IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista la legge 23 luglio 1991,  n.  223,  recante,  tra  l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti,  in  particolare,  l'art.  3 e l'art. 7, commi 1 e 2 della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del  decreto-
legge  26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre  1997,  n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico di mobilita' per un  periodo  uguale  al  trattamento  CIGS
concesso  ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in favore
dei lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura  di
concordato   preventivo   e  successivamente  fallite,  collocati  in
mobilita' dopo la fruizione di periodi di  trattamento  straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste  le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato
elenco nominativo - che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto - gia' dipendenti dalla Klopman di Frosinone, hanno richiesto
la  riattribuzione  dell'indennita'  di  mobilita',  di  cui al sopra
richiamato art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 393/1997;
    Considerato che la societa', dalla quale  i  suddetti  lavoratori
dipendevano,  non  risulta  essere  stata  ammessa  alla procedura di
concordato preventivo, ne' essere successivamente fallita,  ne'  aver
usufruito  del trattamento straordinario di integrazione salariale ai
sensi della legge n. 56/1994;
    Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere  le  istanze  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre
1997, n. 393, in favore dei lavoratori  di  cui  all'allegato  elenco
nominativo  - che costituisce parte integrante del presente decreto -
non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita',  in
quanto  l'azienda da cui dipendevano non risulta essere stata ammessa
alla procedura di concordato preventivo, ne'  essere  successivamente
fallita,   ne'   aver  usufruito  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/1994.
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  avverso lo stesso e' ammesso ricorso
straordinario   al   Presidente   della    Repubblica    o    ricorso
giurisdizionale,  rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu