IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Pistoia
  Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da
parte dell'autorita'  governativa delle societa' cooperative  che non
sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il  bilancio annuale o che non hanno
compiuto atti di gestione;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il  decreto del Direttore  generale della cooperazione  del 6
marzo 1996  che ha decentrato  a livello provinciale le  procedure di
scioglimento  d'ufficio ai  sensi dell'art.  2544 del  codice civile,
limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;
  Vista la  circolare n. 33/1996 del  7 marzo 1996 del  Ministero del
lavoro  e  della  previdenza   sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Div. IV/6;
  Vista l'ispezione ordinaria eseguita  nei confronti della "Societa'
cooperativa  del Popolo  di Chiesina  Montalese" a  r.l. con  sede in
Pistoia, dalla quale risulta che  la stessa si trova nelle condizioni
previste dal  predetto articolo 2544 del  codice civile e che  non ha
alcuna attivita' da liquidare;
  Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso
nella riunione del 4 febbraio 1998;
                              Decreta:
  La  "Societa'  cooperativa  del  Popolo di  Chiesina  Montalese"  a
responsabilita'  limitata, con  sede in  Pistoia, localita'  Chiesina
Montalese  (Pistoia),  costituita  per rogito  notaio  dott.  Umberto
Arcangeli,  in  data  21  febbraio 1945,  registro  imprese  n.  723,
B.U.S.C.  n. 105/57514,  sciolta  ai sensi  delle sopracitate  norme,
senza far luogo alla nomina del liquidatore.
   Pistoia, 9 aprile 1998
                                                 Il direttore: Caruso