IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonche' l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (97) 3498 del 5 dicembre 1997, con la quale e' stato approvato il programma operativo multiregionale "Protezione civile" per il periodo 1997-1999, nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1; Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del suddetto Quadro comunitario di sostegno; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 60 Mecu a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 60,250 Mecu, valutati in 116,885 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla predetta quota nazionale pubblica, alle disponibilita' di leggi finalizzate e su fondi di bilancio del Dipartimento della protezione civile per 101,400 miliardi di lire, nonche' a quelle del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, per 15,485 miliardi di lire; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione; Viste le note del Dipartimento della protezione civile n. OP/3264/867 e n. OP/5077/24.12 in data, rispettivamente, 29 gennaio e 14 febbraio 1998; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione del programma multiregionale "Protezione civile", richiamato in premessa, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1997-1999 pari a 116,885 miliardi di lire, come riportato per ciascun anno nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera, a cui si provvede come di seguito specificato: a) 101,400 miliardi di lire con disponibilita' di leggi finalizzate e di altri stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; b) 15,485 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Dipartimento della protezione civile. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE e all'amministrazione interessata. 4. Il Dipartimento della protezione civile adotta tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo. 5. Il Dipartimento medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. 6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 26 febbraio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 70