IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  luglio  1991, n. 223, recante, tra l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi  1  e  2  della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto-
legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,  nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico  di  mobilita'  per  un  periodo uguale al trattamento CIGS
concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura di
concordato  preventivo  e  successivamente  fallite,   collocati   in
mobilita'  dopo  la fruizione di periodi di trattamento straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste le istanze, con le quali i lavoratori, di cui  all'allegato
elenco  nominativo  -  che  costituisce parte integrante del presente
decreto - gia' dipendenti dalla S.p.a. Saiag Sud di Frosinone,  hanno
richiesto  la  riattribuzione dell'indennita' di mobilita', di cui al
sopra richiamato art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 393/1997;
    Considerato che la societa', dalla quale la suddetta  lavoratrice
dipendeva,  non  risulta  essere  stata  ammessa  alla  procedura  di
concordato  preventivo,  ne'  successivamente   fallita,   ne'   aver
usufruito  di  trattamento straordinario di integrazione salariale ai
sensi delal legge n. 56/1994;
    Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere  le  istanze  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre
1997, n. 393, in favore dei lavoratori  di  cui  all'allegato  elenco
nominativo  - che costituisce parte integrante del presente decreto -
non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita',  in
quanto  l'azienda da cui dipendevano non risulta essere stata ammessa
alla procedura di concordato preventivo, ne' successivamente fallita,
ne' aver  usufruito  di  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai sensi della legge n. 56/1994.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta  giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu