IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge 22 ottobre  1992, n. 415,  convertito nella
legge 19 dicembre 1992, n. 488,  che ha rifinanziato la legge 1 marzo
1986, n. 64;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge   23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito nella legge  22 marzo 1995, n.  85, concernente interventi
atti a favorire lo sviluppo delle aree depresse;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per la realizzazione
di nuovi interventi nelle aree depresse;
  Visto del decreto-legge  23 ottobre 1996, n.  548, convertito nella
legge  20 dicembre  1996, n.  641, che  finanzia la  realizzazione di
iniziative dirette a favorire lo  sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Visto  l'art. 2,  comma 100,  lettera b),  della legge  23 dicembre
1996, n.  662, che destina  alle aree terremotate dell'Irpinia  e del
Belice una quota delle risorse  disponibili per interventi nelle aree
depresse  sui  fondi  della   manovra  finanziaria  per  il  triennio
1997-1999;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  25  novembre  1996,  n.  599,
convertito nella legge  24 gennaio 1997, n. 5, che  pone a carico dei
mutui  di  cui  all'art.  1 del  decreto-legge  n.  548/1996  l'onere
complessivo di  40 miliardi  di lire per  lavori socialmente  utili a
Napoli e a Palermo;
  Visto l'art. 1  del decreto-legge 25 marzo 1997,  n. 67, convertito
nella  legge 23  maggio  1997,  n. 135,  recante  norme  a favore  di
ulteriori interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse;
  Visto l'accordo sottoscritto  dal Governo e dalle  parti sociali il
24   settembre  1996,   che   prevede  l'attivazione   di  un   piano
straordinario  per l'occupazione,  in particolare  nelle aree  a piu'
basso  tasso  di  sviluppo  ed  a  maggiore  tensione  occupazionale,
attraverso il  ricorso a specifiche misure  relative alla formazione,
alla  promozione dell'occupazione,  a ricerca  ed innovazione,  e che
individua  nell'avvio  di  grandi opere  infrastrutturali  una  delle
azioni fondamentali per il rilancio dell'occupazione stessa;
  Viste le deliberazioni con le quali questo Comitato ha ripartito in
via programmatica, ovvero assegnato,  fondi per interventi nelle aree
depresse a valere sulle disponibilita'  di cui alle predette leggi n.
488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;
  Vista in particolare la propria  delibera in data 25 settembre 1997
con  la quale,  in  relazione alla  definitiva quantificazione  delle
relative risorse, sono state disposte ulteriori assegnazioni a favore
delle aree  depresse ed  e' stato  predisposto il  quadro complessivo
delle finalizzazioni di spesa;
  Vista la nota del 9 marzo 1998 con la quale il Ministero dei lavori
pubblici  comunica  che  il   piano  predisposto  dal  provveditorato
regionale alle opere pubbliche per  la Sicilia, d'intesa con i comuni
interessati, per  il riparto dell'importo di  300 miliardi assegnato,
con la citata delibera del  25 settembre 1997, per il rifinanziamento
degli  interventi  ex  art.  17,  comma 5,  della  legge  n.  67/1988
(terremoto del Belice) ha formato  oggetto di positiva valutazione da
parte dell'apposita  Commissione parlamentare  e specifica  quindi la
quota da porre,  rispettivamente, a carico del  Ministero del tesoro,
del  bilancio e  della programmazione  economica per  l'erogazione di
contributi all'edilizia  privata da  parte dei  suddetti comuni  e la
quota da lasciare  a carico del Ministero dei lavori  pubblici per la
realizzazione di opere pubbliche;
  Vista  la nota  del 17  marzo 1998  con la  quale il  Ministero dei
trasporti  e   della  navigazione,  tenendo  conto   delle  modifiche
normative intervenute  nell'ultimo biennio nel  settore aeroportuale,
propone  di  dettare  disposizioni  procedurali  per  gli  interventi
ammessi a finanziamento a carico  delle leggi n. 641/1996 e 135/1997,
in modo da  assicurare una procedura unitaria  di finanziamento delle
relative opere;
  Considerato  che il  Ministero  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica ha  acceso nel dicembre 1997  una tranche di
mutui di 3.000  miliardi di lire, disponibili  nel corrente esercizio
finanziario, per  far fronte  alle piu' immediate  esigenze correlate
alle  assegnazioni disposte  a  valere sulle  leggi  n. 488/1992,  n.
