Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza
                                  Al   Ministero   dei   trasporti  -
                                  Direzione generale M.C.T.C.
                                  A tutte le prefetture
                                  Al  Commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  All'ANAS   -   Direzione   generale
                                  tecnica Ispettorato 2o - Ufficio 4o
                                  Ai compartimenti viabilita' - ANAS
                                  Ai  provveditorati  regionali  alle
                                  opere pubbliche
                                  Agli    uffici   viabilita'   delle
                                  province
                                  Agli uffici viabilita' dei comuni
                                  Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva
                                  automobilistica italiana)
                                  Alla       F.M.I.      (Federazione
                                  motociclistica italiana)
1. Premesse.
  L'art.  9  del  Nuovo  codice  della strada (decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree
pubbliche  le  competizioni  sportive  con veicoli o animali e quelle
atletiche  possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate,
a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.
  Da  questa  disciplina  restano  escluse  le manifestazioni che non
comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto
6  maggio  1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
  Il  comma  3  dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che
per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si
svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli
organizzatori   (promotori)   devono  preliminarmente  richiedere  il
nulla-osta  al  Ministero  dei lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori,  tramite le competenti federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Il  comma  5  dell'art. 9 citato, disciplina poi il procedimento di
nulla-osta  ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma.
  Come  detto,  il  nulla-osta  del  Ministero dei lavori pubblici e'
richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree
pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della
strada.
  Pertanto  non  rientrano  nella  presente disciplina le gare che si
svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano percorse
strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo
codice  della  strada  e  quelle  che  si  svolgono su brevi circuiti
provvisori,  le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.
  Analogamente  puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
dei  lavori pubblici per le manifestazioni di regolarita' amatoriali,
per  i  raduni  e per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom)
svolte  su  speciali  percorsi  di  lunghezza limitata, appositamente
attrezzati  per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita'
di  percorrenza  ridotta  e che non creino limitazioni al servizio di
trasporto pubblico e al traffico ordinario.
  Il  tutto riferito, con ogni evidenza, a quanto riportato nell'art.
9,  comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti  cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla
mobilita'  urbana  dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  E'   necessario   che  il  prefetto,  quale  che  sia  il  tipo  di
manifestazione   sportiva,   acquisisca   comunque  il  parere  delle
competenti   federazioni   sportive   nazionali  e  cio',  anche  per
verificare  il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui
ambito   appare   logico  ricondurre  tutte  le  caratteristiche  che
garantiscano,  sotto  il profilo della tipologia della gara, ma anche
della  professionalita'  degli  organizzatori,  i presupposti per uno
svolgimento  delle  iniziative,  ordinato  e  conforme  ai  canoni di
sicurezza.
2. Programma-procedure.
  2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1999 e
degli  anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire   un   utile   ed  uniforme  indirizzo  alle  amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
  2.2 Le   proposte   degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le
competenti  federazioni  sportive  nazionali,  che  ne  garantisce il
carattere  sportivo,  sono  pervenute all'Ispettorato generale per la
circolazione  e  la sicurezza stradale, che ha formulato il programma
allegato  alla  presente  circolare  dopo aver verificato il rispetto
delle  condizioni  poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della
strada.
  2.3 Nel  caso  di  svolgimento  di una competizione motoristica non
prevista  nel  programma  annuale (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono   chiedere  il  nulla-osta  all'Ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale almeno sessanta giorni prima
della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a) una  relazione  che  elenchi  e descriva le strade interessate
dalla  gara,  le  modalita'  di  svolgimento della stessa, i tempi di
percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio  individuare  il  tipo  di manifestazione e la o le prefetture
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
    c) regolamento di gara;
    d) parere  favorevole  del  CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
    e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n.   66782004   intestato  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  via
Nomentana,  2  -  00161  Roma,  per  le  gare fuori programma, per le
operazioni  tecniche  amministrative  di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, come
aggiornato  con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici in data 23
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998).
  L'Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale
non   potra'   garantire   l'esame  delle  istanze  presentate  e  il
conseguente  rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi
previsti.
  Completata    l'istruttoria,    l'Ispettorato   generale   per   la
circolazione  e  la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta
alla/e prefettura/e competente/i.
  2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada, il
prefetto  puo' autorizzare, per comprovate necessita', lo spostamento
della  data  di  effettuazione di una gara prevista nel programma, su
richiesta  delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione
della variazione al predetto Ispettorato.
  Ai  fini  della  autorizzazione  del prefetto, almeno trenta giorni
prima  della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono
avanzare richiesta alla prefettura.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza,  gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la   responsabilita'   civile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
24 dicembre  1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi  la  gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito, nei
casi   di   particolare   urgenza,   dalla   prefettura   nel   corso
dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
  Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Nuovo codice della
strada,  la  competenza  alla  sospensione  della  circolazione nelle
strade  interessate  dalle competizioni motoristiche, ove necessario,
e' attribuita al prefetto.
  Sentite  le  competenti federazioni sportive nazionali, il prefetto
puo'    rilasciare    l'autorizzazione   alla   effettuazione   della
competizione  subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive
e  di  sicurezza  vigenti  (ad  esempio quelle emanate dalle suddette
federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature
relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A  tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art.
9  del  Nuovo codice della strada il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio  nel  caso  di  gare  di velocita' e nel caso di gare di
regolarita'  per  le  tratte  di  strada  sulle  quali  siano ammesse
velocita'  medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
  Puo'  dirsi in tal modo risolto il problema riguardante la corretta
interpretazione  del termine "velocita' media" nel caso delle gare di
regolarita'  in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte
di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei  casi  in  cui rientra nella discrezionalita' del prefetto, e' da
quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.
  Ai  sensi  del  citato  comma 4  dell'art. 9 del Nuovo codice della
strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dell'interno e dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  Per  quanto  attiene  la rappresentanza delle varie amministrazioni
citate,  l'ente  proprietario  della  strada  comunica  la  data  del
collaudo  e  richiede  al  piu'  vicino  ufficio  periferico  di tali
amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al  termine  di  ogni  gara  il  prefetto comunica al Ministero dei
lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale  per  la circolazione e la
sicurezza  stradale,  le risultanze della competizione, precisando le
eventuali  inadempienze  rispetto  alla  autorizzazione e l'eventuale
verificarsi  di  inconvenienti  o  incidenti. Tali comunicazioni sono
tenute  in  conto  per  la  predisposizione  del programma per l'anno
successivo.
3. Nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici.
  Tanto  premesso,  sono  state  prese  in esame le proposte avanzate
dagli  organizzatori  per  il  tramite  della  C.S.A.I.  (Commissione
sportiva   automobilistica  italiana)  e  dalla  F.M.I.  (Federazione
motociclistica  italiana)  per  la redazione del programma delle gare
automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2000.
  Le proposte sono state distinte in:
    programma 2000 di gare che si sono gia' svolte nel 1999 o in anni
precedenti,  e  per  le  quali l'Ispettorato per la circolazione e la
sicurezza  stradale  ha  verificato  che  non  si  sono  create gravi
limitazioni  al  servizio  di trasporto pubblico, nonche' al traffico
ordinario  per  effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le
quali   lo   stesso   Ispettorato  ha  gia'  concesso  il  nulla-osta
(allegato A);
    programma  2000  di  gare  che di nuova formulazione interessanti
percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'
effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto Ispettorato
dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
                                                   Il Ministro: Letta
Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 108