IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente interventi atti a favorire lo sviluppo delle aree depresse; Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse; Visto del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Visto l'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che destina alle aree terremotate dell'Irpinia e del Belice una quota delle risorse disponibili per interventi nelle aree depresse sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999; Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito nella legge 24 gennaio 1997, n. 5, che pone a carico dei mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 548/1996 l'onere complessivo di 40 miliardi di lire per lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, recante norme a favore di ulteriori interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse; Visto l'accordo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a piu' basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure relative alla formazione, alla promozione dell'occupazione, a ricerca ed innovazione, e che individua nell'avvio di grandi opere infrastrutturali una delle azioni fondamentali per il rilancio dell'occupazione stessa; Viste le deliberazioni con le quali questo Comitato ha ripartito in via programmatica, ovvero assegnato, fondi per interventi nelle aree depresse a valere sulle disponibilita' di cui alle predette leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997; Vista in particolare la propria delibera in data 25 settembre 1997 con la quale, in relazione alla definitiva quantificazione delle relative risorse, sono state disposte ulteriori assegnazioni a favore delle aree depresse ed e' stato predisposto il quadro complessivo delle finalizzazioni di spesa; Vista la nota del 9 marzo 1998 con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che il piano predisposto dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, d'intesa con i comuni interessati, per il riparto dell'importo di 300 miliardi assegnato, con la citata delibera del 25 settembre 1997, per il rifinanziamento degli interventi ex art. 17, comma 5, della legge n. 67/1988 (terremoto del Belice) ha formato oggetto di positiva valutazione da parte dell'apposita Commissione parlamentare e specifica quindi la quota da porre, rispettivamente, a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'erogazione di contributi all'edilizia privata da parte dei suddetti comuni e la quota da lasciare a carico del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di opere pubbliche; Vista la nota del 17 marzo 1998 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nell'ultimo biennio nel settore aeroportuale, propone di dettare disposizioni procedurali per gli interventi ammessi a finanziamento a carico delle leggi n. 641/1996 e 135/1997, in modo da assicurare una procedura unitaria di finanziamento delle relative opere; Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha acceso nel dicembre 1997 una tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire, disponibili nel corrente esercizio finanziario, per far fronte alle piu' immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996; Considerato che l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha razionalizzato le procedure di finanziamento degli investimenti, riportando i finanziamenti stessi nell'alveo dei normali stanziamenti destinati in bilancio secondo l'articolazione pluriennale prevista dalla tabella F della citata legge; Considerato che per la modulazione delle suddette risorse sono intervenute intese tra le amministrazioni interessate e che la modulazione medesima e' stata effettuata su base proporzionale rispetto all'assegnato, eccezion fatta per alcune voci che sono state appostate in cifra fissa in considerazione di vincoli legislativi o della specifica funzione di piu' immediato supporto all'occupazione, cui le relative assegnazioni debbono assolvere; Considerato che in particolare, come anticipato nella seduta tenuta il 5 febbraio 1998 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome, carattere prioritario e' stato attribuito, tra l'altro, alle assegnazioni a favore delle regioni, poste a carico della legge n. 641/1996 per complessivi 1.500 miliardi di lire, e considerato che, nell'ambito di dette assegnazioni, la modulazione e' stata effettuata in modo da prevedere l'immediata erogazione delle quote riservate alle regioni Umbria e Marche, tenuto conto dei recenti eventi sismici, e l'attribuzione nella prima annualita', a ciascuna delle altre regioni, di un importo minimo di 5 miliardi di lire o del minor importo spettante; Preso atto che il Governo nel citato accordo del settembre 1996 ha chiaramente esplicitato il proprio intento di porre, quale obiettivo primario della propria politica, la creazione delle condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse e del Mezzogiorno, in particolare mediante la realizzazione di un'adeguata rete infrastrutturale e la valorizzazione della formazione, prevedendo altresi' l'adozione di misure intese, unitamente alla riapertura dei cantieri, a garantire un immediato sostegno all'occupazione; Preso atto che, in attuazione di tale indirizzo, questo Comitato, nel ripartire le risorse riservate alle aree depresse, ha privilegiato iniziative immediatamente attivabili e realizzabili in un arco temporale massimo di 36/48 mesi, conferendo in particolare, per quanto concerne l'individuazione degli interventi infrastrutturali da ammettere a finanziamento, carattere prioritario alla cantierabilita' o almeno "all'immediata eseguibilita'" degli interventi stessi; Ritenuto di formulare, nell'ambito