85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996;
  Considerato che l'art. 54, comma  13, della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  ha  razionalizzato  le  procedure  di  finanziamento  degli
investimenti,  riportando  i   finanziamenti  stessi  nell'alveo  dei
normali  stanziamenti destinati  in bilancio  secondo l'articolazione
pluriennale prevista dalla tabella F della citata legge;
  Considerato  che per  la  modulazione delle  suddette risorse  sono
intervenute  intese  tra  le  amministrazioni interessate  e  che  la
modulazione  medesima  e'  stata  effettuata  su  base  proporzionale
rispetto all'assegnato, eccezion fatta per alcune voci che sono state
appostate in cifra  fissa in considerazione di  vincoli legislativi o
della specifica funzione di  piu' immediato supporto all'occupazione,
cui le relative assegnazioni debbono assolvere;
  Considerato che in particolare, come anticipato nella seduta tenuta
il 5 febbraio 1998 dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e province autonome, carattere prioritario e' stato
attribuito, tra  l'altro, alle  assegnazioni a favore  delle regioni,
poste a carico della legge n. 641/1996 per complessivi 1.500 miliardi
di lire,  e considerato  che, nell'ambito  di dette  assegnazioni, la
modulazione  e' stata  effettuata  in modo  da prevedere  l'immediata
erogazione delle quote riservate alle regioni Umbria e Marche, tenuto
conto  dei  recenti  eventi  sismici, e  l'attribuzione  nella  prima
annualita', a ciascuna delle altre regioni, di un importo minimo di 5
miliardi di lire o del minor importo spettante;
  Preso atto che il Governo nel  citato accordo del settembre 1996 ha
chiaramente esplicitato il proprio  intento di porre, quale obiettivo
primario della  propria politica,  la creazione delle  condizioni per
uno  stabile  sviluppo delle  aree  depresse  e del  Mezzogiorno,  in
particolare   mediante   la   realizzazione   di   un'adeguata   rete
infrastrutturale  e la  valorizzazione  della formazione,  prevedendo
altresi' l'adozione di misure  intese, unitamente alla riapertura dei
cantieri, a garantire un immediato sostegno all'occupazione;
  Preso atto che,  in attuazione di tale  indirizzo, questo Comitato,
nel   ripartire  le   risorse  riservate   alle  aree   depresse,  ha
privilegiato iniziative  immediatamente attivabili e  realizzabili in
un arco temporale  massimo di 36/48 mesi,  conferendo in particolare,
per    quanto    concerne     l'individuazione    degli    interventi
infrastrutturali da ammettere  a finanziamento, carattere prioritario
alla  cantierabilita' o  almeno  "all'immediata eseguibilita'"  degli
interventi stessi;
  Ritenuto  di  formulare,  nell'ambito degli  indirizzi  come  sopra
definiti dal  Governo, indicazioni  intese ad  assicurare l'effettiva
realizzazione  delle  iniziative  ammesse a  finanziamento  entro  le
cadenze temporali previste;
  Ritenuto,   nell'occasione,   di  procedere   alla   finalizzazione
dell'importo non ancora assegnato sulle risorse recate dalla legge n.
