IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Visti  gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1 del decreto-legge 13
novembre 1997, n. 393;
    Considerato che le predette  disposizioni  stabiliscono  che,  ai
fini della fruizione dei benefici stabiliti dalle disposizioni stesse
(proroga  dell'indennita'  di mobilita'; trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 4, comma 21,  della  legge  n.
608/1996;  riattribuzione dell'indennita' di mobilita'), i lavoratori
interessati devono presentare specifiche istanze entro  e  non  oltre
venti  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del sopra richiamato
decreto-legge n. 393/1997 (13 novembre 1997), e, quindi, entro e  non
oltre il 3 dicembre 1997;
    Vista  la nota direttoriale del 19 novembre 1997, con la quale e'
stato precisato che, ai fini della verifica del predetto termine,  le
suddette istanze dovevano essere presentate direttamente al Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ovvero  tramite  lettera
raccomandata a/r, facendo fede, allo  scopo,  il  timbro  postale  di
partenza della stessa;
    Viste  le istanze presentate dai lavoratori - di cui all'allegato
elenco nominativo, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento  - che risultano essere state inoltrate successivamente
alla sopra indicata data del 3 dicembre 1997;
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter  accogliere  le  istanze  in
questione;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 1 del decreto-
legge  13 novembre 1997, n. 393, le istanze presentate dai lavoratori
di  cui  all'allegato  elenco  nominativo  -  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto  -  non  sono  accolte,  in quanto
inoltrate oltre i venti giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta  giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu