territorio
delle regioni  Veneto, Friuli Venezia Giulia,  Puglia, Umbria, Lazio,
Toscana, Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento;
  Visto  il parere  espresso  dal  citato Comitato  con  il quale  si
accoglie la richiesta  di integrare i disciplinari  di produzione dei
vini  ad indicazione  geografica tipica  "Camarro", "Colli  Ericini",
"Fontanarossa  di  Cerda",  "Salemi",   "Salina",  "Valle  Belice"  e
"Sicilia" mediante la previsione  di consentire l'uso del riferimento
al nome di due vitigni alle condizioni sopra riportate;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  del suddetto parere
dal  citato Comitato  alla emanazione  di disposizioni  da intendersi
integrative  delle  disposizioni  contenute   negli  articoli  2  dei
disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;
  Considerato che agli articoli 2  dei disciplinari di produzione dei
vini da  tavola ad indicazione geografica  tipica predetti, approvati
con il sopra citato decreto  dirigenziale 10 ottobre 1995, sussistono
i presupposti e le condizioni idonei a consentire l'utilizzazione del
riferimento al  nome dei  vitigni nella designazione  e presentazione
dei suddetti vini come sopra specificato;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  designazione   e  presentazione   dei  vini  da   tavola  ad
indicazione   geografica    tipica   "Camarro",    "Colli   Ericini",
"Fontanarossa  di  Cerda",  "Salemi",   "Salina",  "Valle  Belice"  e
"Sicilia" prodotti nel territorio della regione Sicilia e' consentito
utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
  I vitigni  di cui  al precedente comma  devono essere  compresi tra
quelli elencati  negli articoli 2 dei  corrispondenti disciplinari di
produzione  come  utilizzabili  singolarmente  nella  designazione  e
presentazione dei  relativi vini da tavola  ad indicazione geografica
tipica, nei termini stabiliti dai citati articoli.