degli indirizzi come sopra definiti dal Governo, indicazioni intese ad assicurare l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento entro le cadenze temporali previste; Ritenuto, nell'occasione, di procedere alla finalizzazione dell'importo non ancora assegnato sulle risorse recate dalla legge n. 85/1995, destinandolo alle zone montane per la realizzazione di nuovi progetti finalizzati a risolvere specifici nodi allo sviluppo territoriale, in considerazione dell'attenzione posta dal legislatore alla "montagna" come entita' territoriale distinta dalle aree depresse (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94); Ritenuto di procedere all'assegnazione, a favore delle regioni Umbria e Marche e per il medesimo ordine di considerazioni sopra esposto, dell'importo residuo della menzionata quota riservata alle regioni a valere sulle risorse di cui alla legge n. 641/1996; Ritenuto di procedere alla ricordata modifica di assegnazione richiesta dal Ministero dei lavori pubblici e ad altre modifiche nel frattempo rivelatesi opportune; Ritenuto, anche al fine di dirimere qualsiasi perplessita' sul regime applicabile, di recepire le indicazioni procedurali proposte dal Ministero dei trasporti e della navigazione per il settore aeroportuale, in linea con l'impostazione dal medesimo adottata nell'atto di indirizzo del 31 luglio 1997, e di fissare ex novo la decorrenza degli adempimenti previsti al punto 4.4 della delibera del 29 agosto 1997; Ritenuto, giusta le intese raggiunte in seduta, di approvare il finanziamento del progetto proposto dal Ministero dell'ambiente relativo ai lavori di pubblica utilita' nel settore dei rifiuti nonche' ad interventi nel settore solaretermico in edifici pubblici; Ritenuto, in relazione all'urgenza di avviare la predetta iniziativa anche per le immediate ricadute occupazionali (2.000 lavoratori coinvolti), di reperire le risorse occorrenti per la relativa impiantistica a carico delle residue disponibilita' dell'accantonamento per progettazione costituito con delibera del 23 aprile 1997, nella prospettiva che in sede di predisposizione della legge finanziaria 1999 vengano individuate misure compensative per la ricostituzione dell'accantonamento stesso; Udita la relazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla quale hanno convenuto le altre amministrazioni interessate al riparto; Delibera: 1. Ulteriori assegnazioni. 1.1. A valere sulle risorse recate dalla legge n. 85/1995 l'importo residuo di 10 milioni di lire viene destinato, ad integrazione dell'assegnazione programmatica disposta con delibera 25 settembre 1997, per nuovi progetti a valenza nazionale diretti a potenziare lo sviluppo delle aree montane. 1.2. A valere sulle risorse previste dalla legge n. 641/1996 l'importo di 200 milioni di lire non ancora assegnato sulla quota di 1.500 miliardi, riservata alle regioni ai sensi del punto 4 della delibera 12 luglio 1996 e ripartita tra le regioni stesse con delibera del 18 dicembre 1996, viene assegnato alle regioni Marche ed Umbria in misura paritaria. 2. Modifiche di assegnazioni o di destinazioni. 2.1. L'assegnazione di 300 miliardi di lire effettuata da questo Comitato con la citata delibera del 25 settembre 1997, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 135/1997, a favore del Ministero dei lavori pubblici per il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/1998 (terremoto del Belice), a seguito dell'approvazione - da parte dell'apposita Commissione parlamentare - del piano di riparto predisposto dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia d'intesa con i comuni interessati, viene modificata come segue: lire 227,718 miliardi sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il successivo trasferimento alle regioni; i residui 72,282 miliardi restano assegnati al Ministero dei lavori pubblici. 2.2. L'indicazione dell'allegato 3 alla menzionata delibera del 25 settembre 1997 in ordine all'attribuzione dell'importo di 40 miliardi di lire, riservato dall'art. 1 della legge n. 5/1997 alla prosecuzione dei lavori socialmente utili a Napoli e Palermo, e' da intendersi rettificata nel senso che l'importo suddetto resta attribuito, ai sensi della norma richiamata, al Ministero dell'interno per la successiva erogazione agli enti interessati. 2.3.L'importo di 40 miliardi non ancora assegnato a carico dell'accantonamento per progettazione, costituito con delibera 23 aprile 1997 e con imputazione sulle risorse recate dalla legge n. 135/1997, viene finalizzato al finanziamento di progetti di lavori socialmente utili nel settore dei rifiuti e per interventi nel settore solaretermico in edifici pubblici e viene assegnato al Ministero dell'ambiente che assume a proprio carico il costo residuo di lire 10 miliardi; all'attuazione complessiva dell'iniziativa - pari a 57 miliardi di lire - concorre il Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine destina 7 miliardi per formazione nell'ambito delle risorse ad esso assegnate. 3. Disposizioni relative agli interventi aeroportuali. 3.1. Secondo le procedure dell'art. 5 ovvero dell'art. 17 della citata legge n. 135/1997, agli interventi nel settore aeroportuale individuati dai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 9 luglio e 21 novembre 1997 provvedono le societa' di gestione costituite in relazione alle previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, che hanno attivato la procedura di cui al citato art. 17. Gli indicati soggetti individuano uno o piu' professionisti ai quali vengono demandati i compiti di cui al punto 1.3. della citata delibera del 18 dicembre 1996 ed al punto 4.4. della delibera 29 agosto 1997 e che, all'esito dell'attivita' svolta, rendono alla competente Amministrazione una perizia giurata attestante la conformita' della procedura svolta alla normativa vigente. 