85/1995, destinandolo alle zone montane per la realizzazione di nuovi
progetti  finalizzati  a  risolvere   specifici  nodi  allo  sviluppo
territoriale, in considerazione dell'attenzione posta dal legislatore
alla  "montagna"  come  entita'   territoriale  distinta  dalle  aree
depresse (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94);
  Ritenuto  di procedere  all'assegnazione,  a  favore delle  regioni
Umbria  e Marche  e per  il medesimo  ordine di  considerazioni sopra
esposto, dell'importo  residuo della menzionata quota  riservata alle
regioni a valere sulle risorse di cui alla legge n. 641/1996;
  Ritenuto  di  procedere  alla ricordata  modifica  di  assegnazione
richiesta dal Ministero dei lavori  pubblici e ad altre modifiche nel
frattempo rivelatesi opportune;
  Ritenuto,  anche al  fine  di dirimere  qualsiasi perplessita'  sul
regime applicabile,  di recepire le indicazioni  procedurali proposte
dal  Ministero  dei trasporti  e  della  navigazione per  il  settore
aeroportuale,  in  linea  con l'impostazione  dal  medesimo  adottata
nell'atto di  indirizzo del 31 luglio  1997, e di fissare  ex novo la
decorrenza degli adempimenti previsti al punto 4.4 della delibera del
29 agosto 1997;
  Ritenuto, giusta  le intese  raggiunte in  seduta, di  approvare il
finanziamento  del  progetto  proposto  dal  Ministero  dell'ambiente
relativo  ai lavori  di  pubblica utilita'  nel  settore dei  rifiuti
nonche' ad interventi nel settore solaretermico in edifici pubblici;
  Ritenuto,  in   relazione  all'urgenza   di  avviare   la  predetta
iniziativa  anche  per  le immediate  ricadute  occupazionali  (2.000
lavoratori  coinvolti),  di reperire  le  risorse  occorrenti per  la
relativa   impiantistica  a   carico  delle   residue  disponibilita'
dell'accantonamento per progettazione costituito  con delibera del 23
aprile 1997, nella  prospettiva che in sede  di predisposizione della
legge finanziaria 1999 vengano individuate misure compensative per la
ricostituzione dell'accantonamento stesso;
  Udita la relazione  del Ministero del tesoro, del  bilancio e della
programmazione  economica,  sulla  quale  hanno  convenuto  le  altre
amministrazioni interessate al riparto;
                              Delibera:
  1. Ulteriori assegnazioni.
  1.1. A valere sulle risorse recate dalla legge n. 85/1995 l'importo
residuo  di  10 milioni  di  lire  viene destinato,  ad  integrazione
dell'assegnazione  programmatica disposta  con delibera  25 settembre
1997, per nuovi progetti a  valenza nazionale diretti a potenziare lo
sviluppo delle aree montane.
  1.2.  A  valere sulle  risorse  previste  dalla legge  n.  641/1996
l'importo di 200 milioni di lire  non ancora assegnato sulla quota di
1.500 miliardi,  riservata alle  regioni ai sensi  del punto  4 della
delibera  12  luglio 1996  e  ripartita  tra  le regioni  stesse  con
delibera del 18 dicembre 1996, viene assegnato alle regioni Marche ed
Umbria in misura paritaria.
  2. Modifiche di assegnazioni o di destinazioni.
  2.1. L'assegnazione  di 300 miliardi  di lire effettuata  da questo
Comitato con la citata delibera del 25 settembre 1997, a valere sulle
risorse recate  dalla legge n.  135/1997, a favore del  Ministero dei
lavori  pubblici  per  il  rifinanziamento degli  interventi  di  cui
all'art. 17, comma 5, della  legge n. 67/1998 (terremoto del Belice),
a  seguito dell'approvazione  -  da  parte dell'apposita  Commissione
parlamentare -  del piano  di riparto predisposto  dal provveditorato
regionale alle opere  pubbliche per la Sicilia d'intesa  con i comuni
interessati, viene modificata come segue:
  lire 227,718 miliardi  sono assegnati al Ministero  del tesoro, del
bilancio  e   della  programmazione  economica,  per   il  successivo
trasferimento alle regioni;
  i residui 72,282 miliardi restano assegnati al Ministero dei lavori
pubblici.
  2.2. L'indicazione dell'allegato 3  alla menzionata delibera del 25
settembre 1997 in ordine all'attribuzione dell'importo di 40 miliardi
di  lire,   riservato  dall'art.  1   della  legge  n.   5/1997  alla
prosecuzione dei lavori  socialmente utili a Napoli e  Palermo, e' da
intendersi  rettificata  nel  senso   che  l'importo  suddetto  resta
attribuito,   ai  sensi   della   norma   richiamata,  al   Ministero
dell'interno per la successiva erogazione agli enti interessati.
