ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto  1982, n  576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale in data  28 luglio 1992, con il quale
la "Faro - Compagnia di  assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.", con
sede  in Genova,  e' stata  autorizzata all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;
  Visto il  provvedimento ISVAP n.  734 del 1 dicembre  1997, recante
istruzioni concernenti  la classificazione nel bilancio  di esercizio
dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni;
  Vista l'istanza in data 23 febbraio  1998, con la quale la societa'
"Faro  -  Compagnia di  assicurazioni  e  riassicurazioni S.p.a."  ha
chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa nel ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri di cui al punto
A) della  tabella allegata al  decreto legislativo 17 marzo  1995, n.
175, limitatamente alla responsabilita' del vettore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Considerato  che  il  consiglio di  amministrazione  dell'Istituto,
nella  seduta  del  15  aprile  1998,  ritenuta  la  sussistenza  dei
requisiti  di   accesso  all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa
previsti dalla  vigente normativa,  si e' espresso  favorevolmente in
merito  all'istanza   sopra  richiamata  presentata  dalla   "Faro  -
Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.";
                              Dispone:
  La societa'  "Faro -  Compagnia di assicurazioni  e riassicurazioni
S.p.a.", con sede in Genova,  e' autorizzata ad estendere l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo  10 - R.C. autoveicoli terrestri
di cui al  punto A) della tabella allegata al  decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, limitatamente alla responsabilita' del vettore.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1998
                                             Il presidente: Manghetti