IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 4, comma 21, terzo periodo del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive proroghe; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede la proroga, per otto mesi, dell'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 1, che siano stati gia' licenziati alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (13 novembre 1997); Viste le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato elenco nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - hanno richiesto la suddetta proroga; Considerato che i suddetti lavoratori risultano essere stati licenziati precedentemente alla data di inizio del trattamento, di cui all'art. 4, comma 21, terzo periodo della citata legge n. 608/1996, richiesto dall'azienda, della quale erano dipendenti e non hanno, quindi, beneficiato del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le istanze di cui trattasi; Decreta: Per i lavoratori di cui all'allegato elenco nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - non e' concessa la proroga dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avverso lo stesso e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni, dalla data della sua pubblicazione. Roma, 31 dicembre 1997 Il Ministro: Treu