IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Pistoia
  Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da
parte dell'autorita'  governativa delle societa' cooperative  che non
sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il  bilancio annuale o che non hanno
compiuto atti di gestione;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il  decreto del Direttore  generale della cooperazione  del 6
marzo 1996  che ha decentrato  a livello provinciale le  procedure di
scioglimento  d'ufficio ai  sensi dell'art.  2544 del  codice civile,
limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;
  Vista la  circolare n. 33/1996 del  7 marzo 1996 del  Ministero del
lavoro  e  della  previdenza   sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Div. IV/6;
  Vista l'ispezione  ordinaria eseguita nei confronti  della societa'
cooperativa "Spaccio  cooperativo fra dipendenti  officine meccaniche
ferroviarie pistoiesi", con sede in  Pistoia, dalla quale risulta che
la stessa  si trova nelle  condizioni previste dal  predetto articolo
2544 del codice civile e che non ha alcuna attivita' da liquidare;
  Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso
nella riunione del 4 febbraio 1998;
                              Decreta:
  La  societa'   cooperativa  "Spaccio  cooperativo   fra  dipendenti
officine   meccaniche   ferroviarie  pistoiesi"   a   responsabilita'
limitata,  con sede  a  Pistoia, via  Pacinotti,  38, costituita  per
rogito  notaio  dott.  Renzo  Chiostrini, in  data  16  giugno  1961,
repertorio n. 48054, registro imprese n. 1658, B.U.S.C. n. 153/70727,
sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina
del liquidatore.
   Pistoia, 9 aprile 1998
                                                 Il direttore: Caruso