  2.3.L'importo  di  40  miliardi   non  ancora  assegnato  a  carico
dell'accantonamento  per progettazione,  costituito  con delibera  23
aprile 1997  e con  imputazione sulle risorse  recate dalla  legge n.
135/1997, viene  finalizzato al  finanziamento di progetti  di lavori
socialmente  utili  nel settore  dei  rifiuti  e per  interventi  nel
settore  solaretermico  in  edifici  pubblici e  viene  assegnato  al
Ministero dell'ambiente che assume a  proprio carico il costo residuo
di  lire 10  miliardi; all'attuazione  complessiva dell'iniziativa  -
pari a  57 miliardi di  lire -  concorre il Ministero  della pubblica
istruzione,  che  a  tal  fine  destina  7  miliardi  per  formazione
nell'ambito delle risorse ad esso assegnate.
  3. Disposizioni relative agli interventi aeroportuali.
  3.1. Secondo  le procedure  dell'art. 5  ovvero dell'art.  17 della
citata legge  n. 135/1997,  agli interventi nel  settore aeroportuale
individuati  dai   decreti  del   Ministro  dei  trasporti   e  della
navigazione  in  data 9  luglio  e  21  novembre 1997  provvedono  le
societa'  di   gestione  costituite  in  relazione   alle  previsioni
dell'articolo 10,  comma 13,  della legge 24  dicembre 1993,  n. 537,
ovvero i  soggetti titolari di gestioni  parziali aeroportuali, anche
in regime precario, che hanno attivato  la procedura di cui al citato
art. 17.
  Gli  indicati soggetti  individuano  uno o  piu' professionisti  ai
quali vengono demandati  i compiti di cui al punto  1.3. della citata
delibera del  18 dicembre  1996 ed  al punto  4.4. della  delibera 29
agosto  1997 e  che,  all'esito dell'attivita'  svolta, rendono  alla
competente   Amministrazione  una   perizia  giurata   attestante  la
conformita' della procedura svolta alla normativa vigente.
  3.2. Alla liquidazione dei corrispettivi per la realizzazione degli
interventi  provvede  l'Amministrazione  competente,  nei  limiti  di
stanziamento previsti.
  3.3. I  termini indicati al  punto 4.4.  della delibera in  data 29
agosto 1997  decorrono dall'approvazione del provvedimento  di cui al
punto 3.1.
  4. Riparto ricavato mutui e modulazione delle assegnazioni.
  4.1. La  tranche di mutui di  3.000 miliardi di lire  contratta nel
dicembre  1997  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per far  fronte alle piu' immediate esigenze
correlate  alle assegnazioni  disposte  da questo  Comitato a  carico
delle risorse  recate dalle  leggi n.  488/1992, 85/1995,  341/1995 e
641/1996  e' ripartita  come all'allegato  1 alla  presente delibera,
della quale forma parte integrante.
  4.2. Le ulteriori risorse assegnate da questo Comitato a carico dei
fondi di cui  alle leggi suddette ed a carico  dei fondi recati dalla
legge  n.  135/1997 vengono  modulate,  in  relazione alle  scansioni
temporali  stabilite alla  tabella F  della legge  n. 449/1997,  come
all'allegato  2  alla  presente  delibera  della  quale  forma  parte
integrante; le  risorse medesime  sono integralmente  impegnabili sin
dal corrente esercizio finanziario.
  4.3. Le  risorse riservate alle regioni  a valere sui fondi  di cui
alla legge n. 641/1996 per un importo complessivo di 1.500 miliardi e
ripartite tra le medesime con  la richiamata delibera del 18 dicembre
1996, risorse che  vengono imputate in ragione di  400 miliardi sulla
tranche di  mutui di  cui al  punto 3.1.  e che  per il  residuo sono
modulate come al  citato allegato 2, sono  scandite temporalmente tra
le regioni  stesse sulla base  dei criteri specificati in  premessa e
nei termini risultanti dall'allegato  3 alla presente delibera, della
quale forma parte integrante.
  4.4.  Con decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica  saranno disposte le  conseguenti variazioni
di  bilancio   articolate  per  centri  di   responsabilita',  unita'
previsionale  di base  e  capitolo di  spesa  secondo le  indicazioni
fornite dalle amministrazioni interessate.
  4.5. Le amministrazioni centrali comunicheranno la gerarchizzazione
temporale degli  interventi di  competenza alla segreteria  di questo
Comitato che potra', se del caso, promuovere opportune intese al fine
di assicurare quello sviluppo territorialmente equilibrato delle aree
depresse  cui questo  Comitato stesso  gia' faceva  riferimento nella
menzionata delibera del  18 dicembre 1996 e che  abbia come finalita'
prioritaria  l'accelerazione   dei  processi   di  spesa   dei  fondi
comunitari.
  5. Misure per  l'attuazione degli indirizzi governativi  in tema di
sviluppo delle aree depresse.
  5.1.  Per l'attuazione  degli  indirizzi del  Governo,  che -  come
meglio  specificato  in  premessa  - si  e'  posto,  quale  obiettivo
primario della propria azione politica, la creazione delle condizioni
per uno  stabile sviluppo  soprattutto del Mezzogiorno  e l'immediato
sostegno all'occupazione:
  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica provvedera' ad  attribuire, per il 1998, una  cassa pari al
100%  per il  ricavato dei  mutui di  cui al  punto 4.1.  (lire 3.000
miliardi),  nonche'   una  cassa  pari  al   50%  degli  stanziamenti
attribuiti  alle  varie  amministrazioni, in  termini  di  competenza
(1998),  a valere  sugli importi  complessivi previsti  per le  varie
leggi di spesa nella tabella F  della legge n. 449/1997 per lo stesso
esercizio;
  il medesimo Ministero affrontera'  eventuali, ulteriori esigenze di
cassa che si  dovessero determinare nel corso  del corrente esercizio
attingendo,  con  priorita' rispetto  ad  altre  esigenze, dal  fondo
speciale per l'adeguamento delle dotazioni di cassa;
  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica adottera' inoltre adeguate misure affinche', nell'ambito di
ciascuna  unita'  previsionale di  base  o  di ciascuna  contabilita'
speciale,   sia   possibile   utilizzare   le   risorse   realizzando
compensazioni  in   termini  di  cassa   tra  le  diverse   fonti  di
finanziamento  che  confluiscono  sull'unita'  o  sulla  contabilita'
speciale;
  le procedure  di concertazione  di cui all'art.  48 della  legge n.
449/1997, commi 1-5, terranno conto delle priorita' da assegnare alle
spese destinate a sostenere gli investimenti e lo sviluppo.
  5.2. Per l'attuazione  degli indirizzi del Governo di  cui al punto
precedente il disegno della legge finanziaria 1999 conterra' proposte
intese  ad  assicurare  un   profilo  temporale  degli  stanziamenti,
relativi alle leggi considerate nella presente delibera, in linea con
le esigenze che verranno nel  frattempo a meglio puntualizzarsi ed in
particolare:
  individuera', quale anno finale per detti stanziamenti, l'anno 2001
in correlazione  con i criteri che  hanno presieduto all'assegnazione
delle relative risorse e che sono meglio specificati in premessa;
  rechera'  un  adeguamento delle  previsioni  di  competenza per  lo
stesso esercizio  1999 e  per l'anno successivo  in modo  da renderle
coerenti con  i profili di  cassa rilevabili dagli impegni  assunti e
dall'effettivo  stato di  realizzazione  delle  iniziative ammesse  a
finanziamento.
  5.3. Il Ministero  del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica provvedera'  ad effettuare  un costante  monitoraggio della
spesa, fornendo al riguardo alle amministrazioni interessate dati con
periodicita' bimestrale,  ed a  relazionare tempestivamente  a questo
Comitato in modo che questo Comitato stesso possa procedere, entro il
prossimo  mese di  settembre,  ad una  verifica  della situazione  in
funzione delle esigenze di cui al presente punto.
   Roma, 17 marzo 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 66