3.2. Alla liquidazione dei corrispettivi per la realizzazione degli interventi provvede l'Amministrazione competente, nei limiti di stanziamento previsti. 3.3. I termini indicati al punto 4.4. della delibera in data 29 agosto 1997 decorrono dall'approvazione del provvedimento di cui al punto 3.1. 4. Riparto ricavato mutui e modulazione delle assegnazioni. 4.1. La tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire contratta nel dicembre 1997 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per far fronte alle piu' immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte da questo Comitato a carico delle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, 85/1995, 341/1995 e 641/1996 e' ripartita come all'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 4.2. Le ulteriori risorse assegnate da questo Comitato a carico dei fondi di cui alle leggi suddette ed a carico dei fondi recati dalla legge n. 135/1997 vengono modulate, in relazione alle scansioni temporali stabilite alla tabella F della legge n. 449/1997, come all'allegato 2 alla presente delibera della quale forma parte integrante; le risorse medesime sono integralmente impegnabili sin dal corrente esercizio finanziario. 4.3. Le risorse riservate alle regioni a valere sui fondi di cui alla legge n. 641/1996 per un importo complessivo di 1.500 miliardi e ripartite tra le medesime con la richiamata delibera del 18 dicembre 1996, risorse che vengono imputate in ragione di 400 miliardi sulla tranche di mutui di cui al punto 3.1. e che per il residuo sono modulate come al citato allegato 2, sono scandite temporalmente tra le regioni stesse sulla base dei criteri specificati in premessa e nei termini risultanti dall'allegato 3 alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 4.4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno disposte le conseguenti variazioni di bilancio articolate per centri di responsabilita', unita' previsionale di base e capitolo di spesa secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate. 4.5. Le amministrazioni centrali comunicheranno la gerarchizzazione temporale degli interventi di competenza alla segreteria di questo Comitato che potra', se del caso, promuovere opportune intese al fine di assicurare quello sviluppo territorialmente equilibrato delle aree depresse cui questo Comitato stesso gia' faceva riferimento nella menzionata delibera del 18 dicembre 1996 e che abbia come finalita' prioritaria l'accelerazione dei processi di spesa dei fondi comunitari. 5. Misure per l'attuazione degli indirizzi governativi in tema di sviluppo delle aree depresse. 5.1. Per l'attuazione degli indirizzi del Governo, che - come meglio specificato in premessa - si e' posto, quale obiettivo primario della propria azione politica, la creazione delle condizioni per uno stabile sviluppo soprattutto del Mezzogiorno e l'immediato sostegno all'occupazione: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' ad attribuire, per il 1998, una cassa pari al 100% per il ricavato dei mutui di cui al punto 4.1. (lire 3.000 miliardi), nonche' una cassa pari al 50% degli stanziamenti attribuiti alle varie amministrazioni, in termini di competenza (1998), a valere sugli importi complessivi previsti per le varie leggi di spesa nella tabella F della legge n. 449/1997 per lo stesso esercizio; il medesimo Ministero affrontera' eventuali, ulteriori esigenze di cassa che si dovessero determinare nel corso del corrente esercizio attingendo, con priorita' rispetto ad altre esigenze, dal fondo speciale per l'adeguamento delle dotazioni di cassa; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottera' inoltre adeguate misure affinche', nell'ambito di ciascuna unita' previsionale di base o di ciascuna contabilita' speciale, sia possibile utilizzare le risorse realizzando compensazioni in termini di cassa tra le diverse fonti di finanziamento che confluiscono sull'unita' o sulla contabilita' speciale; le procedure di concertazione di cui all'art. 48 della legge n. 449/1997, commi 1-5, terranno conto delle priorita' da assegnare alle spese destinate a sostenere gli investimenti e lo sviluppo. 5.2. Per l'attuazione degli indirizzi del Governo di cui al punto precedente il disegno della legge finanziaria 1999 conterra' proposte intese ad assicurare un profilo temporale degli stanziamenti, relativi alle leggi considerate nella presente delibera, in linea con le esigenze che verranno nel frattempo a meglio puntualizzarsi ed in particolare: individuera', quale anno finale per detti stanziamenti, l'anno 2001 in correlazione con i criteri che hanno presieduto all'assegnazione delle relative risorse e che sono meglio specificati in premessa; rechera' un adeguamento delle previsioni di competenza per lo stesso esercizio 1999 e per l'anno successivo in modo da renderle coerenti con i profili di cassa rilevabili dagli impegni assunti e dall'effettivo stato di realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento. 5.3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' ad effettuare un costante monitoraggio della spesa, fornendo al riguardo alle amministrazioni interessate dati con periodicita' bimestrale, ed a relazionare tempestivamente a questo Comitato in modo che questo Comitato stesso possa procedere, entro il prossimo mese di settembre, ad una verifica della situazione in funzione delle esigenze di cui al presente punto. Roma, 17 marzo 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 66