IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria  1991), nonche' l'art.  56 della legge  6 febbraio
1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  Fondi  strutturali  e,  in
particolare,  il  regolamento CEE  n.  2083/93  concernente il  Fondo
europeo di sviluppo regionale;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (97)
3498  del  5 dicembre  1997,  con  la  quale  e' stato  approvato  il
programma operativo multiregionale "Protezione civile" per il periodo
1997-1999,  nell'ambito del  Quadro  comunitario di  sostegno per  le
regioni obiettivo 1;
  Vista la propria delibera 13  aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato  e  i  provvedimenti  di  attuazione  del  suddetto  Quadro
comunitario di sostegno;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti
a 60  Mecu a  valere sul  FESR, occorre  provvedere ad  assicurare le
corrispondenti  risorse  nazionali  pubbliche  pari  a  60,250  Mecu,
valutati in 116,885 miliardi di lire;
  Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla predetta
quota nazionale pubblica, alle  disponibilita' di leggi finalizzate e
su fondi  di bilancio  del Dipartimento  della protezione  civile per
101,400 miliardi di lire, nonche' a quelle del Fondo di rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, per 15,485 miliardi di lire;
  Considerata  l'esigenza  di  stabilire in  distinte  quote  annuali
l'intervento del predetto Fondo di rotazione;
  Viste  le   note  del  Dipartimento  della   protezione  civile  n.
OP/3264/867 e n. OP/5077/24.12 in data, rispettivamente, 29 gennaio e
14 febbraio 1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini dell'attuazione del programma multiregionale "Protezione
civile", richiamato  in premessa,  e' autorizzato  un cofinanziamento
nazionale pubblico per  il periodo 1997-1999 pari  a 116,885 miliardi
di lire, come riportato per  ciascun anno nella allegata tabella, che
forma parte  integrante della  presente delibera,  a cui  si provvede
come di seguito specificato:
  a) 101,400 miliardi di lire con disponibilita' di leggi finalizzate
e di  altri stanziamenti dello  stato di previsione  della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
  b) 15,485  miliardi di  lire a  valere sulle  risorse del  Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste del Dipartimento della protezione civile.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  la  quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25  del  regolamento  CEE  n.  2082/93,  il  Fondo  di  rotazione  e'
autorizzato  ad  adeguare  le  quote  di  propria  competenza,  fermo
restando il limite dello  stanziamento complessivo autorizzato con la
presente delibera,  dandone comunicazione alla segreteria  del CIPE e
all'amministrazione interessata.
  4.  Il  Dipartimento  della   protezione  civile  adotta  tutte  le
iniziative  e  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare, entro  le
scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al
programma operativo.
  5.  Il  Dipartimento medesimo  effettua  i  necessari controlli  di
competenza.  Il  Fondo di  rotazione  potra'  procedere ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture della  Ragioneria  generale
dello Stato.
  6.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  Sistema
informativo  della  Ragioneria  generale   dello  Stato,  secondo  le
modalita' vigenti.
   Roma, 26 febbraio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 70